CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di Reggio calabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentiti:- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore FRANCESCA CERONIche ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;- l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che concluso riportandosi ai motivi di ricorso echiedendone l'accoglimento;- l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso echidendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di ReggioCalabria ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Locri avevariconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 12, comma 1 e 3 bis, T.U. imm. per avere in concorso tra loro e conpersone non identificate, operando quale componenti dell’equipaggio,organizzato ed effettuato il trasporto di cinquantadue migranti di nazionalitàiraniana e afghana tramite un natante della lunghezza di circa 15 metri, condottodalle coste della Turchia in prossimità di quelle calabresi, così procurandoillegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato delle persone indicate.In accoglimento dell’appello di entrambi gli imputati, la Corte distrettuale hariconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, haescluso la circostanza aggravante di cui all'art. 12, comma 3 lett. c), T.U. imm.e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni 4 mesi 1 di reclusione ed euro800.000 di multa, ciascuno.Il giudizio di penale responsabilità è fondato, oltre sulle attività svoltenell’immediatezza dalla Guardia costiera per intercettare l’imbarcazione alladeriva in area SAR di competenza italiana e soccorrere gli occupanti, sullesommarie informazioni rese dai migranti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eRahmlan [OSCURATO:PERSONA], acquisite tra gli atti utilizzabili ai fini della decisione ex art512 cod. proc. pen. in ragione della sopravvenuta irreperibilità di coloro che leavevano rese alla polizia giudiziaria.Le dichiarazioni predibattimentali sono state valutate non solo attendibili maanche riscontrate da ulteriori elementi di prova individuati, oltre negliaccertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria in occasione dell'operazione disalvataggio, nel riconoscimento fotografico e nelle immagini audiovisive prodottedalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare in una foto che ritrae [OSCURATO:PERSONA] altimone dell'imbarcazione e in un filmato che mostra sempre [OSCURATO:PERSONA] che vieneidentificato da chi effettua la videoripresa come “il capitano”.2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramite deirispettivi difensori di fiducia.2.1. [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di impugnazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] articolato più censure nell’ambito di un unico motivo, per violazione dellanorma incriminatrice contestata nonché per vizio di motivazione avuto riguardoagli artt. 5 Conv. EDU e 111 Cost.Ad avviso del ricorrente, i giudici del merito hanno ritenuto utilizzabili ledichiarazioni predibattimentali rese dai tre migranti in assenza dei presuppostiapplicativi previsti dall'art 512 cod. proc. pen., finendo per utilizzarle, incontrasto con la richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione ed ella CorteEDU, come base esclusiva del pronunciamento di responsabilità in assenza nonsolo dei riscontri provenienti da ulteriori elementi di prova, ma anche dellegaranzie procedurali richeste per derogare al principio costituzionale dellaformazione della prova nel contraddittorio delle parti previsto dall'art 111 Cost.Non vi è stato, infatti, un accurato scrutinio di credibilità, non sono stateesaminate le modalità con cui sono state raccolte le dichiarazioni, non è stataverificata la loro compatibilità con i dati di contesto e, soprattutto, non si ètenuto conto della qualità dei tre migranti di indagati in procedimento connessoper violazione dell’art. 10-bis T.U. imm. che rendeva necessaria per la loroutilizzabilità di riscontri estrinseci connotati da carattere individualizzante.In quest’ottica avrebbe dovuto considerarsi ostativa alla attendibilità delledichiarazioni accusatorie l’utilizzo per la loro verbalizzazione di tecnicheredazionali seriali.Come rilevato dalla difesa con rilievi che non hanno ricevuto risposta dallasentenza impugnata, le dichiarazioni in esame non potevano essere acquisite inapplicazione dell’art. 512 cod. proc. pen., difettando il presuppostodell’imprevedibilità della irreperibilità dei dichiaranti clandestini, i quali, sin dalprimo atto in cui erano stati sentiti, avevano manifestato la volontà di andare inGermaniaNon è stato verificato se, come prospettato dalla difesa, la condotta dei tremigranti, che si sono resi irreperibili ancora prima di ricevere la notifica deldecreto di fissazione dell’udienza dell’incidente probatorio, costituiva unasottrazione al contraddittorio per libera scelta, come tale integrare una violazionedegli artt. 526 cod. proc. pen. e 6 Conv. Edu, con conseguente inutilizzabilitàdelle loro dichiarazioni rese alla polizia giudiziariaErroneamente sono stati ritenuti riscontri alle dichiarazioni accusatorie il CDcontenente le foto e i video del viaggio, prodotto dalla difesa del coimputato,nonostante non sia stata dimostrata la provenienza e le modalità con le qualisono state effettuate le riprese.I giudici del merito, nonostante le sollecitazioni difensive, non hannodescritto nei termini richiesti dalla fattispecie contestata né un ruolo eziologicodell’imputato funzionale all'ingresso clandestino di migranti né l’elementopsicologico sottesoNon è stato accertato se la condotta tenuta sia stata determinata dacontingenze che esulano la coscienza e la volontà di porre in essere atti diretti afavorire l'ingresso clandestino migranti ovvero da condizionamenti idonei adescludere l'elemento psicologico del reato.2.2. [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di impugnazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ha articolato due motivi.2.2.1. Con il primo denuncia violazione della norma incriminatrice contestatanonché per vizio di motivazione avuto riguardo agli artt. 6 Conv. EDU e 111Cost.Con argomentazioni sovrapponibili a quelle sviluppate dal coimputato,lamenta che la Corte distrettuale abbia erroneamente risolto le tre questionidedotte dalla difesa afferenti rispettivamente all’acquisizione e all’utilizzo a finideliberativi delle dichiarazioni predibattimentali rese dai tre migranti, allanozione di fatti e circostanze imprevedibili come presupposto applicativo perl’operatività dell’art. 512 cod. proc. pen. e alla natura dei riscontri e dellegaranzie procedurali necessari a sopperire alla formazione del dato probatoriosenza il contraddittorio delle parti.[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che la documentazione prodotta nel suo interessepuò essere utilizzata, in ragione el suo contenuto, come riscontro soltanto neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]. Le fotografie ed il video, invece, non confermano leaccuse nei suoi confronti; è puramente congetturale l’affermazione dellasentenza impugnata secondo cui la disponibilità da parte del ricorrete del filmato,depositato agli atti, che riprende il comandante [OSCURATO:PERSONA] durante lanavigazione, è di per sé dimostrativa della sua qualifica di membrodell’equipaggio con un ruolo paritario rispetto a quello del soggetto filmato.2.2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto ilprofilo del travisamento della prova, in ordine al pronunciamento diresponsabilità nei suoi confrontiLa Corte distrettuale è approdata al giudizio confermativo dellaresponsabilità coimputato senza considerare le rilevanti differenze esistenti tra lasua posizione e quella del computato pur oggetto di specifiche deduzionidifensive.In particolare, la sentenza impugnata ha trascurato che [OSCURATO:PERSONA]:- ha, costantemente e sin dalla prima occasione, indicato il coimputato comeconducente dell'imbarcazione e che, invece, [OSCURATO:PERSONA], mentre all'udienza diconvalida aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come un migrante al pari degli altripasseggeri, solo molto tempo dopo, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, loaveva espressamente accusato attraverso uno scritto difensivo;- ha prodotto il CD contenente i file video e foto la che riprendono EsatOtun, come ammesso dallo stesso interessato, alla guida dell'imbarcazione omentre riparava un guasto meccanico intervenuto durante l'attraversata;- ha riferito di avere pagato la somma di 3.500,00 euro ed è stato in gradodi ripercorrere tutti i passaggi che hanno proceduto l'imbarco;- ha indicato i motivi, afferenti alla persecuzione politica patita in Turchia perl'appartenenza all’etnia curda, che lo avevano costretto a lasciare il Paese diorigine, mentre il computato si è limitato ad affermazioni deliranti.In ogni caso, la Corte di appello non ha indicato riscontri di natura oggettivaalle dichiarazioni predibattimentali diversi dal materiale multimediale prodottodallo stesso interessato, che, tuttavia, non ha alcun contenuto confermativodell’ipotesi di accusa, e non ha nemmeno preso in esame l'ipotesi ricostruttivaalternativa proposta da [OSCURATO:PERSONA], pur indicata nei motivi di impugnazione chenon hanno ricevuto alcuna risposta sul punto.2.2.3. Con memoria tempestivamente depositata, la difesa del ricorrente haribadito la fondatezza dei rilievi dedotti con riferimento all’omessa valutazionedel contenuto dei files multimediali e delle dichiarazioni con cui l’imputato haillustrato la sua posizione di migrante costretto ad abbandonare la Turchia permotivi politici.A quest’ultimo proposito, ha evidenziato che la stessa Corte di appello, inaltro procedimento, ha ritenuto credibile la versione dell’imputato rigettando larichiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Turchia in relazione ad unasentenza definitiva di condanna in contumacia per il reato di “diffusione dipropaganda a favore di organizzazione terroristica”, di chiara matrice politica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitiene il Collegio che mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia passibile di rigetto,quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] debba essere accolto perché fondato nei limitichiariti nel prosieguo.1. Preliminarmente, va esaminata la questione processuale, posta daentrambi ricorrenti, relativa all’acquisizione tra gli atti utilizzabili ai fini delladecisione delle dichiarazioni predibattimentali rese dai [OSCURATO:PERSONA], YawariKhoshak [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1. A mente dell’art. 512, comma 1, cod. proc. pen il giudice, a richiesta diparte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dalpubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dellaudienza preliminare, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenutaimpossibile la ripetizione.Secondo l'interpretazione di tale disposizione offerta dalla consolidatagiurisprudenza di legittimità, ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali,l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterioex ante, avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte e ipotetiche,ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporrefino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidenteprobatorio (Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261427-01; in sensoconforme Sez. 6, n. 21312 del 5/4/2018, Singh, Rv. 273465-01).Occupandosi del tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno rimarcato chel'accertamento dell'imprevedibilità del mancato esame del teste deve esserecompiuto «secondo la tecnica della c.d. prognosi postuma». Pertanto, «ilgiudicante è chiamato a riprodurre idealmente la valutazione prognostica che laparte che chiede l'acquisizione delle dichiarazioni unilateralmente assunte haeffettuato in fase di indagine, verificandone la correttezza, a prescindere dagliaccadimenti che abbiano avuto luogo in concreto e tenendo conto dellecircostanze di fatto allora note o conoscibili, al fine di stabilire se l'evento che hareso impossibile la ripetizione si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere. Talerevisione critica dell'operato della parte che ha interesse a far confluire nelprocesso le dichiarazioni del teste irreperibile serve ad escludere che detta parte,pur essendo pronosticabile, nella fase delle indagini, un'impossibilitàsopravvenuta di ripetizione della raccolta della prova nel contraddittorio delleparti, abbia preferito non attivare il sub procedimento dell'incidente probatorioper anticipare detto contraddittorio, preferendo una raccolta unilaterale delnarrato del dichiarante, per non esporlo alle inevitabili sollecitazioni legate alladialettica processuale» (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, D., in motivazione;cfr. Sez. 5, n. 11248 del 13/03/2025, P., Rv. 287755 – 01; Sez. 5, n. 4945 del20/01/2021. T., Rv. 280669 – 02; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D, Rv.278195 - 01).Con riferimento al caso assai frequente in cui il dichiarante divenutoirreperibile sia un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno, èstato ripetutamente affermato che tale peculiare condizione non è sufficiente, diper sé, a rendere prevedibile il suo allontanamento dal territorio nazionale el'assenza dal dibattimento, sicché nei casi di impossibilità sopravvenuta diripetizione può darsi lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria durantele indagini preliminari (Sez. 3, n. 38342 del 25/6/2013, Limani, Rv. 256433-01,relativa a un caso in cui è stata ritenuta legittima la lettura delle dichiarazionirese da una donna straniera che risiedeva stabilmente nello Stato, svolgeva1, n. 3135 del 14/12/2021 dep. 2022, Shishlov, Rv. 282492 – 01: in unafattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod.proc. pen. le dichiarazioni rese da cittadini extracomunitari privi di permesso disoggiorno condotti presso una struttura di accoglienza, ove era ragionevoleipotizzare permanessero sino al momento dell'incidente probatorio richiesto dalpubblico ministero).1.2. L’esito positivo della verifica sull’imprevedibilità nei termini appenachiariti non è sufficiente ai fini dell’acquisizione al fascicolo del dibattimento delledichiarazioni predibattimentali.E’ necessario, altresì, escludere che la mancata escussione nelcontraddittorio «dipenda una libera scelta dell'interessato», in caso contrario,troverebbe applicazione la regola di esclusione probatoria prevista dell'art. 526,comma 1-bis, cod. proc. pena secondo cui la colpevolezza dell'imputato non puòessere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si èsempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suodifensore.Al dato della condizione di imprevedibile irreperibilità del teste deve, quindi,aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario omeno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che l'assenza puòessere qualificata come volontaria soltanto se l’interessato ha avuto effettivacontezza della citazione strumentale a partecipare all’atto di assunzione della suatestimonianza in contraddittorio o in dibattimento on incidente probatorio, perchésolo in tale eventualità la sua assenza può essere considerata il frutto di unalibera scelta di sottrarsi all'esame (Sez. 6, n. 57243 del 15/11/2017 - dep.21/12/2017, Afif, Rv. 271713; Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016 - dep.23/01/2017, L R, Rv. 269055: fattispecie nella quale i presupposti per la derogaal contraddittorio sono stati desunti dalla circostanza che la persona offesa, nelcorso del procedimento, non era stata mai raggiunta da una regolare citazione,né aveva potuto rendere testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio,perché era già irreperibile dopo le prime dichiarazioni rese alla poliziagiudiziaria).1.3. La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei ricordati principi.Ha correttamente escluso che l'allontanamento di coloro che avevano reso ledichiarazioni predibattimentali - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RahmlanMohammad - fosse finalizzato ad evitare di rendere l'esame per la dirimenteragione che i tre non sono mai stati raggiunti da un atto di citazione,considerando che si sono allontanati dal centro dove erano ospitati il giorno dopolo sbarco clandestino, quindi in data 8 luglio 2023, lo stesso giorno in cui ilPubblico ministero ha articolato la richiesta di incidente probatorio e primadell'ordinanza di ammissione, emessa il 24 luglio 2023.Quanto all'asserita prevedibilità dell'irreperibilità del dichiarante, la Corteterritoriale ha correttamente ritenuto decisiva la tempestività della richiesta diincidente probatorio avanzata dal Pubblico ministero: due giorni dopo l’iniziodlele indagini.Tale dato pacifico consente di escludere un'inerzia, causalmente efficiente,dell'organo della pubblica accusa, dal momento che, tenuto conto delle scansioniprocessuali stabilite dal codice, ancorché serrate (che comunque includono unaduplice notificazione, della richiesta d'incidente e del decreto ammissivo, nonchéil decorso dei relativi termini dilatori), non sarebbe stato realmente possibileottenere la presenza dei citati testimoni davanti al giudice, posto che il pubblicoministero si è immediatamente attivato chiedendo l'incidente probatorio.Se, in tale frangente, l'art. 512, comma 1, cod. proc. pen. non dovesseconsiderarsi parimenti applicabile, la prova, non rinnovabile, che nell'incidente sisarebbe dovuta formare, andrebbe irrimediabilmente perduta, nonostante ladiligenza della parte interessata all'assunzione. Sarebbe allora frustrata la ratiodella disposizione, orientata a soddisfare la contraria esigenza di preservazioneistruttoria, quantunque circondata dalle ampie cautele sopra evidenziate, edessendo la mancata comparizione dei migranti all'incidente probatorio unaccidente inatteso, stanti i celeri tempi di convocazione e la rete di protezioneche era stata nei loro confronti attivata.Del resto, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui l'art. 512,comma 1, cod. proc. pen. trova applicazione anche quando risulti impossibile,per fatto non riconducibile alla parte processuale interessata, l'esame di personachiamata a rendere dichiarazioni in sede di incidente probatorio (Sez. 1, n.25356 del 05/04/2019, Ouled, Rv. 275847, la quale ha ritenuto utilizzabili, ai finidella prova dell'addebito mosso agli imputati di aver compiuto attività dirette aprocurare l'immigrazione clandestina via mare di cittadini extracomunitari, ledichiarazioni predibattimentali di alcuni di questi, resisi irreperibili all'incidenteprobatorio fissato per la loro escussione, di cui il pubblico ministero aveva fattorichiesta venti giorni dopo lo sbarco, rilevando come la loro mancatacomparizione costituisse, in prognosi postuma, un evento inatteso alla luce deitempi celeri di convocazione e della sistemazione offerta in idonei centri diaccoglienza).2. Quanto alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese al di fuori delcontraddittorio in sede di indagini preliminari da un soggetto divenutosuccessivamente irreperibile e acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., più decisionia Sezioni Unite hanno evidenziato la compatibilità con le garanzie convenzionalidella condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ognivolta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogaredirettamente li teste fondamentale) sia bilanciato da “adeguate garanzieprocedurali”.Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021 - dep. 2022, D., ha ridimensionato,adeguandosi alla più recente giurisprudenza della Corte EDU, il rigoreinterpretativo della regola, desunta dall'art. 6 della CEDU, secondo cui laresponsabilità dell'imputato non può basarsi unicamente o in misura significativasu dichiarazioni acquisite, seppure legittimamente, ai sensi dell'art. 512 cod.proc. pen., introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore dellaequità complessiva del processo. In quest’ottica, è il giudice che deve apprezzarela consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, lerestrizioni delle prerogative difensive causate dall'utilizzazione di una prova nonverificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull'esito del giudizio.Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 – dep. 2018, Troise, ha aggiunto checostituiscono “adeguate garanzie procedurali” idonee a far assurgere ledichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. a“base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità”, l'accuratovaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso loscrutinio delle modalità di raccolta, la compatibilità della dichiarazione con i datidi contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti,che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatoriedella fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata» (nello stessosenso più di recente Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, Massa, Rv. 286348 – 01;Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; Sez. 2 - , n. 15492 del05/02/2020, C., Rv. 279148 - 01; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv.276531 - 01; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195 - 03).3. le dichiarazioni predibattimentali, oltre ad essere state legittimamenteacquisite dal la Corte territoriale, sono state poste a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità nel rispetto della peculiare regolaprobatoria illustrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non invece nei confronti di AnterBakir.La sentenza impugnata non ha approfondito adeguatamente, in relazionealla posizione di entrambi i ricorrenti, il tema delle garanzie procedurali che nelcaso specifico avrebbero dovuto controbilanciare l’assenza di contraddittorio nellaformazione della prova. Si è, infatti, limitata al richiamo ad una massimagiurisprudenziale.Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] tale carenza non è, però, decisiva; è stata,infatti, compensata dall’individuazione, quale elemento idoneo a corroborare leaccuse provenienti dalle fonti dichiarative, di una prova documentalepart i co larmente s ign i f i cat iva de l suo co invo lg imento persona lenell’organizzazione del trasporto dei migranti destinati, nei termini descritti nelcapo di imputazione, ad entrare illegalmente nel territorio nazionale, per di piùcon un ruolo operativo che non lascia alcun dubbio sul suo concorso, consapevolee volontario, nella consumazione del reato contestato in assenza di cause digiustificazione.Si tratta delle fotografie e dei filmati, prodotti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e valutatiimmortalano quest’ultimo, in più occasioni, al timone mentre conducel’imbarcazione con a bordo i miranti.A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA].Gli unici elementi probatori da cui è stata desunta la sua responsabilità sonole dichiarazioni predibattimentali dei migranti a contenuto accusatorio, ilriconoscimento fotografico, anch’esso avvenuto senza contraddittoriodibattimentale quindi acquisito ex art. 512 cod. proc. pen,. e l’argomento dinatura logica secondo cui [OSCURATO:PERSONA] ha potuto girare i filmati e scattare le fotografieche ritraggono il coimputato alla guida dell’imbarcazione sol perché era anche luiun membro dell’equipaggio, con il compito, invero, non agevolmentecomprensibile di “facilitatore”.Risulta, quindi, valorizzata come riscontro non una massima di esperienzama una vera e propria congettura o comunque una ipotesi non fondata sull'"idquod plerumque accidit", posto che nell’esperienza giudiziaria è, al contrario,assai frequente che i migranti e non solo i membri dell’equipaggio riescano afilmare scene del viaggio servendosi dei cellulari rimasti nella loro disponibilità.Per di più, l’apparato giustificativo della decisione non fornisce alcunarisposta ai rilievi difensivi che, sulla scorta delle inziali dichiarazioni liberatorierese da [OSCURATO:PERSONA] e sull’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all’etnia curda, avevanoprospettato la ricostruzione alternativa secondo cui quest’ultimo non era unmembro dell’equipaggio, ma un migrante trasportato che aveva scelto diallontanarsi dalla Turchia per ragioni politiche.4. L’indicata carenza motivazionale impone l’annullamento della sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altrasezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che colmerà l’individuata lacunanel rispetto dei principi indicati.5. Al rigetto Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dell'imputato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Rigettail ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente