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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 08729/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali o in subordine la detenzione domiciliare; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalle misure alternative richieste; in particolare il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che in epoca recente il condannato è stato sottoposto a misura cautelare per altro grave fatto di reato perché coltivava all'interno della sua abitazione 153 piante di marijuana e disponeva di materiale per il confezionamento della sostanza e denaro contante pari ad euro 6.300,00; tale vicenda processuale ancora in corso e le plurime recidive costituiscono elementi obiettivi che depongono per inaffidabilità del condannato rispetto alle misura alternative; che la completa analisi degli elementi acquisiti, contenuta nel provvedimento, è sorretta da congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità e a fronte delle quali le censure si risolvono in mere proteste di dissenso.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] e nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato le istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali o in subordine la detenzione domiciliare; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalle misure alternative richieste; in particolare il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che in epoca recente il condannato è stato sottoposto a misura cautelare per altro grave fatto di reato perché coltivava all'interno della sua abitazione 153 piante di marijuana e disponeva di materiale per il confezionamento della sostanza e denaro contante pari ad euro 6.300,00; tale vicenda processuale ancora in corso e le plurime recidive costituiscono elementi obiettivi che depongono per inaffidabilità del condannato rispetto alle misura alternative; che la completa analisi degli elementi acquisiti, contenuta nel provvedimento, è sorretta da congrue considerazioni non sindacabili in sede di legittimità e a fronte delle quali le censure si risolvono in mere proteste di dissenso. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] e nsore
Sentenza Cassazione n. 08729/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris