CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 dicembre 2022
Cassazione n. 28917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 2245/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] di CASTROVILLARI n. 1543/2022,depositata il 9/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero – il [OSCURATO:PERSONA] – che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso la sentenza 9 dicembre 2022, n. 1543 del Tribunale di Castrovillari, nella parte in cui ha dichiarato la litispendenza sulla domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente (con la medesima sentenza il Tribunale ha poi rigettato l’opposizione della ricorrente e confermato il decreto ingiuntivo opposto). La ricorrente aveva instaurato giudizio di opposizione al decreto che il quale era stata ad essa ingiunta, in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., la consegna di quattro automezzi da essa acquistati con riserva di proprietà a causa dell’inadempimento del pagamento della prima rata prevista dai contratti di vendita, deducendo che il mancato pagamento era stato determinato dalla illegittimità, per abuso della buona fede contrattuale e di posizione dominante, del recesso di controparte dal contratto d’appalto di servizi intercorso tra le parti; l’opponente aveva poi chiesto in via riconvenzionale (v. pag. 2 del ricorso) di “accertare e dichiarare che il recesso operato da Marr al contratto stipulato in data 13 dicembre 2007 con [OSCURATO:PERSONA] è da considerarsi illegittimo in quanto in piena situazione di abuso del diritto e di violazione della buona fede contrattuale” e “per l’effetto accertare i gravi danni subiti dalla opponente società, quale diretta conseguenza del contegno contrattuale abusivo e dell’abuso della posizione dominante della convenuta opposta [OSCURATO:SOCIETA]., prudentemente quantificati nella misura non inferiore a euro 3.106.287,94, ovvero nella diversa misura di giustizia anche all’esito dell’esperita istruttoria” e “condannare quindi la Marr a risarcire i danni provocati alla Dodaro”. L’opposta si è costituita eccependo in via preliminare la competenza del Tribunale di Bologna e in ogni caso la litispendenza, in quanto l’accertamento della legittimità del recesso costituiva oggetto della causa n. 17995/2016 instaurata davanti al Tribunale di Bologna e decisa con la sentenza n. 278/2020, appellata innanzi alla Corte d’appello di Bologna. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria ai sensi dell’art.47, comma 6 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso contesta violazione dell’art. 39 c.p.c.: il Tribunale di Castrovillari ha erroneamente ritenuto, con la sentenza impugnata, che vi fosse litispendenza tra la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente e il processo instaurato davanti al Tribunale di Bologna; si ha infatti litispendenza quando la stessa causa pende davanti a due giudici diversi, mentre nel caso in esame non si è di fronte alla stessa causa in quanto il Tribunale di Bologna non era stato investito dalla ricorrente dell’accertamento della illegittimità del recesso o per richiedere il risarcimento dei danni; come ha chiarito lo stesso Tribunale di Bologna in relazione al processo davanti ad esso instaurato “né la domanda svolta col ricorso monitorio, né la domanda riconvenzionale hanno ad oggetto risarcimento dei danni o indennità conseguenti alla detta cessazione”; il rapporto tra le due cause va piuttosto qualificato come continenza, in relazione alla quale le regole dell’art. 39 c.p.c. non operano ove le cause – come nel caso in esame – pendano in gradi diversi. Il ricorso è fondato. La domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente nel presente processo – e riportata in premessa – non coincide infatti con il petitum e la causa petendi delle domande fatte valere davanti al Tribunale di Bologna. Nel nostro processo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha in via riconvenzionale proposto più domande, una domanda di accertamento negativo della legittimità del recesso fatto valere da Marr rispetto al contratto di appalto di servizi e una domanda di accertamento dei danni causati dal recesso con condanna della medesima Marr al relativo pagamento. Nel processo instaurato davanti al Tribunale di Bologna (v. pagg. 6 e 7 del ricorso), invece, una volta ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] un decreto con il quale è stato ingiunto a Marr il pagamento di euro 373.293,07, a titolo di compensi per servizi resi dalla ricorrente in base al contratto di appalto, Marr ha instaurato il giudizio di opposizione, chiedendo di “accertare e dichiarare, in forza della comunicazione [OSCURATO:SOCIETA]. in data 16 maggio 2016, l’intervenuta risoluzione alla data del 17 maggio 2016 del contratto di servizi [..] per grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] ex art. 1456 c.c. in relazione alla clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 9 e 6 del contratto ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 c.c. e comunque la sua definitiva cessazione; accertare e dichiarare che Marr nulla deve a [OSCURATO:PERSONA]; accertare e dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] [..] è debitrice di Marr dell’importo di euro 206.398,23 a titolo di indebito oggettivo ovvero di risarcimento del danno” e condannare [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere il relativo importo. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 278/2020, ha accolto l’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato Dodaro al pagamento dell’importo richiesto in via riconvenzionale da Marr. Davanti al Tribunale di Bologna quindi – come ha puntualizzato lo stesso Tribunale – non è stata proposta domanda di risarcime nto del danno in conseguenza della risoluzione unilaterale (secondo Cass., sez. un., n. 553/2009, il recesso non è infatti altro che un'altra forma di risoluzione ex lege). Non ci troviamo quindi di fronte a una ipotesi di litispendenza, ma piuttosto di continenza di cause, che secondo le sezioni unite “ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento a un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo, come nell'ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni” (Cass., sez. un., n. 20597/2007). Al riguardo va ancora precisato che “ove pendano ingradi diversi due cause in rapporto dicontinenza, perché aventi ad oggetto domande, interdipendenti o contrapposte, relative ad un unico rapporto negoziale, non è possibile rimettere, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la causa successivamente proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, ma l'esigenza di coordinamento, sottesa alla disciplina dellacontinenza, va assicurata sospendendo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione dell'altro, in attesa della sua definizione con sentenza passata in giudicato” (così, da ultimo, Cass. n. 5340/2022, cfr. anche Cass. n. 10439/2020 e Cass. n. 26835/2017). 2. Il ricorso va pertanto accolto e va disposta la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Castrovillari, che provvederà in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente considerando i principi di diritto sopra ricordati. Le spese del presente giudizio saranno attribuite dal giudice di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone che il processo prosegua, anche in relazione alle spese del giudizio di le