Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:91
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]236/06
[OSCURATO:PERSONA]Holstein
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Parlamento regionale — Difetto di legittimazione ad agire — Irricevibilità»
Massime dell'ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Ricorso di un’autorità regionale
(Art. 230, quarto comma, CE)
In caso di ricorsi presentati da enti territoriali substatali, il Tribunale valuta l’esistenza della personalità giuridica
del ricorrente a norma del diritto pubblico nazionale. Infatti il diritto comunitario non può sconfinare nell’autonomia costituzionale
degli Stati membri decidendo sull’esistenza della personalità giuridica degli enti nazionali di diritto pubblico, il che potrebbe
condurre a conferire a questi ultimi, a livello comunitario, diritti di cui non dispongono a livello nazionale.
Ne consegue che un parlamento regionale che non disponga della capacità giuridica a norma del diritto nazionale non è legittimato
ad agire dinanzi al giudice comunitario. Il suo ricorso è quindi irricevibile.
(v. punti 22, 30‑31)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
3 aprile 2008 (
*
)
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Parlamento regionale – Difetto di legittimazione ad agire – Irricevibilità»
Nella causa T‑236/06,
[OSCURATO:PERSONA]‑Holstein
(Germania), rappresentato dalla sig.ra S. Laskowski e dal sig. J. Caspar, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dalla sig.ra P. Costa de Oliveira e dal sig. C. Ladenburger, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 10 marzo e 23 giugno 2006 che rifiutano di
accordare al ricorrente l’accesso al documento 22 marzo 2005, SEC (2005) 420, che contiene un esame giuridico del progetto
di decisione quadro, in discussione al Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati ed immagazzinati in rapporto alla
fornitura di servizi di comunicazione elettronici accessibili al pubblico o di dati trasmessi attraverso reti di comunicazioni
pubbliche, a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni penali, ivi compreso il
terrorismo,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
1
Con messaggio di posta elettronica del 9 febbraio 2006, il ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, ha sollecitato presso
la [OSCURATO:PERSONA] l’accesso illimitato al documento interno della [OSCURATO:PERSONA] 22 marzo 2005, SEC (2005) 420, che contiene un
esame giuridico del progetto di decisione quadro, in discussione al Consiglio, sulla conservazione dei dati trattati ed immagazzinati
in rapporto alla fornitura di servizi di comunicazione elettronici accessibili al pubblico o di dati trasmessi attraverso
reti di comunicazioni pubbliche, a fini di prevenzione, ricerca, segnalazione, perseguimento di delitti e contravvenzioni
penali, ivi compreso il terrorismo.
2
Con decisione 10 marzo 2006 il direttore generale del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di accesso
illimitato in applicazione dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001,
n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 145,
pag. 43), trasmettendo al ricorrente il documento in questione di cui talune parti erano state occultate.
3
Con lettera del 29 marzo 2006 il ricorrente ha presentato una domanda di conferma, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento
n. 1049/2001, affinché la [OSCURATO:PERSONA] riesamini la decisione 10 marzo 2006 nonché una nuova domanda di accesso illimitato
al documento SEC (2005) 420, a titolo dell’obbligo di leale collaborazione enunciato all’art. 10 CE.
4
Con lettera del 23 giugno 2006, comunicata al ricorrente con corriere elettronico il 26 giugno 2006, il segretario generale
della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione 10 marzo 2006 ed ha respinto la nuova domanda del 29 marzo 2006.
5
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1º settembre 2006, il ricorrente ha proposto il presente
ricorso. Il medesimo giorno ha presentato dinanzi alla Corte un ricorso avente lo stesso oggetto e fondato sugli stessi motivi,
registrato con il n. C‑406/06.
6
La Repubblica di Finlandia ed il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord hanno presentato istanza d’intervento, rispettivamente
il 28 novembre ed il 14 dicembre 2006. Il ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tali istanze d’intervento il 10
gennaio 2007.
7
Con ordinanza 8 febbraio 2007, causa C‑406/06, [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), la
Corte ha rinviato la causa C‑406/06 dinanzi al Tribunale ove è stata registrata con il n. T‑68/07. Con ordinanza 14 giugno
2007, causa T‑68/07, [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale, già adito col ricorso
nella presente causa, ha respinto il ricorso nella causa T‑68/07 in quanto manifestamente irricevibile per litispendenza,
precisando che le altre questioni di ricevibilità da esso sollevate non erano state esaminate (citata ordinanza 14 giugno
2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein/[OSCURATO:PERSONA], punto 17).
8
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione
di irricevibilità avverso il ricorso in parola ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. La
ricorrente ha depositato le sue osservazioni riguardo a tale eccezione di irricevibilità il 20 marzo 2007.
Conclusioni delle parti
9
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare il ricorrente alle spese del ricorso.
10
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso ricevibile;
– annullare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 10 marzo e 23 giugno 2006;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
In diritto
11
Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente
salvo decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente istruito alla
luce degli atti di causa e che non occorra sentire le spiegazioni orali delle parti.
12
[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due eccezioni di irricevibilità fondate sul difetto, da un lato, di legittimazione ad agire del
ricorrente e, dall’altro, di rappresentazione valida del ricorrente da parte dei due mandatari firmatari dell’atto introduttivo.
Occorre anzitutto esaminare se il ricorrente disponga di legittimazione ad agire.
Argomenti delle parti
13
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, a norma del diritto pubblico tedesco, il solo rilevante, non sussiste alcun dubbio che il [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein non è affatto dotato di una propria personalità giuridica. Solo la regione, il [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein,
costituirebbe in quanto ente territoriale una persona giuridica ai sensi del diritto pubblico tedesco, mentre il ricorrente
sarebbe soltanto uno dei suoi organi.
14
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la posizione dei parlamenti regionali, riguardo all’applicazione dell’art. 230 CE, non può essere
più favorevole di quella dei parlamenti nazionali degli Stati membri. Orbene, si ammetterebbe in linea generale che i parlamenti
nazionali non possono far valere un diritto alla legittimazione ad agire autonomo rispetto a quello degli Stati membri, poiché,
in quanto organi degli Stati membri, farebbero parte della persona giuridica costituita da ciascuno Stato.
15
La «capacità giuridica parziale» invocata dal ricorrente non può, secondo la [OSCURATO:PERSONA], conferirgli lo statuto di persona
morale. Le disposizioni del diritto nazionale citate dal ricorrente gli conferirebbero, è vero, la capacità di essere parte
di una controversia e di stare in giudizio nelle controversie costituzionali interne al [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein. Tuttavia
si tratterebbe, in tal caso, solo di controversie interne ad un ente territoriale tra organi diversi di quest’ultimo e non
della difesa in giudizio di tale ente nei confronti di un terzo. In quest’ultimo caso il diritto tedesco abiliterebbe solo
il [OSCURATO:PERSONA] medesimo a proporre un ricorso, e non un singolo organo di quest’ultimo. Parimenti l’autonomia organizzativa accordata
al parlamento regionale a norma della Costituzione del [OSCURATO:PERSONA] varrebbe solo in seno al [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti degli altri organi
di quest’ultimo, ma non all’esterno di quest’ultimo.
16
[OSCURATO:PERSONA] ne inferisce che il ricorrente non possiede la capacità di stare in giudizio e che il ricorso dev’essere respinto
in quanto manifestamente irricevibile. Peraltro il ricorso non può essere reinterpretato come proposto dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo,
rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, poiché quest’ultimo formula chiaramente, nella sua stessa designazione in quanto
parte ricorrente nonché in tutto il testo dell’atto introduttivo, la sua volontà di agire in nome proprio.
17
In risposta agli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente rileva che la Corte, nella sua ordinanza 8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein/[OSCURATO:PERSONA], precitata (punto 9), avrebbe esplicitamente riconosciuto la sua personalità giuridica nei
termini seguenti:
«Viceversa, conformemente alla giurisprudenza della Corte relativa alla legittimazione ad agire delle regioni e degli altri
enti territoriali (…), il [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein va considerato come una persona morale che può proporre un ricorso dinanzi
al Tribunale avverso le decisioni di cui è il destinatario o che, benché adottate sotto le sembianze di un regolamento o di
una decisione rivolta ad un’altra persona, la riguardano direttamente ed individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma,
CE».
18
Esso ne inferisce che la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.
19
Nel ricorso il ricorrente fa valere inoltre che esso risponde ai criteri della nozione comunitaria autonoma di persona morale
elaborata dai giudici comunitari. Secondo tale giurisprudenza sarebbe sufficiente, per farsi riconoscere la legittimazione
ad agire, che il ricorrente sia fornito degli attributi caratteristici della personalità giuridica. Il ricorrente deduce dall’ordinanza
della Corte 14 novembre 1963, causa 15/63, Lassalle/Parlamento ([OSCURATO:PERSONA]. 1964, pag. 97, in particolare pag. 100), che si tratta
segnatamente di un’autonomia e di una responsabilità, sia pure entro un ambito limitato, il che avrebbe già condotto i giudici
comunitari a riconoscere la capacità ad agire, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, degli enti territoriali di diritto
pubblico quali i Länder ed i comuni tedeschi.
20
Il ricorrente aggiunge che, nella sua qualità di organo supremo eletto dal popolo in seno al [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, si trova
collocato allo stesso rango degli altri organi statali supremi del suddetto [OSCURATO:PERSONA], in particolare del suo governo. [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein avrebbe una capacità giuridica parziale, poiché la Costituzione del [OSCURATO:PERSONA] gli riconosce un’autonomia organizzativa
che gli permette di costituirsi, di organizzarsi e di stabilire la sua procedura. Per le controversie costituzionali il ricorrente
avrebbe la legittimazione ad agire o la capacità di essere parte dinanzi al Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale
federale tedesca) ed al Landesverfassungsgericht (Tribunale costituzionale regionale).
21
Infine il ricorrente fa valere che possiede, al pari del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, la legittimazione ad agire nella presente
causa poiché, conformemente alla seconda frase dell’art. 14, n. 3, della Costituzione del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, il presidente
del parlamento regionale rappresenta direttamente il [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein in tutti gli atti giuridici e controversie del
parlamento regionale. Pertanto la seconda frase dell’art. 14, n. 3, della Costituzione sarebbe una lex specialis rispetto
all’art. 30 della Costituzione, a norma del quale il capo del governo del [OSCURATO:PERSONA] rappresenta il [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
22
Occorre anzitutto rilevare che, come ammettono le parti della presente controversia, in caso di ricorsi presentati da enti
territoriali substatali, il Tribunale valuta l’esistenza della personalità giuridica del ricorrente a norma del diritto pubblico
nazionale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑717,
punto 28; ordinanza del Tribunale 16 giugno 1998, causa T‑238/97, [OSCURATO:PERSONA] de Cantabria/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2271,
punto 43, e sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, cause riunite T‑132/96 e T‑143/96, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3663, punto 81). Di conseguenza l’esistenza della personalità giuridica del ricorrente dev’essere esaminata
in rapporto al diritto nazionale tedesco. Infatti il diritto comunitario non può sconfinare nell’autonomia costituzionale
degli Stati membri decidendo sull’esistenza della personalità giuridica degli enti nazionali di diritto pubblico, il che potrebbe
condurre a conferire a questi ultimi, a livello comunitario, diritti di cui non dispongono a livello nazionale. Ne consegue
che il ricorrente non può giovarsi della citata ordinanza Lassalle/Parlamento, poiché nella causa all’origine di tale ordinanza
l’ente in questione, cioè il comitato del personale del Parlamento europeo, era disciplinato esclusivamente dal diritto comunitario.
23
In tale contesto occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo cui la Corte avrebbe espressamente riconosciuto la
sua personalità giuridica nella citata ordinanza 8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein/[OSCURATO:PERSONA]. Infatti la menzione,
al punto 9 di tale ordinanza, della nozione di «persona giuridica» di cui all’art. 230, quarto comma, CE è stata fatta solo
in opposizione alle nozioni di «Stato membro» e di «istituzione comunitaria», rientranti nell’art. 230, secondo comma, CE
e figuranti al punto 8 di tale medesima ordinanza, poiché il ricorrente, nel suo atto introduttivo d’istanza alla Corte, aveva
asserito di fruire dello status di Stato membro ai fini della presentazione del ricorso. Ne consegue che la Corte non ha inteso
riconoscere, col brano citato, la capacità giuridica del ricorrente, ma ha solo voluto constatare che quest’ultimo, non avendo
né la qualità di Stato membro né quella di istituzione comunitaria, non può comunque adire la Corte con un ricorso diretto
e dovrebbe quindi proporre un ricorso siffatto dinanzi al Tribunale. Orbene, solo quest’ultimo ha la competenza ad esaminare
la ricevibilità del ricorso in questione.
24
Peraltro, come ha giustamente rilevato la [OSCURATO:PERSONA], non sembra possibile interpretare il presente ricorso come proposto
per conto del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, talché le disposizioni, gli usi o la giurisprudenza applicabili al [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein
o ai Länder in generale non possono corroborare la posizione del ricorrente. Ciò si verifica in particolare per l’argomento
fondato sull’art. 14, n. 3, della Costituzione del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein nei limiti in cui tale disposizione concerne il
[OSCURATO:PERSONA] quale parte di controversie.
25
Quanto all’argomento secondo cui il ricorrente si trova, quale organo supremo eletto dal popolo, allo stesso rango degli altri
organi statali supremi, in particolare del governo del [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi elemento idoneo a indicare che questi
ultimi disporrebbero della capacità di agire dinanzi al giudice comunitario, esso è privo di qualsiasi pertinenza per quanto
riguarda la capacità di agire del ricorrente.
26
Parimenti, pur supponendo che il ricorrente disponga di una capacità giuridica parziale tenuto conto di talune disposizioni
della Costituzione del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein che gli riconoscono un’autonomia organizzativa che gli permette di costituirsi,
di organizzarsi e di stabilire la sua procedura interna, occorre sottolineare che l’art. 93, n. 2 a, della Costituzione tedesca
e l’art. 44, nn. 1 e 2, della costituzione del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, invocati dal ricorrente in quanto gli conferirebbero
la legittimazione ad agire o ad essere parte dinanzi al Bundesverfassungsgericht ed al Landesverfassungsgericht, riguardano
solo controversie di ordine costituzionale a livello nazionale in cui i diritti e gli interessi del ricorrente, quale parlamento,
non sono necessariamente identici a quelli del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, il che non è esattamente il caso di specie.
27
Infine, quanto all’argomento fondato sull’art. 14, n. 3, della costituzione del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, emerge chiaramente
dalla lettera di tale disposizione che la tesi del ricorrente secondo cui esso dispone della legittimazione ad agire a suo
proprio nome non può essere accolta. Infatti la suddetta disposizione, nei limiti in cui è rilevante nella fattispecie, ha
il seguente tenore:
«Il presidente o la presidente [del parlamento regionale] dirige le attività del procedimento regionale. In tale ambito gli
[le] spetta (…) di rappresentare il [OSCURATO:PERSONA] in tutti gli atti giuridici e nelle controversie del parlamento regionale (…)».
28
Da tale disposizione deriva che, nelle controversie concernenti il [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, non quest’ultimo è parte, bensì
il [OSCURATO:PERSONA], eccezionalmente rappresentato, in tale occasione, dal presidente del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, poiché tale rappresentanza
spetta normalmente al capo del governo del [OSCURATO:PERSONA], come risulta dall’art. 30, n. 1, della Costituzione del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein.
29
Tale conclusione è confermata dalla dottrina tedesca in materia. Infatti il commentario alla Costituzione del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein
citato dal ricorrente afferma espressamente, da un lato, che il [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, in quanto organo del [OSCURATO:PERSONA], non
ha la capacità giuridica e, dall’altro, che l’art. 14, n. 3, della Costituzione del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein dev’essere inteso
nel senso che il presidente del [OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, nell’ambito dei suoi poteri di rappresentanza dinanzi alla giustizia,
non rappresenta il [OSCURATO:PERSONA], ma direttamente il [OSCURATO:PERSONA].
30
Si deve quindi concludere che il ricorrente non dispone della capacità giuridica a norma del diritto nazionale tedesco. Esso
non è quindi legittimato ad agire dinanzi al giudice comunitario.
31
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato irricevibile, senza che occorra esaminare l’altra eccezione di irricevibilità sollevata
dalla [OSCURATO:PERSONA].
32
Alla luce di quanto precede non occorre statuire sulle istanze d’intervento della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA]
di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord.
Sulle spese
33
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
34
Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese
in via equitativa. Nel caso di specie occorre decidere che le parti nonché i soggetti che hanno presentato le istanze d’intervento
sopporteranno le proprie spese relative alle istanze d’intervento della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è dichiarato irricevibile.
2)
Non occorre statuire sulle istanze d’intervento.
3)
[OSCURATO:PERSONA]‑Holstein sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di quelle
relative alle istanze d’intervento.
4)
[OSCURATO:PERSONA]‑Holstein, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Finlandia e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del
Nord sopporteranno le proprie spese relative alle istanze d’intervento.
Lussemburgo, 3 aprile 2008
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
I. Pelikánová
*
Lingua processuale: il tedesco.