CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 24469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di RIMINI"<-3-ató-a-V-VIS--ó a I le_paRT; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avver o il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di in data 15 giugno 2021, ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto penale di condanna emesso il 19 maggio 2021 e depositato il 22 maggio 2021, in relazione al reato di cui all'art. 95, d.P.R. 115/2002. 2. Il ricorso é articolato in tre motivi: nel primo vi si deducono la violazione dell'art. 568, comma 5, e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, deducendo la ritualità dell'opposizione; nel secondo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio generale di conservazione degli atti; nel terzo si deducono ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'avvenuta remissione nei termini per due volte ai fini dell'opposizione al decreto penale. 3. Il ricorso é tardivo e, perciò, inammissibile, con le conseguenze di cui al combinato disposto degli artt. 585 e 591 cod.proc.pen.. Il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod.proc.pen., decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato; nella specie il ricorso è stato depositato il 4 agosto 2021, ossia ben dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom il