CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14995/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a generale 14995/2026Data pubblicazione 19/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 3890/28/2016 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata il 4/7/2016.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – L’Associazione sportiva dilettantistica “Palabiliardo” impugnòdinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano due avvisi diaccertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato asuo carico maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva in relazione aglianni d’imposta 2010 e 2011. Alla base della ripresa a tassazionel’Ufficio aveva tra l’altro dedotto la decadenza dell’associazione dalregime forfettario previsto dalla legge n. 398 del 1991, quale previstadall’art 25, comma 5, legge n. 133 del 1999, avendo essa eseguitoincassi e versamenti superiori alla soglia di legge con modalità nontracciabili.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse parzialmente il ricorso,deducendo dal reddito imponibile accertato i costi effettivamentesostenuti dalla contribuente.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, investitadell’appello dell’associazione, respinse il gravame, evidenziando: - chela decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, qualeprevista dall’art. 25, comma 5, legge n. 133 del 1999, non costituivauna sanzione sicché la sua soppressione, per effetto delle modifichenormative apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015, non poteva influireNumero registro generale 4245/2017Numero sezionale 3956/2026Numero di raccolta generale 14995/2026Data pubblicazione 19/05/2026sulla risoluzione della controversia in virtù del principio del favor rei,invece invocato dalla contribuente; - e che gli eccepiti vizi dimotivazione e di calcolo non sussistevano, avendo l’Ufficio esplicitato imotivi di fatto e di diritto posti a fondamento dell’accertamento eavendo lo stesso quantificato in modo corretto il redditodell’associazione in relazione ad entrambe le annualità incontestazione.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Associazione sportivadilettantistica “Palabiliardo” ha proposto ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi e ulteriormente illustrato da memoria ex art.380-bis.1 c.p.c., cui la Agenzia delle entrate ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. da 19 a 32 d.lgs. n. 158 del 2015 nonché degli artt. 25 legge n.133 del 1999, 3 d.lgs. n. 472 del 1997 e 11 d.lgs. n. 471 del 1997poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la causadi decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, qualeprevista dall’art 25, comma 5, legge n. 133 del 1999, non costituisseuna sanzione, con conseguente inapplicabilità retroattiva della normache ne aveva successivamente disposto la soppressione, quandoinvece la qualificazione della predetta decadenza in termini di sanzione,quantomeno impropria, poteva desumersi dallo stesso titolo deldecreto legislativo n. 158 del 2015 – il cui art. 19 aveva soppresso lacausa di decadenza di cui all’art. 25, comma 5, cit. – che facevariferimento alla «revisione del sistema sanzionatorio».2. – Il motivo è infondato.In relazione ad una controversia consimile a quella che occupa,questa Corte ha precisato che la perdita di un’agevolazione fiscale,Numero registro generale 4245/2017Numero sezionale 3956/2026Numero di raccolta generale 14995/2026Data pubblicazione 19/05/2026quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la derogaal normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppureimpropria, con la conseguenza che l’abolizione di un’ipotesi didecadenza dal relativo beneficio non configura una norma piùfavorevole ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997. In particolare,l’abolizione da parte dell’art. 19 legge n. 158 del 2015 dell’ipotesi didecadenza dell’agevolazione accordata alle associazioni senza scopo dilucro dalla legge n. 398 del 1991 per assenza dei tracciamenti degliincassi e dei versamenti, non configurando l’abolizione di una sanzione,non determina l’applicazione del principio del favor rei, proprio inquanto la non tracciabilità dei versamenti comporta semplicemente ilripristino del regime fiscale ordinario, e non l’applicazione di untrattamento peggiorativo a carico del contribuente. Ne consegue chealle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina siapplica tuttora quest’ultima, dovendosi escludere la retroattività dellanorma abrogatrice (Cass. n. 13970/2024).Dunque, poiché gli anni d’imposta oggetto dell’accertamento sonoanteriori all’introduzione dell’avvenuta soppressione, a mente dell’art.19 legge n. 158 del 2015, della previsione della decadenza del beneficioaccordato dalla legge n. 398 del 1991 in assenza di tracciamento degliincassi e dei versamenti, non potendosi applicare il principio del favorrei, proprio solo delle sanzioni, proprie o improprie, tra le quali ladecadenza suddetta non rientra, sul punto non può dirsi che la CTRabbia violato l’anzidetta disposizione.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 19 - 32 d.lgs. n. 158 del 2015 nonché dell’art. 25 legge n. 133 del1999 poiché, anche a prescindere dall’applicazione del principio delfavor rei, la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto nonapplicabile al processo in corso la modifica normativa che ha soppressoNumero registro generale 4245/2017Numero sezionale 3956/2026Numero di raccolta generale 14995/2026Data pubblicazione 19/05/2026la causa di decadenza di cui all’art. 25 cit. Secondo la ricorrente lanorma di cui all’art. 19 d.lgs. 158 del 2015, che ha soppresso la dettacausa di decadenza, si applica anche alle condotte pregresse e senzavincoli temporali, con il solo limite delle fattispecie già definite, ciò chesi desume dall’art. 32 d.lgs. n. 158 del 2015 che, nell’indicare il 1°gennaio 2016 quale giorno a decorrere dal quale divengono efficacialcune abrogazioni normative previste dalla novella, non include tra taliabrogazioni quella dell’art. 25 legge n. 133 del 1999, che dunque siapplica anche alle fattispecie pregresse, purché non esaurite.4. – Il motivo è infondato.Se è vero che, a mente del secondo comma dell’art. 32 d.lgs. n. 158del 2015, è sancita l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, di unaserie di disposizioni, tra cui non figura quella di cui all’art. 25 legge n. 133del 1999, è vero anche che, in base al primo comma dello stesso art. 32,le disposizioni di cui al Titolo II del decreto, tra cui quella di cui all’art. 19,si applicano anch’esse a decorrere dal 1° gennaio 2016.La modifica del quinto comma dell’art. 25 legge n. 133 del 1999,quale prevista dall’art. 19 d.lgs. n. 158 del 2015, non è, infatti,un’abrogazione normativa come quelle cui si riferisce il secondo commadell’art. 32 cit., ma piuttosto una riformulazione della disposizionecaratterizzata dalla soppressione di quelle parole che prevedevano, incaso di incassi e pagamenti non tracciabili, la decadenza dalleagevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991.Dall’esame dell’art. 32 cit. si ricava, insomma, che il legislatore hainteso far decorre dal 1° gennaio 2016 sia le abrogazioni normative,sia le innovazioni e le modifiche di disposizioni già vigenti qualicontemplate nel Titolo II del decreto legislativo n. 158 del 2015. Ondela tesi proposta dal ricorrente, diretta a considerare la modifica dell’art.25, comma 5, cit. operante anche alle condotte precedenti al 1°gennaio 2016, è manifestamente priva di pregio.Numero registro generale 4245/2017Numero sezionale 3956/2026Numero di raccolta generale 14995/2026Data pubblicazione 19/05/20265. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata peromessa motivazione. Secondo la ricorrente la CTR, limitandosi a ungenerico richiamo a quanto emerso in sede di accertamento conadesione, non avrebbe correttamente ed esaurientemente motivato lapropria decisione rispetto a quelle censure, formulate sia nel primo chenel secondo grado di giudizio, volte ad evidenziare l’erroneaapplicazione dell’Iva ad una fattura nonché la mancata considerazionedell’Iva già versata.6. – Il motivo è fondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n.22232/2016; v. anche Cass. n. 1986/2025), oppure allorquando ilgiudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ognicontrollo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n.9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni sianosvolte in modo talmente contraddittorio da non permettere diindividuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione deldecisum (Cass. n. 20112/2009).Nella specie la contribuente aveva dedotto sin dal primo grado, epoi riproposto in appello, due specifiche censure con riguardo all’Iva.Da un lato, aveva lamentato la mancata esposizione, nell’attoNumero registro generale 4245/2017Numero sezionale 3956/2026Numero di raccolta generale 14995/2026Data pubblicazione 19/05/2026impositivo, delle ragioni per le quali una fattura relativa ad attività disponsorizzazione, emessa senza applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art.8, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di regolare ricevimentodi lettera d’intento da parte del committente, era stata considerataimponibile in sede di accertamento, essendo a tal fine irrilevante il fattoche l’Ufficio avesse ritenuto la sottesa operazione economicaparzialmente inesistente siccome sovrafatturata; dall’altro, si eradoluta che negli avvisi impugnati non fossero stati considerati alcunisuoi versamenti, rispettivamente per euro 1.600,00 ed euro 2.660,00,a titolo di Iva, da scomputare dall’importo richiesto in pagamento.Quanto alla prima delle anzidette doglianze, la CTR si è limitata adaffermare, del tutto apoditticamente, che l’Ufficio aveva «esplicitato imotivi di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamentodell’accertamento», senza però chiarire le ragioni della ritenutaimponibilità dell’operazione che la contribuente ha dedotto di avereffettuato senza applicazione dell’Iva, in applicazione delsummenzionato art. 8, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, sulla basedella lettera d’intento del proprio cliente.In relazione alla seconda doglianza, il Giudice d’appello, affermandoche non sussistevano gli eccepiti errori di calcolo, «avendo l’Ufficio inmodo corretto e preciso quantificato in sede di accertamento con adesioneil reddito relativo a ciascuno degli anni in contestazione», ha reso unamotivazione che elude la censura del contribuente, che non era diretta afar valere errori di computo nella determinazione del reddito imponibile,appuntandosi piuttosto sul diverso profilo dell’erronea quantificazione deltributo, compiuta senza considerare i versamenti già eseguiti negli anni2010 e 2011.Sussiste, pertanto, limitatamente alle due riferite doglianze dellacontribuente in materia di Iva, la denunciata apparenza motivazionale.Numero registro generale 4245/2017Numero sezionale 3956/2026Numero di raccolta generale 14995/2026Data pubblicazione 19/05/2026Onde la necessità di un rinvio della causa, per un nuovo esame nei limitidi quanto sopra, al giudice di merito.7. – L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comportal’assorbimento del quarto, con il quale la ricorrente ha svolto la stessacensura, ma sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.8. – Il ricorso va dunque accolto in relazione al terzo motivo,assorbito il quarto e rigettati gli altri, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anchea liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto erigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida