Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42034/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Agrigento del 6 luglio 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, deducendo l'insussistenza della prova dell'idoneità degli atti alla commissione del reato di furto.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già prospettate con l'atto di appello, inerenti all'inidoneità del mezzo utilizzato rispetto al raggiungimento dello scopo.

Tali profili di censura, tuttavia, sono già stati adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la condotta si è interrotta molto presto grazie alla segnalazione di un vicino e all'intervento delle forze dell'ordine, ma è plausibile ipotizzare che il martellamento prolungato mediante corpo contundente avrebbe consentito la rottura del muretto di tufo, essendo esso un materiale friabile).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Agrigento del 6 luglio 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, deducendo l'insussistenza della prova dell'idoneità degli atti alla commissione del reato di furto. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già prospettate con l'atto di appello, inerenti all'inidoneità del mezzo utilizzato rispetto al raggiungimento dello scopo. Tali profili di censura, tuttavia, sono già stati adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la condotta si è interrotta molto presto grazie alla segnalazione di un vicino e all'intervento delle forze dell'ordine, ma è plausibile ipotizzare che il martellamento prolungato mediante corpo contundente avrebbe consentito la rottura del muretto di tufo, essendo esso un materiale friabile). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 42034/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris