CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19831/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/2/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.348 cod. pen., commesso in Monfalcone dall'anno 2012, con condotta perdurante. La Corte di appello di Trieste, per quel che qui rileva, ha confermato la confisca disposta con sentenza del 25 novembre 2019 dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sito in Monfalcone via Romana, 199, oggetto di sequestro eseguito il 17 luglio 2015. Si è ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA], attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva esercitato nei locali dell'immobile, di cui è proprietario, l'abusiva attività di odontoiatra, essendo privo dei prescritti requisiti. 2. La Corte di appello, dato atto che l'immobile non poteva essere sottoposto a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 348, comma 2, cod. pen. perché si trattava di disposizione introdotta con la legge n. 3 dell'Il gennaio 2018 e successiva ai fatti, ha, cionondimeno, ritenuto che l'immobile dovesse essere sottoposto a confisca facoltativa, ai sensi dell'art. 240, comma 1 cod. pen. per prevenire la commissione di reati della stessa specie. A questo fine ha evidenziato che l'imputato aveva stabilmente esercitato l'attività abusiva di dentista nell'immobile adibito a studio professionale dentistico utilizzando lo schermo della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; che la società che era stata costituita, avendo come unico socio e legale rappresentante proprio il Murano, pochi giorni dopo che all'imputato era state sequestrato altro studio professionale dove, parimenti, svolgeva attività abusiva e conseguendo, attraverso un professionista che in realtà non aveva mai prestato l'attività lavorativa con la [OSCURATO:PERSONA], l'autorizzazione sanitaria dal Dipartimento di prevenzione della competente ASL. Ha evidenziato la Corte di appello che il Murano era stato particolarmente abile nell'eludere i controlli, nel corso delle indagini, perché aveva reso inutilizzabili le videocamere e strappato le pagine dell'agenda sulla quale annotava gli appuntamenti e, infine, che dal 29 settembre 2015, a poco più di due mesi dal sequestro, aveva ceduto la quota di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad una sua ex collaboratrice che non si era mai neppure curata di chiedere nuova autorizzazione o di stipulare un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica. Si tratta di circostanze che, secondo la sentenza impugnata, giustificano la conclusione che il Murano, nel passato, aveva utilizzato l'immobile come studio strumentale all'esercizio dell'attività abusiva; che il Murano era stato abile, per eludere i controlli, a servirsi di ogni mezzo e di ogni condotta elusiva per proseguire nell'attività illecita, l'unica che si era svolta nei locali con la conseguenza che tale uso farebbe l'imputato qualora tornasse in possesso dei beni. La Corte ha ritenuto non provato lo svolgimento di attività lavorativa diversa (quella di autista) allegata a comprova della cessazione del pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere e, comunque, circostanza inidonea ad elidere il nesso di strumentalità con il reato già commesso al pari della comunicazione di inizio lavori attività edilizia libera asseverata, che non comportavano lavori edilizi nell'immobile ma la mera "riconversione" degli stessi ambienti in abitazione. 3. I difensori del ricorrente denunciano violazione di legge e vizio di motivazione sulla statuizione della confisca che non motiva sulla pericolosità intrinseca dell'immobile. Presupposti della confisca facoltativa sono, infatti, la sussistenza di un nesso eziologico diretto ed essenziale tra le res e il fatto illecito e la pericolosità sociale dell'agente, che si aggiunge a quella della res. Nel caso in esame la Corte di merito ha valorizzato i comportamenti dell'imputato a giustificazione della pericolosità dell'immobile, circostanza che non è intrinseca dal momento che la struttura veniva legittimamente utilizzata anche da altri professionisti (i dottori [OSCURATO:PERSONA] e Petkovesek) la cui presenza veniva rilevata, presso lo studio, dai servizi di osservazione svolti dai verbalizzanti. Rilevano che il sacrificio del diritto di proprietà e della libera iniziativa economica privata - tutelato nella Costituzione e dall'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla [OSCURATO:PERSONA]- impone il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco legittimando il ricorso alla misura ablativa della proprietà - attraverso adeguata motivazione, nella specie non assolta - solo se giustificato dalla "pericolosità" delle cose oggetto di ablazione, conclusione che poteva ritenersi adeguata rispetto alle apparecchiature ima che risulta abnorme applicata all'immobile. La confisca è stata ritenuta configurabile in giurisprudenza, con riferimento all'immobile, in presenza di una pervicace condotta illecita, proseguita ad onta del sequestro della struttura, e in un contesto del tutto diverso da quello in esame. La Corte di appello ha incentrato il giudizio sul nesso di pertinenzialità tra res e reato ma innestandola sulla condotta dell'imputato, non espressiva dell'illecito e trascurando la verifica della possibilità di un utilizzo alternativo lecito del bene confiscato che la giurisprudenza di legittimità impone e, quindi, eludendo la indicazione di metodo della quale il giudice deve dare adeguatamente conto in motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata in relazione alla disposta confisca dell'immobile con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Non è condivisibile la premessa dalla quale il giudice di merito è partito ai fini dell'inquadramento dogmatico della disposta confisca, effettivamente introdotta nell'art. 348, comma 2, cod. pen. dalla legge n. 3 dell'H gennaio 2018, entrata in vigore mentre era in corso il sequestro preventivo dell'immobile. Questa Corte, con una condivisibile affermazione di principio (Sez. 1, sentenza n. 19352 del 5/3/2019, Spinella, n.m.) ha, infatti, affermato che la disposizione di cui all'art. 348, comma 2, cod. pen. prevede "la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" come effetto della condanna per tale titolo di reato ed ha precisato che si tratta di un caso speciale di confisca obbligatoria, come fatto palese dall'utilizzo, da parte della norma precettiva, della forma verbale dell'indicativo presente ("La condanna comporta.. .la confisca"), in deroga alla norma generale in tema di confisca facoltativa, contenuta nell'art. 240, comma 1, cod. pen. (il quale stabilisce invece che, nel caso di condanna, "il giudice può ordinare la confisca"). Si tratta, dunque, di una misura di sicurezza soggetta, quanto alla disciplina della successione delle norme nel tempo, al principio tempus regit actum, che trova esplicazione nelle regole dettate ai primi due commi dell'art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione (anche se diversa da quella in vigore al tempo della commissione del reato al quale ineriscono) ovvero, in caso di legge ancora diversa, a quella vigente al tempo della loro esecuzione (Sez. 1 n. 7116 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 239302, che ha ribadito che la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era prevista dalla legge o era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata). La natura, facoltativa o obbligatoria della confisca, non comporta un mero cambio di etichetta della misura ablativa ma involge l'analisi, attraverso congrua valutazione di cui il 7 ---- giudice deve dare conto nella motivazione, dei presupposti che la giustificano, presupposti che, ai fini della confisca cd. facoltativa comportano l'esame della sussistenza del nesso di strumentalità in concreto tra la cosa e il commesso reato in ragione delle specifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze di commissione del secondo senza che siano richiesti requisiti di indispensabilità volti a configurare un rapporto causale diretto ed immeditato tra la cosa e il reato e comporta, altresì, l'analisi della pericolosità sociale dell'imputato, aspetti, questi, sui quali - per effetto dell'inquadramento come confisca facoltativa - si è soffermata la sentenza impugnata attraverso l'analisi sulla condotta illecita posta in essere dall'imputato (la costituzione della società [OSCURATO:PERSONA]; la protrazione e astuzia dimostrate nell'attività illecita) e, quindi, concentrando la motivazione su aspetti direttamente pertinenti al giudizio di pericolosità dell'autore della condotta. Si tratta, ad avviso del Collegio, di aspetti - in fatto e in diritto - in parte diversi da quelli che legittimano la confisca obbligatoria estesa anche a cose che, in base alla disciplina generale dell'art. 240 cod. pen., sarebbero soggette esclusivamente alla confisca facoltativa o non confiscabili. In tali casi la confisca assolve non solo alla funzione interdittiva e di prevenzione che è tipica della misura di sicurezza patrimoniale, consistente nell'evitare che la persistente disponibilità delle cose servite o destinate a commettere il reato possa favorire la commissione di ulteriori reati, in ragione della strumentalità della res alla realizzazione (e reiterazione) dell'illecito penale ma anche ad una finalità punitiva, nel caso resa palese dalla sua qualificazione giuridica di misura di sicurezza patrimoniale (che è stata esplicitata dalla giurisprudenza innanzi richiamata) risolvendosi in una pena patrimoniale non commisurabile, la cui determinazione dipende dalle circostanze del caso concreto e non risponde, quindi, ai criteri di determinatezza e di proporzione ( anche rispetto ai criteri di commisurazione della pena, a partire dalla colpevolezza) che dovrebbero caratterizzare le sanzioni penali. La dizione legislativa impiegata dall'art. 348, comma 2, cod. pen (...delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato) fornisce un criterio di individuazione e selezione che direttamente evoca beni collegati da un qualificato vincolo di pertinenzialità con il reato (in quanto serviti o destinati a commettere il reato) e che possiedono, ex se, un qualificato tasso di pericolosità e non si estende, come in altre fattispecie di reato (ad es. l'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che impone la confisca obbligatoria dell'area sulla quale viene realizzata una discarica abusiva) all'immobile in cui venga esercitata l'attività illecita. Cionondimeno, in quanto astrattamente ricompreso nella categoria delle res, anche l'immobile può essere oggetto di confisca obbligatoria. Va, però, precisato che l'immobile in cui si svolge l'attività illecita non costituisce, in senso proprio, mezzo strumentale alla commissione del reato, ma, piuttosto il luogo di svolgimento dell'attività illecita, in astratto realizzabile anche altrove, con la conseguenza, che, al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene, l'accertamento devoluto al giudice comporta non solo (come in materia di sequestro preventivo al quale si riferiscono la maggior parte delle sentenze di questa Corte che si sono occupate del tema) l'accertamento che nell'immobile si sia svolta sistematicamente e abitualmente attività illecita ma altresì che l'immobile sia collegato al reato da un rapporto di correlazione indefettibile, intrinseco, essenziale e non occasionale, cioè indispensabile per l'attuazione della condotta illecita e tale da rendere una "res", in se stessa lecita (un normale immobile) oggettivamente e specificamente predisposto per la commissione di futuri reati. Nella specie, tale non può considerarsi ex se la sede dello studio in cui veniva esercitata l'attività illecita, oggetto di confisca, non avendo la Corte di merito esaminato — se non riconducendoli alla persona dell'imputato concentrando l'attenzione sulla pericolosità sociale dell'agente — gli elementi difensivi allegati a smentita della unicità e indispensabilità dell'immobile, in termini di indissolubile esclusiva e necessaria funzionalità per l'utile conseguimento degli obiettivi illeciti, e, quindi, la circostanza che presso lo studio venivano svolte anche attività lecite, da parte dei sanitari ai quali era anche formalmente intestata l'attività, come il coimputato [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto, altresì, che l'immobile costituiva una civile abitazione alla cui destinazione, nel caso che l'imputato ne tornasse in possesso, sarebbe adibito e rispetto al quale, per la fruizione come studio professionale, erano state richieste e conseguite specifiche autorizzazioni dalle autorità competenti. L'immobile adibito a studio odontoiatrico per l'esercizio abusivo della professione non può ritenersi collegato - in modo automatico - da un nesso strumentale diretto e immediato all'esercizio di tale attività dovendosene accertare, ai fini della confisca, la esclusività e necessarietà e la strutturale correlazione con la commissione dell'attività illecita di esercizio abusivo della professione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'immobile e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di ap