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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 1991

Cassazione n. 31166/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02SLSU6) nato il 11/06/1991 avverso l'ordinanza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettet le conclusioni del PG à -j- Oft\ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza emessa in data 10 novembre 2023, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, procedeva alla conversione della pena detentiva di nove mesi e dieci giorni di reclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla medesima Corte di appello con sentenza in data 22 aprile 2024, irrevocabile il 15 giugno 2023, con quella della pena pecuniaria sostitutiva, nella misura di euro 2.800,00 di multa (in aggiunta a quella stabilita con la suindicata condanna).

Contestualmente, accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza emarginata dal GIP del Tribunale di Ravenna, in data 7 giugno 2013, irrevocabile il 30 luglio 2013, in applicazione del disposto dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione Zakry avverso la menzionata ordinanza, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 168 cod. pen. e 56-quater e 57 della L. 689 del 1981, nonché per il correlato vizio di motivazione.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena "detentiva".

Nel caso in esame, per contro, l'imputato è stato condannato alla sola pecuniaria.

Fermo è, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio - formatosi nella vigenza delle sanzioni sostitutive precedentemente alla cd. riforma Cartabia, ma trasponibile alla disciplina attualmente in vigore - secondo cui una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 06/05/2008, Rv. 239993).

La ratio di tale approdo è nella piana lettura dell'art. 57 legge 24 novembre 1981, n. 689 che prevede espressamente che, «per ogni effetto giuridico», la pena pecuniaria si considera sempre come tale, «anche se sostitutiva della pena detentiva», sicché non può che concludersi che la revoca del beneficio non è ammessa quando per un nuovo delitto commesso dal condannato, nei termini stabiliti, venga inflitta la sola pena pecuniaria, anche se sostitutiva della pena detentiva.

3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa a Zakry con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, in data 7 giugno 2013, irrevocabile il 30 luglio 2013, (»di Ce PJK-0 BeDoei-ra D, i puoJA2,0K.

P.Q.M.

RQInfirtAi-D,Kt.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata finn taramen a a revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna il 7.06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02SLSU6) nato il 11/06/1991 avverso l'ordinanza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettet le conclusioni del PG à -j- Oft\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza emessa in data 10 novembre 2023, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, procedeva alla conversione della pena detentiva di nove mesi e dieci giorni di reclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla medesima Corte di appello con sentenza in data 22 aprile 2024, irrevocabile il 15 giugno 2023, con quella della pena pecuniaria sostitutiva, nella misura di euro 2.800,00 di multa (in aggiunta a quella stabilita con la suindicata condanna). Contestualmente, accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza emarginata dal GIP del Tribunale di Ravenna, in data 7 giugno 2013, irrevocabile il 30 luglio 2013, in applicazione del disposto dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. 2. Ricorre per cassazione Zakry avverso la menzionata ordinanza, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 168 cod. pen. e 56-quater e 57 della L. 689 del 1981, nonché per il correlato vizio di motivazione. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena "detentiva". Nel caso in esame, per contro, l'imputato è stato condannato alla sola pecuniaria. Fermo è, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio - formatosi nella vigenza delle sanzioni sostitutive precedentemente alla cd. riforma Cartabia, ma trasponibile alla disciplina attualmente in vigore - secondo cui una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 06/05/2008, Rv. 239993). La ratio di tale approdo è nella piana lettura dell'art. 57 legge 24 novembre 1981, n. 689 che prevede espressamente che, «per ogni effetto giuridico», la pena pecuniaria si considera sempre come tale, «anche se sostitutiva della pena detentiva», sicché non può che concludersi che la revoca del beneficio non è ammessa quando per un nuovo delitto commesso dal condannato, nei termini stabiliti, venga inflitta la sola pena pecuniaria, anche se sostitutiva della pena detentiva. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa a Zakry con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, in data 7 giugno 2013, irrevocabile il 30 luglio 2013, (»di Ce PJK-0 BeDoei-ra D, i puoJA2,0K. P.Q.M. RQInfirtAi-D,Kt. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata finn taramen a a revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna il 7.06
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