CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 11916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34381/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre, 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonché da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX Settembre, 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 900/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA];Rilevatoche: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito CMF) agì nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per sentirla condannare al risarcimento dei danni riscontrati in un immobile ad uso industriale concesso in locazionealla predetta [OSCURATO:SOCIETA]. con contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla stessa anticipatamente riconsegnato nel mese di novembre 2008; dedusse che l’impianto elettrico non era più funzionante, in quanto quasi totalmente asportato, e quantificò i costi necessari per il ripristino in oltre 191.000,00 euro; la convenuta resistette alla domanda, contestandone la fondatezza; il Tribunale di Ravenna accolse la domanda per l’importo di 148.990,83 euro, oltre rivalutazione einteressi; pronunciando sul gravame della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di Appello di Bologna ha r iformato parzialmente la sentenza impugnata, rideterminando l’importo dovuto dalla ex conduttrice in 93.898,08 euro, oltre IVA ed accessori, compensando parzialmente le spese di entrambi di gradi di giudizio e condannando la CMF a restituire all’appellantele somme versate in eccedenza in base alla sentenza di primo grado; la Corte territoriale ha affermato, fra l’altro,che: nel verbale di riconsegna del 13.11.2008, la locatrice aveva contestato lo stato di degrado degli impianti elettrici e affini; nel contratto di locazione, le spese di manutenzione dell’impianto elettrico erano poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 4) e la conduttrice aveva dichiarato di avere riscontrato la piena idoneità delle unità immobiliari locate agli usi cui le avrebbe destinate, impegnandosi alla restituzione in stato conforme a quello ricevuto, salvo il deperimento d’uso(art. 6);da detto documento emergeva «l’inammissibilità della richiesta di prova orale dell’appellante sulle circostanze articolate» che avevano «come presupposto comune il cattivo stato di conservazione dell’immobile al momento della consegna al conduttore, non ammesse dal giudice di primo grado […], atteso il contenuto del contratto stipulato e la natura confessoria della relativa clausola; fermo restando l’irrilevanza dele circostanze che attengono all’uso del bene prima della locazione da parte di altri soggetti o alla contestazione delle relative condizioni circa due anni dopo la riconsegna»; dalla c.t.u. emergeva che «tutti i componenti dell’impianto elettrico sono stati rimossi o danneggiati, rendendo l’impianto attualmente inutilizzabile» e che «il costo globale della rimessione in pristino collegata all’obbligo contrattuale assunto dall’appellante […] ed alla norma di cui all’art. 1590 cc e[ra] pari ad euro 93.898,08 oltre IVA»; la circostanza «che l’impianto elettrico già al momento del rilascio (2008) fosse stato reso inutilizzabile trova[va] riscontro, oltre che nelle deposizioni dei testi indotti dalla società attrice […], dalla nota della società GEF del 27.1.15 […] e cioè della società che nel 2002 aveva parzialmente aggiornato l’impianto»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a cinque motivi; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo; a tale ricorso incidentale ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.M. presso questa Corte non ha depositato conclusioni. Considerato, quanto al ricorso principale,che: con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1590 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., «per avere il giudice di appello considerato confessoria la dichiarazione di idoneità dell’immobile nel contratto di locazione», nonché l’«omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione in relazione al valore confessorio della suddetta clausola di idoneità dei locali»; assume che «la dichiarazione di idoneità all’uso pattuito (in assenza della descrizione) non è da ritenersi determinante al fine di certificare la corretta sistemazione dell’immobile» e che tale clausola, «pur essendo rilevante, non è decisiva, ovvero non ha valenza confessoria, talché l’attribuzione a tale clausola dello statuto di prova legale da parte del Giudice di appello costituisce palese violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.»; col secondo motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 1590 c.c. e degli artt. 115, 244 e 245 c.p.c. per «mancata ammissione delle prove orali e mancata valutazione della documentazione prodotta dall’appellante ai fini della ricostruzione della situazione di fatto dell’immobile (inerente l’impiantistica) al momento della originaria consegna dei locali onde vincere la presunzione di cui all’art. 1590 c.c. 2° comma», nonché la «violazione art. 360 n. 4 per motivazione apparente sulla mancata ammissione delle prove»; la ricorrente assume che, non costituendo «la clausola richiamata all’art. 6 del contratto una prova decisiva e precludente altre prove (ovvero confessoria), il Giudice di appello ha immaginato fornita una prova che, in realtà difettava, con evidente errore percettivo»; di talché avrebbe dovuto disporre l’ammissione della prova orale richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. volta a comprovare che l’immobile non era in buono stato manutentivo al momento della consegna (tenuto conto anche del fatto che era stato utilizzato, in precedenza e per svariati decenni, da altre aziende) e che anche la ricorrente aveva effettuato interventi manutentivi e migliorativi; col terzo motivo, viene dedotto l’«omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti […] con riferimento alla proprietà dei beni e dell’impianto elettrico», contestandosi alla Corte territoriale di aver deciso «senza porsi il problema se i beni oggetto di causa ovvero gli impianti di equipaggiamento delle macchine […] fossero o meno di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]», così giungendo aconcludere «in senso contrario alle tesi della ricorrente fondandosi sulla mera descrizione della CTU» e pretermettendo un quadro probatorio (precostituito e costituendo) «atto a dimostrare la proprietà della ricorrente di tutto quanto prelevato»; col quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «per aver ritenuto la Corte di merito che la c.t.u. espletata in primo grado-che ha omesso di rispondere alle censure del CTP e della parte- risultasse idonea a concorrere ad integrare la prova del danno asseritamente imputabile a [OSCURATO:SOCIETA].»; censura la Corte per aver fatto «acriticamente propria la soluzione prospettata dal C.T.U. in ordine a quello che avrebbe dovuto rappresentare il profilo prioritario del giudizio: ovvero se l’impiantistica elettrica (e, in particolare, gli interventi svolti dalla ditta [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2002) si sostanziasse in opere “di impiantistica fissa di pertinenza dell’immobile o amovibile quale pertinenza dei macchinari industriali»; inoltre, contesta al giudice di appello di aver ritenuto, «con chiaro travisamento», che lo stesso c.t.p. della [OSCURATO:SOCIETA]. condividesse le conclusioni del c.t.u., non cogliendo «il senso delle contestazioni mosse dal CT di parte nonché dalla ricorrente che avevano differenziato l’impianto elettrico esterno tra generico e specifico, riferendo solo al primo la qualifica di pertinenza dell’immobile»; col quinto motivo, si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e il mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione «per non avere il Giudice di appello esaminato le prove testimoniali assunte relativamente ai testimoni di parte odierna ricorrente»;la ricorrente assume che la controparte non aveva provato lo stato dell’immobile e degli impianti al momento della riconsegna dei locali e contesta alla Corte di avere «ritenuto ammissibile una CTU ben dopo otto anni dalla riconsegna da parte della società ricorrente, nei quali vi era stato pieno utilizzo da parte del locatore» (dato emergente dalla stessa c.t.u.); sostiene che, peraltro, «quale fosse effettivamente la situazione dei luoghi al momento del rilascio e, in particolare dell’impiantistica elettrica risultava anche dalle prove orali assunte nella loro globalità», che tuttavia la Corte ha «del tutto mancato di considerare non in ragione di una valutazione di irrilevanza o di concludenza […], ma come mera omissione di un fatto decisivo». quanto al primo motivo, si rileva che: la corte di merito ha ritenuto di confermare la valutazione di inammissibilità delle prove orali non già solo adducendo la pretesa natura confessoria cui si appella parte ricorrente, ma anche -e prima- il contenuto della pattuizione contrattuale di cui all’art. 4 (vedi pag. 4 della sentenza, del cui contenuto si è detto sopra); e bbene, parte ricorrente ignora questo riferimento al “contenuto” e si limita a fa re riferimento all’art. 6 del contratto; t anto rende la censura priva di effettiva correlazione con la motivazione e, per tale aspetto , ne determina l’infondatezza; a prescindere dalla correttezza o meno della natura attribuita alla clausola attestante l’idoneità del bene all’uso pattuito, la Corte ha fatto corretta applicazione dell’art. 1590, 2° co. c.c. e della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in mancanza di descrizione della cosa locata, si presume che il conduttore l’abbia ricevuta in buono stato locativo (cfr. Cass. n. 15361/2016, Cass. n. 14305/2005 e, da ultimo, Cass. n. 12384/2022), occorrendo pertanto una prova rigorosa del contrario; principio che vale a maggior ragione là dove, come nel caso di specie, oltre alla mancata descrizione, vi sia stata una dichiarazione di idoneità che avvalora la presunzione di buono stato locativo; di talché la valutazione di inammissibilità delle prove orali ha costituito non tanto la conseguenza di un vincolo derivante da una (comunque, non specifica) confessione, quanto piuttosto il risultato di un apprezzamento della loro inidoneità a costituire prova rigorosa capace di superare l’anzidettapresunzione; il ricorrente non svolge alcuna specifica considerazione tesa a dimostrare come e perché le prove non ammesse avrebbero potuto incidere sulla decisione; n e consegue che , sotto tale profilo , il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 2)c.p.c., secondo l’esegesi prospettata da Cass. n. 22341/2017 e successive conformi; quanto al secondo motivo, valgono, nel senso della inammissibilità, le considerazioni di cui ai due capoversi che precedono; egualmente inammissibili sono gli ultimi tre motivi, che hanno tutti natura “fattuale” e tendono -nella sostanza- a una rivalutazione del merito sulla base di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e di una sollecitata “svalutazione” delle risultanze della c.t.u.; Considerato, quanto al ricorso incidentale, che: con l’unico motivo, la ricorrente denuncia «nullità della sentenza […] con riferimento al combinato disposto degli artt. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e 434 c.p.c. (obbligo di motivazione specifica dell’atto di appello nel rito locatizio), anche in relazione al “filtro” formale all’ammissibilità dell’atto di appello posto dall’art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’appello di Bologna ridotto l’importo del danno liquidato a favore di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di argomentazioni non contenute nell’atto di appello [OSCURATO:SOCIETA]»; premesso che, nelle conclusioni dell’atto di appello, [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto il rigetto della domanda avversaria «senza neppure chiedere una riduzione del quantum dei danni posti a suo carico», si duoleche la Corte territoriale abbia pro ceduto «ad una rideterminazione “d’ufficio” dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base di autonome considerazioni e valutazioni circa la “vetustà” di alcuni impianti e materiali», senza che vi fosse alcuna corrispondenza tra le motivazioni prospettate dall’appellante e quelle poste dalla Corte a base della propria decisione, così finendo per accogliere (parzialmente) l’appello sulla base di argomentazioni diverse da quelle prospettate dall’appellante; il motivo è infondato, atteso che la richiesta di rigetto integrale comprende in sé quella di riduzione del quantumrisarcitorio (tanto più che,già in primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva concluso nel senso del rigetto o, in subordine, del contenimento delle pretese risarcitorie) e, inoltre, il tema dell’esatta individuazione dei danni (cui è correlata la quantificazione del risarcimento) costituiva oggetto de i motivi di appello; la reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussisten