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CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 22872/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13096/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27 C/O [OSCURATO:PERSONA]' PARTNERS, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - ricorrente i ncidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 57/2022 depositata il06/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trento con sentenza n. 8/2022 revocava il decreto ingiuntivo, ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 50.627,30 relativo a TFR, indennità ferie e tredicesima, maturate in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl, ora [OSCURATO:PERSONA], dall’11 maggio 2009 al 31 gennaio 2019, dichiarava la sussistenza di un credito del Masera verso la società [OSCURATO:PERSONA] pari ad €50.627,30 oltre accessori e dichiarava la sussistenza, in capo alla società opponente, di un credito verso il Masera di € 408.685,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali; rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ordine alla pretesa risarcitoria correlata alla sentenza del tribunale di Trento 150/2019; condannava il Masera a rimborsare alla società “quanto quest’ultima sarà tenuta pagare a [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta” presso la società tra gennaio e maggio 2018; disponeva la compensazione “atecnica” tra i crediti accertati con condanna del Masera al pagamento di quanto risultante dalla differenza tra le rispettive postazioni creditorie; compensava le spese di lite per un quinto ponendo i restanti quattro quinti a carico del Masera.

2. La Corte d’Appello di Trento con sentenza n. 57/2022 del 6.12.2022 rigettava sia l’appello principale, proposto dal Masera, che l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in merito all’unica propria domanda rigettata.

3. Avverso tale pronuncia il Masera ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

4. In data 8 luglio 2024 le parti hanno depositato atto di rinuncia congiunta al ricorso e contestuale accettazione chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, avendo raggiunto un accordo transattivo innanzi la [OSCURATO:PERSONA] del Servizio del Lavoro della [OSCURATO:PERSONA] di Trento in data 2 luglio 2024.

Con tale atto il Masera ha rinunciato al ricorso principale e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha accettato la rinuncia, a sua volta rinunciando al ricorso incidentale.

5. Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, a norma dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;

6. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del P. Q. M. Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13096/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27 C/O [OSCURATO:PERSONA]' PARTNERS, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - ricorrente i ncidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 57/2022 depositata il06/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trento con sentenza n. 8/2022 revocava il decreto ingiuntivo, ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 50.627,30 relativo a TFR, indennità ferie e tredicesima, maturate in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] srl, ora [OSCURATO:PERSONA], dall’11 maggio 2009 al 31 gennaio 2019, dichiarava la sussistenza di un credito del Masera verso la società [OSCURATO:PERSONA] pari ad €50.627,30 oltre accessori e dichiarava la sussistenza, in capo alla società opponente, di un credito verso il Masera di € 408.685,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali; rigettava la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ordine alla pretesa risarcitoria correlata alla sentenza del tribunale di Trento 150/2019; condannava il Masera a rimborsare alla società “quanto quest’ultima sarà tenuta pagare a [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta” presso la società tra gennaio e maggio 2018; disponeva la compensazione “atecnica” tra i crediti accertati con condanna del Masera al pagamento di quanto risultante dalla differenza tra le rispettive postazioni creditorie; compensava le spese di lite per un quinto ponendo i restanti quattro quinti a carico del Masera. 2. La Corte d’Appello di Trento con sentenza n. 57/2022 del 6.12.2022 rigettava sia l’appello principale, proposto dal Masera, che l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in merito all’unica propria domanda rigettata. 3. Avverso tale pronuncia il Masera ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha replicato con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. 4. In data 8 luglio 2024 le parti hanno depositato atto di rinuncia congiunta al ricorso e contestuale accettazione chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, avendo raggiunto un accordo transattivo innanzi la [OSCURATO:PERSONA] del Servizio del Lavoro della [OSCURATO:PERSONA] di Trento in data 2 luglio 2024. Con tale atto il Masera ha rinunciato al ricorso principale e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha accettato la rinuncia, a sua volta rinunciando al ricorso incidentale. 5. Sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, a norma dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.; 6. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del P. Q. M. Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così
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