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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16357/2026

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o tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gallucci-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaPuglia n. 3582/2023 depositata il 12/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 3582/2023, depositata in data 12/12/2023, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia accoglieval’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.Numero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/20261014/2018, con cui la CTP di Taranto aveva accolto l’impugnazioneproposta dall’[OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento n. 110/2017, relativo all’IMU dovuta per l’anno2013 con riferimento a tre fabbricati ubicati nel territorio comunale,costituenti “un complesso immobiliare unificato, in contrada [OSCURATO:PERSONA],un’ala del quale destinato ad “Oasi di spiritualità”, per lo svolgimento die RSA”.2.

Avverso la sentenza n. 3582/2023 proponeva ricorso per cassazionel’[OSCURATO:PERSONA] S.S.

Immacolata.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deducono “nullità della sentenza in relazioneall’art. 360 n.3 e n.4 cpc e 36 comma 2 del dlgs 546/92, violazione e falsaapplicazione degli art. 115, 116, 132 cpc e 2697 cc”, in quanto la”mancanza di motivazione o motivazione apparente è evidente poiché lasentenza affermando la validità e fondatezza di tutti i motivi di appello nonprecisa in quali termini i motivi sarebbero fondati”, essendo statoesaminato il solo motivo relativo all’imponibilità ai fini IMU della porzionedi immobile destinata a casa di riposo, non identificando in alcun modotale parte, invero individuata dal comune, nell’atto d’appello,esclusivamente nel terzo piano della struttura, solo rispetto alla quale laritenuta esistenza della prova del pagamento della retta mensile,nemmeno indicata nel suo ammontare, potrebbe giustificare di ritenerecommerciale l’attività svolta.

Ciò tanto più considerato il giudicatoimplicito “formatosi sulle parti della sentenza, non specificamenteappellate dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la sussistenza deipresupposti per il riconoscimento dell’esenzione Imu in relazione alladistinta ala della struttura pacificamente e notoriamente destinata ad usireligiosi.

L’apparenza della motivazione della sentenza viene altresìNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026dedotta anche laddove “ha attribuito alla “documentazione allegata dalComune di [OSCURATO:PERSONA] all’atto delle controdeduzioni opposte al ricorsointroduttivo”…un contenuto in fatto, valore, rilevanza ed una qualitàprobatoria e concludenza decisiva ai fini della riforma della sentenza diprimo grado che gli stessi oggettivamente non possiedono, e ciò al di là diqualsivoglia rispetto e legittima espressione del principio di liberoconvincimento del giudice …incorrendo in un evidente e clamorosotravisamento del contenuto oggettivo della prova e conseguente errore digiudizio”.

In particolare, si evidenzia la inidoneità a dimostrare il caratterecommerciale dell’attività svolta dalla contribuente del Regolamentointerno della casa di riposo, prodotto dal comune, privo di qualsiasielemento di riferibilità all’[OSCURATO:PERSONA] e all’immobile tassato inrelazione all’anno di imposta 2013, nonché della dichiarazione attestante ilversamento da parte di tal [OSCURATO:PERSONA], nel corso del 2015, dellasomma totale di 1.400,00 euro “per il pagamento delle rette mensilirelative al soggiorno in Casa di [OSCURATO:PERSONA]”, oggettivamenteinidonei a comprovare che la generalità degli ospiti della casa di riposo nel2013 fosse tenuta al pagamento di una retta, né che l’entità di tale rettafosse tale da costituire sicuro indice di esercizio di un’attività commercialee giustificare il disconoscimento dell’integrale esenzione richiesta perl’anno di imposta 2013.Il motivo è fondato laddove denuncia un vizio motivazionale dellasentenza impugnata tale da determinarne la nullità.Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, il vizio dimotivazione causa di nullità della sentenza ricorre quando, in violazione diun obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma6), ossia degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, deld.lgs. n. 546/1992, non solo la sentenza sia del tutto priva di motivazionedal punto di vista grafico ma anche quando presenti un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa edNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026obiettivamente incomprensibile o anche meramente apparente, perchédietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, lamotivazione non consente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi dellasua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultatoenunciato, in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare unragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con uncerto procedimento enunciativo logico e consequenziale, a spiegare ladecisione assunta, così rimettendo all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232/2016, cit.;Cass., n. 13977/2019 che richiama Cass., n. 14927/2017; Cass., n.6758/2022; Cas. n. 1986/2025).

Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unitee più volte ribadito da questa Corte, la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83,conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U.,19881/2014; Cass. Sez.

U., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n.23580/2025).Nel caso di specie, il giudice d’appello, dopo aver premesso diprocedere “unitariamente allo scrutinio dei motivi specifici diimpugnazione già indicati in fatto”, non soltanto non illustra tali motivi -Numero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026invero richiamati nella parte in fatto della sentenza solo mediante ungenerico rinvio all’atto di gravame – ma esamina la sola questione di cui alpunto 5) della sentenza.

Trattasi di questione concernente la mancanza diprova, rilevata dalla CTP, dell’entità della retta corrisposta dagli ospitidella casa di riposo, che il giudice dell’appello ritiene invece dimostratasulla scorta di un ragionamento deduttivo palesemente incongruo edillogico, ossia facendo discendere la prova incontrovertibile del fatto delpagamento di una retta mensile da parte di tutti gli ospiti della casa diriposo nell’anno 2013 da un “Regolamento interno” di cui non sispecificano l’epoca e gli elementi di certa riconducibilità alla struttura e dauna attestazione di pagamento datata 9 febbraio 2016, così attribuendo atali documenti un contenuto informativo oggettivamente diverso da quelloeffettivo.Quanto a tutti gli altri “motivi specifici di impugnazione”, la CTR silimita poi ad affermare che essi si sono manifestati “pregevoli, quindimeritevoli di accoglimento”.

E’ evidente che tale generica,onnicomprensiva e tautologica valutazione di “pregevolezza” dei suddettimotivi non ne spiega in concreto le ragioni della ritenuta fondatezza e chenemmeno può ritenersi idonea spiegazione chiarificatrice la successivaaffermazione che, nella sentenza gravata, mancherebbero “i riferimentianalitici sulla natura, sull’andamento e sui risultati economici dellagestione periodica annuale”, constatazione che, in quanto del tuttoscollegata da uno specifico motivo di impugnazione di cui giustificherebbel’accoglimento, non consente di comprendere la rilevanza causale dellesuddette omissioni rispetto a tale accoglimento, né di ricostruire l’iterlogico-giuridico ad esso sotteso.Nemmeno può costituire effettiva e concreta spiegazione delgeneralizzato accoglimento dei motivi di impugnazione l’affermazioneapodittica, tautologica e del tutto generica secondo cui mancherebberoNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026nella sentenza “le necessarie e plausibili motivazioni a sostegnodell’accoglimento del ricorso”.Si tratta, invero, di affermazioni che, invece di esplicitare edargomentare l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione assunta,costituiscono asserzioni apodittiche o tautologiche o illogiche, tali daintegrare una motivazione meramente apparente.L’accoglimento del primo motivo relativo alla nullità della sentenzaassorbe gli ulteriori motivi svolti, rilevandosi, quanto alla dedottaviolazione del giudicato esterno (sesto motivo), che, a prescindere da ognivalutazione in merito alla effettiva sussistenza di un giudicato estensibileal presente giudizio, la relativa eccezione non è comunque deducibile perla prima volta in cassazione se il giudicato, come nel caso di specie, si éformato nel corso del giudizio di merito, trattandosi di questione nuova eche, ove il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio disecondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dellostesso, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da talegiudicato sarà impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quelloper cassazione (Cass.

S.U., n. 13916/06; Cass.

S.U., n. 21493/2010;Cass., n. 13987/2019; Cass., n. 25863/2023; Cass., n. 5370/2024).Risultano pertanto assorbiti i seguenti ulteriori motivi:2. secondo motivo, ossia l’“omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che se, esaminato, avrebbe portato all’accoglimento del ricorso; inrelazione all’art. 360 n.5”, per avere la CGT di secondo grado trascuratoche l’ente ecclesiastico aveva pacificamente utilizzato una partedell’immobile per lo svolgimento delle attività di culto, con conseguentediritto all’esenzione, almeno parziale dai tributi IMU e ICI;3. terzo motivo, ossia la “violazione dell’art. 1, co., 777, lett. d), l. n.160/2019 (con riferimento alla data di decorrenza e applicabilità ai finiImu della nuova rendita in ipotesi di variazioni in corso di annoconseguenti a lavori di ristrutturazione comportanti atti di aggiornamentoNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026catastale e dell’articolo 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’articolo 7, comma 1,lettera i), d.lgs. n. 504/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc”, peravere la sentenza impugnata omesso ogni accertamento sulle oggettivecaratteristiche e sulla destinazione in concreto dei cespiti oggetto ditassazione IMU, sebbene fossero intervenute variazioni catastali, a seguitodi lavori di ristrutturazione/ampliamento, in sede di procedura Docfa, a cuiil comune avrebbe dovuto fare rifermento anche ai fini IMU;4. quarto motivo, ossia la “violazione dell’art 7 dello Statuto delContribuente e difetto di motivazione dell’avviso in relazione all’art. 53Cost; ancora motivazione apparente; ancora in relazione agli artt. 360 n.3 e 4 cpc”, in quanto “l’avviso di accertamento Imu 2013 riguardal’imponibilità dei piani S, 1, T, mentre in giudizio il Comune ha riferitol’accertamento alla nuova composizione della Casa di riposo sub 3dislocata su tre piani, senza produrre alcuna documentazione né provadella effettiva composizione dell’immobile adibito a Casa di Riposo né dellaeffettiva corrispondenza catastale planimetrica di detto immobile con icespiti indicati e tassati nell’avviso, rendendo di fatto impossibile ogniverifica circa la correttezza e legittimità della individuazione della baseimponibile utilizzata ai fini dell’accertamento…”.5. quinto motivo, ossia la “violazione del nuovo principio di onere dellaprova applicabile ai procedimenti in corso in quanto normaprocedimentale; in relazione all’art 360 n. 3 e 4 cpc”, atteso che anchenelle vicende tributarie l’Amministrazione finanziaria che vanta un creditonei confronti del contribuente è tenuta a fornire la prova dei fatticostitutivi della propria pretesa e che se tale prova manca o ècontraddittoria o è insufficiente, il giudice, ai sensi del comma 5-bisdell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, annulla l’atto impositivo;6. sesto motivo, ossia la “violazione di giudicato esterno in relazioneall’art. 360 n.3 e 4 cpc”, atteso che, con sentenza della CTP di Taranton.1723/02/18 depositata il 10/10/2018, non impugnata (come daNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026confronti delle medesime parti ed avente ad oggetto l’impugnazione diavvisi di accertamento relativi alla TASI per gli anni 2014 e 2015,concernenti i medesimi cespiti oggetto della tassazione IMU 2013,risulterebbe acclarato che “l’unico immobile da sottoporre a tassazione èl’immobile adibito a Casa di Riposo e quello da ritenersi pacificamenteesente è quello destinato ad Oasi di Spiritualità”.7. settimo motivo, ossia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 c.p.c., in quanto, “Sebbene i motivispecifici di appello formulati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e accolti dallasentenza di secondo grado siano ... unicamente riferiti alla invocataimponibilità ai fini Imu della parte di immobile destinata a Casa di Riposo,la sentenza di secondo grado con un evidente salto logico concludeconfermando integralmente l’avviso di accertamento e pertantol’imponibilità anche della parte destinata ad usi religiosi pacificamenteassunta come esente ai fini Imu”.8. ottavo motivo, ossia la “violazione della norma interpretativasull’esenzione [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella legge di bilancio 2024, art 1,comma 71 applicabile retroattivamente ai rapporti d’imposta non esauriti;in relazione all’art 360 n 3 cpc”.Stante l’accoglimento del primo motivo, il ricorso va accolto e lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi II grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame delmerito nonché per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gallucci-ricorrente-controComune di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaPuglia n. 3582/2023 depositata il 12/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3582/2023, depositata in data 12/12/2023, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia accoglieval’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.Numero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/20261014/2018, con cui la CTP di Taranto aveva accolto l’impugnazioneproposta dall’[OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento n. 110/2017, relativo all’IMU dovuta per l’anno2013 con riferimento a tre fabbricati ubicati nel territorio comunale,costituenti “un complesso immobiliare unificato, in contrada [OSCURATO:PERSONA],un’ala del quale destinato ad “Oasi di spiritualità”, per lo svolgimento die RSA”.2. Avverso la sentenza n. 3582/2023 proponeva ricorso per cassazionel’[OSCURATO:PERSONA] S.S. Immacolata.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono “nullità della sentenza in relazioneall’art. 360 n.3 e n.4 cpc e 36 comma 2 del dlgs 546/92, violazione e falsaapplicazione degli art. 115, 116, 132 cpc e 2697 cc”, in quanto la”mancanza di motivazione o motivazione apparente è evidente poiché lasentenza affermando la validità e fondatezza di tutti i motivi di appello nonprecisa in quali termini i motivi sarebbero fondati”, essendo statoesaminato il solo motivo relativo all’imponibilità ai fini IMU della porzionedi immobile destinata a casa di riposo, non identificando in alcun modotale parte, invero individuata dal comune, nell’atto d’appello,esclusivamente nel terzo piano della struttura, solo rispetto alla quale laritenuta esistenza della prova del pagamento della retta mensile,nemmeno indicata nel suo ammontare, potrebbe giustificare di ritenerecommerciale l’attività svolta. Ciò tanto più considerato il giudicatoimplicito “formatosi sulle parti della sentenza, non specificamenteappellate dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la sussistenza deipresupposti per il riconoscimento dell’esenzione Imu in relazione alladistinta ala della struttura pacificamente e notoriamente destinata ad usireligiosi. L’apparenza della motivazione della sentenza viene altresìNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026dedotta anche laddove “ha attribuito alla “documentazione allegata dalComune di [OSCURATO:PERSONA] all’atto delle controdeduzioni opposte al ricorsointroduttivo”…un contenuto in fatto, valore, rilevanza ed una qualitàprobatoria e concludenza decisiva ai fini della riforma della sentenza diprimo grado che gli stessi oggettivamente non possiedono, e ciò al di là diqualsivoglia rispetto e legittima espressione del principio di liberoconvincimento del giudice …incorrendo in un evidente e clamorosotravisamento del contenuto oggettivo della prova e conseguente errore digiudizio”. In particolare, si evidenzia la inidoneità a dimostrare il caratterecommerciale dell’attività svolta dalla contribuente del Regolamentointerno della casa di riposo, prodotto dal comune, privo di qualsiasielemento di riferibilità all’[OSCURATO:PERSONA] e all’immobile tassato inrelazione all’anno di imposta 2013, nonché della dichiarazione attestante ilversamento da parte di tal [OSCURATO:PERSONA], nel corso del 2015, dellasomma totale di 1.400,00 euro “per il pagamento delle rette mensilirelative al soggiorno in Casa di [OSCURATO:PERSONA]”, oggettivamenteinidonei a comprovare che la generalità degli ospiti della casa di riposo nel2013 fosse tenuta al pagamento di una retta, né che l’entità di tale rettafosse tale da costituire sicuro indice di esercizio di un’attività commercialee giustificare il disconoscimento dell’integrale esenzione richiesta perl’anno di imposta 2013.Il motivo è fondato laddove denuncia un vizio motivazionale dellasentenza impugnata tale da determinarne la nullità.Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, il vizio dimotivazione causa di nullità della sentenza ricorre quando, in violazione diun obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma6), ossia degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, deld.lgs. n. 546/1992, non solo la sentenza sia del tutto priva di motivazionedal punto di vista grafico ma anche quando presenti un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa edNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026obiettivamente incomprensibile o anche meramente apparente, perchédietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, lamotivazione non consente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi dellasua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultatoenunciato, in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare unragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con uncerto procedimento enunciativo logico e consequenziale, a spiegare ladecisione assunta, così rimettendo all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232/2016, cit.;Cass., n. 13977/2019 che richiama Cass., n. 14927/2017; Cass., n.6758/2022; Cas. n. 1986/2025). Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unitee più volte ribadito da questa Corte, la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83,conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione;pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U.,19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n.23580/2025).Nel caso di specie, il giudice d’appello, dopo aver premesso diprocedere “unitariamente allo scrutinio dei motivi specifici diimpugnazione già indicati in fatto”, non soltanto non illustra tali motivi -Numero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026invero richiamati nella parte in fatto della sentenza solo mediante ungenerico rinvio all’atto di gravame – ma esamina la sola questione di cui alpunto 5) della sentenza. Trattasi di questione concernente la mancanza diprova, rilevata dalla CTP, dell’entità della retta corrisposta dagli ospitidella casa di riposo, che il giudice dell’appello ritiene invece dimostratasulla scorta di un ragionamento deduttivo palesemente incongruo edillogico, ossia facendo discendere la prova incontrovertibile del fatto delpagamento di una retta mensile da parte di tutti gli ospiti della casa diriposo nell’anno 2013 da un “Regolamento interno” di cui non sispecificano l’epoca e gli elementi di certa riconducibilità alla struttura e dauna attestazione di pagamento datata 9 febbraio 2016, così attribuendo atali documenti un contenuto informativo oggettivamente diverso da quelloeffettivo.Quanto a tutti gli altri “motivi specifici di impugnazione”, la CTR silimita poi ad affermare che essi si sono manifestati “pregevoli, quindimeritevoli di accoglimento”. E’ evidente che tale generica,onnicomprensiva e tautologica valutazione di “pregevolezza” dei suddettimotivi non ne spiega in concreto le ragioni della ritenuta fondatezza e chenemmeno può ritenersi idonea spiegazione chiarificatrice la successivaaffermazione che, nella sentenza gravata, mancherebbero “i riferimentianalitici sulla natura, sull’andamento e sui risultati economici dellagestione periodica annuale”, constatazione che, in quanto del tuttoscollegata da uno specifico motivo di impugnazione di cui giustificherebbel’accoglimento, non consente di comprendere la rilevanza causale dellesuddette omissioni rispetto a tale accoglimento, né di ricostruire l’iterlogico-giuridico ad esso sotteso.Nemmeno può costituire effettiva e concreta spiegazione delgeneralizzato accoglimento dei motivi di impugnazione l’affermazioneapodittica, tautologica e del tutto generica secondo cui mancherebberoNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026nella sentenza “le necessarie e plausibili motivazioni a sostegnodell’accoglimento del ricorso”.Si tratta, invero, di affermazioni che, invece di esplicitare edargomentare l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione assunta,costituiscono asserzioni apodittiche o tautologiche o illogiche, tali daintegrare una motivazione meramente apparente.L’accoglimento del primo motivo relativo alla nullità della sentenzaassorbe gli ulteriori motivi svolti, rilevandosi, quanto alla dedottaviolazione del giudicato esterno (sesto motivo), che, a prescindere da ognivalutazione in merito alla effettiva sussistenza di un giudicato estensibileal presente giudizio, la relativa eccezione non è comunque deducibile perla prima volta in cassazione se il giudicato, come nel caso di specie, si éformato nel corso del giudizio di merito, trattandosi di questione nuova eche, ove il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio disecondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dellostesso, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da talegiudicato sarà impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quelloper cassazione (Cass. S.U., n. 13916/06; Cass. S.U., n. 21493/2010;Cass., n. 13987/2019; Cass., n. 25863/2023; Cass., n. 5370/2024).Risultano pertanto assorbiti i seguenti ulteriori motivi:2. secondo motivo, ossia l’“omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che se, esaminato, avrebbe portato all’accoglimento del ricorso; inrelazione all’art. 360 n.5”, per avere la CGT di secondo grado trascuratoche l’ente ecclesiastico aveva pacificamente utilizzato una partedell’immobile per lo svolgimento delle attività di culto, con conseguentediritto all’esenzione, almeno parziale dai tributi IMU e ICI;3. terzo motivo, ossia la “violazione dell’art. 1, co., 777, lett. d), l. n.160/2019 (con riferimento alla data di decorrenza e applicabilità ai finiImu della nuova rendita in ipotesi di variazioni in corso di annoconseguenti a lavori di ristrutturazione comportanti atti di aggiornamentoNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026catastale e dell’articolo 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’articolo 7, comma 1,lettera i), d.lgs. n. 504/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc”, peravere la sentenza impugnata omesso ogni accertamento sulle oggettivecaratteristiche e sulla destinazione in concreto dei cespiti oggetto ditassazione IMU, sebbene fossero intervenute variazioni catastali, a seguitodi lavori di ristrutturazione/ampliamento, in sede di procedura Docfa, a cuiil comune avrebbe dovuto fare rifermento anche ai fini IMU;4. quarto motivo, ossia la “violazione dell’art 7 dello Statuto delContribuente e difetto di motivazione dell’avviso in relazione all’art. 53Cost; ancora motivazione apparente; ancora in relazione agli artt. 360 n.3 e 4 cpc”, in quanto “l’avviso di accertamento Imu 2013 riguardal’imponibilità dei piani S, 1, T, mentre in giudizio il Comune ha riferitol’accertamento alla nuova composizione della Casa di riposo sub 3dislocata su tre piani, senza produrre alcuna documentazione né provadella effettiva composizione dell’immobile adibito a Casa di Riposo né dellaeffettiva corrispondenza catastale planimetrica di detto immobile con icespiti indicati e tassati nell’avviso, rendendo di fatto impossibile ogniverifica circa la correttezza e legittimità della individuazione della baseimponibile utilizzata ai fini dell’accertamento…”.5. quinto motivo, ossia la “violazione del nuovo principio di onere dellaprova applicabile ai procedimenti in corso in quanto normaprocedimentale; in relazione all’art 360 n. 3 e 4 cpc”, atteso che anchenelle vicende tributarie l’Amministrazione finanziaria che vanta un creditonei confronti del contribuente è tenuta a fornire la prova dei fatticostitutivi della propria pretesa e che se tale prova manca o ècontraddittoria o è insufficiente, il giudice, ai sensi del comma 5-bisdell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, annulla l’atto impositivo;6. sesto motivo, ossia la “violazione di giudicato esterno in relazioneall’art. 360 n.3 e 4 cpc”, atteso che, con sentenza della CTP di Taranton.1723/02/18 depositata il 10/10/2018, non impugnata (come daNumero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026confronti delle medesime parti ed avente ad oggetto l’impugnazione diavvisi di accertamento relativi alla TASI per gli anni 2014 e 2015,concernenti i medesimi cespiti oggetto della tassazione IMU 2013,risulterebbe acclarato che “l’unico immobile da sottoporre a tassazione èl’immobile adibito a Casa di Riposo e quello da ritenersi pacificamenteesente è quello destinato ad Oasi di Spiritualità”.7. settimo motivo, ossia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 c.p.c., in quanto, “Sebbene i motivispecifici di appello formulati dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e accolti dallasentenza di secondo grado siano ... unicamente riferiti alla invocataimponibilità ai fini Imu della parte di immobile destinata a Casa di Riposo,la sentenza di secondo grado con un evidente salto logico concludeconfermando integralmente l’avviso di accertamento e pertantol’imponibilità anche della parte destinata ad usi religiosi pacificamenteassunta come esente ai fini Imu”.8. ottavo motivo, ossia la “violazione della norma interpretativasull’esenzione [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella legge di bilancio 2024, art 1,comma 71 applicabile retroattivamente ai rapporti d’imposta non esauriti;in relazione all’art 360 n 3 cpc”.Stante l’accoglimento del primo motivo, il ricorso va accolto e lasentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi II grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame delmerito nonché per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 14191/2024Numero sezionale 2704/2026Numero di raccolta generale 16357/2026Data pubblicazione 26/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16357/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris