CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 07984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze emesse: 1) dal Tribunale di Marsala, divenuta irrevocabile in data 22 gennaio 2020, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in Mazara del Vallo in data 4 luglio 2017; 2) dal Tribunale di Marsala, ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile in data 16 novembre 2020, in relazione al reato di cui all'art. 73 TU Stup., commesso in Mazara del Vallo in data 5 maggio 2020; 3) dal Tribunale di Marsala, ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile in data 16 dicembre 2021, in relazione al reato di cui all'art. 73 TU Stup. commesso in Mazara del Vallo in data 3 luglio 2021. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (violazione di legge e vizio di motivazione) devolvono doglianze inammissibili in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, anche tenuto conto della lineare e coerente logicità del provvedimento censurato, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, evincibile dalla mera lettura del testo del provvedimento impugnato. 3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, ai fini del pronunciato diniego, l'ampia distanza temporale tra i reati di cui alla prima e seconda sentenza, nonché il decorso di un anno tra quelli di cui alla seconda e terza sentenza, sottolineando che l'ampio contesto temporale entro il quale si collocano tutti i reati, è espressione di una abitualità a commettere il medesimo tipo di delitto, piuttosto che di una ideazione programmatica unitaria). 3.1. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso f )1 una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, la omogeneità dei titoli di reato (cfr. pag. 2 dell'ordinanza), in considerazione della circostanza che anche i precedenti penali ulteriori, risultati a carico del condannato riguardano lo stesso tipo di reato e sono risalenti fino al 1989, a dimostrazione di una vera e propria scelta di vita adottata dal condannato. 3.3.Rilevato dunque, che il provvedimento impugnato ha chiarito, con valutazione di merito, incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata nella fase genetica del detto delitto. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore