CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono il vizio della motivazione sulla determinazione della pena. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile