CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 17789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di Catania,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 25 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania haconfermato l’ordinanza in data 12 luglio 2025 del G.i.p. del Tribunale di Ragusa che avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria peril reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.2. L’indagato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per mancanza eillogicità della motivazione sulle esigenze cautelari. Lamenta che il Tribunale del riesamenon ha considerato le specifiche modalità del fatto, consistente in una violazione lieve, e haancorato il rischio di reiterazione del reato al solo dato storico dei precedenti e dei carichipendenti specifici senza fornire alcun elemento a sostegno della persistente e perdurantedeterminazione a delinquere.Nella memoria il difensore si limita a insistere nelle conclusioni già rassegnate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Pacifico il fatto della detenzione di hashish e marijuana, il ricorso ha a oggetto lesole esigenze cautelari.Il Tribunale del riesame ha ritenuto adeguata la misura applicata dell’obbligo dipresentazione alla polizia giudiziaria una volta al giorno, esclusi i giorni festivi e ledomeniche, proprio avuto riguardo alle modalità del fatto, comunque indicative di contatti coni fornitori, e alla personalità del ricorrente, gravato di precedenti e di carichi pendentispecifici. L’ordinanza è correttamente motivata in ordine alla necessità di mantenere unminimo presidio di controllo per evitare la reiterazione del reato e resiste alla censurasollevata. La difesa ha, tuttavia, lamentato un’insufficienza motivazionale in ordine alpericolo di recidiva, osservando che il Tribunale aveva ancorato il rischio di reiterazione delreato al solo dato storico dei precedenti e dei carichi pendenti specifici senza fornire alcunelemento a sostegno della persistente e perdurante determinazione a delinquere erichiamando in suo favore la sentenza Sez. 6, n. 11728 del 20/03/2024, Rv. 286182-01 suun caso di corruzione propria. Ben vero in giurisprudenza, nell’applicazione dell’art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si registra un contrasto interpretativo tra chi ritieneindispensabile verificare anche le specifiche occasioni di recidivanza (oltre alla sentenzasopra citata, si vedano Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Ionadi, Rv. 266958 – 01; Sez. 6, n.1406 del 02/12/2015, dep. 2016, Rubini, Rv. 265916 - 01) e chi invece ritiene sufficiente unavalutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative dellacondotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 – 01; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S.,Rv. 274085 – 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684 – 01).Dalla lettura delle sentenze dell’orientamento più rigoroso, e in particolare proprio da quellacitata dalla difesa, emerge che l’attualità dell’esigenza cautelare è esclusa o è dubbia sullabase delle stesse modalità del fatto (nel caso citato dalla difesa, corruzione propria da partedi un politico che ha dismesso la carica strumentalizzata per fare pressioni su un soggettoagli arresti domiciliari). Dalla lettura dell’ordinanza qui impugnata il fatto accertato in sedecautelare non suscita perplessità. La perquisizione personale ha dato esito positivo per ilpossesso di 43 grammi di hashish in un pacchetto di sigarette, di 9 dosi del peso di 12grammi, di 215 euro, mentre la perquisizione domiciliare ha dato esito positivo per lapresenza in vari punti della casa sia di hashish che di marijuana già suddivise in dosi echiuse in sacchetti di cellophane. Gli operanti hanno notato l’indagato uscire dalla finestradell’abitazione e l’hanno riconosciuto sulla base delle informazioni già acquisite sul suoconto. I precedenti e i carichi pendenti specifici hanno confermato l’esercizio continuativodell’attività di spaccio, ciò che è certamente sufficiente a integrare il pericolo di recidiva di cuiall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche per l’orientamento più rigoroso.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto dellasentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non viè ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 27 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]