CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12772/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CREMONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e, in subordine, il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cremona, decidendo in sede di rinvio quale giudice del riesame, ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio del sensore di movimento montato sul trattore stradale tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl, disposto per asserite anomalie dell'impianto tachigrafico. Il decreto di convalida ha affermato che il sequestro afferisce a cosa pertinente al reato e ha fatto richiamo al verbale di sequestro, nel quale si legge che il sequestro è stato conseguente all'accertamento dell'alterazione dell'apparecchio tachigrafo. Per tali ragioni il decreto di convalida è sufficientemente motivato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, per inosservanza del termine di dieci giorni per la decisione, assunta il 9 febbraio 2021, dato che gli atti sono stati restituiti dalla Corte di cassazione il 28 gennaio 2021. Pur a voler ritenere che il dies a quo del termine vada individuato nel giorno della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, la decisione sarebbe dovuta intervenire entro 1'8 febbraio 2021. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, per tale aspetto carente di motivazione, il pubblico ministero non ha per nulla motivato in ordine sulla sussistenza del fumus e sul nesso di pertinenza tra il bene sottoposto a vincolo e il reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il termine di dieci giorni per la decisione sulla richiesta di riesame non trova applicazione per i giudizi in materia di misure cautelari reali e di sequestro probatorio che facciano seguito all'annullamento con rinvio. Il termine di dieci giorni è previsto per le decisioni cautelari in sede di rinvio dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., che fa però espresso ed esclusivo richiamo all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., e quindi ai procedimenti aventi ad oggetto ordinanze relative a misure cautelari personali. Quelli che, di contro, hanno ad oggetto provvedimenti di cautela reale e provvedimenti di sequestro sono sottratti a questa stringente cadenza temporale, come ha chiarito Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Rv. 266790. Hanno stabilito le Sezioni unite che l'inedito comma 5-bis, aggiunto nell'art. 311 cod. proc. pen. dalla novella apportata dalla legge n. 47 del 2015, che contiene una stretta sui tempi del giudice del rinvio chiamato a rendere la propria decisione in tema di misura coercitiva, non attiene alla procedura di riesame delle misure reali. E ciò perché "l'art. 311, comma 5-bis, non essendo richiamato, a differenza dei propri commi 3 e 4, dall'art. 325 cod. proc. pen. - cioè dalla norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse nelle procedure della impugnazione, nell'incidente cautelare reale - non opera in relazione a queste". Il principio è stato ribadito più volte nella giurisprudenza di legittimità: in termini si sono espresse Sez. 1, n. 39259 del 15/06/2017, Rv. 270752, secondo cui "il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti - entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47, deve intervenire la decisione del tribunale del riesame nel caso di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un provvedimento applicativo o confermativo di misura cautelare - si applica esclusivamente alle misure cautelari personali e non anche a quelle reali"; e Sez. 4, n. 51345 del 09/10/2018 Rv. 274007, che ha fissato identico principio di diritto. 3. Il secondo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha messo in evidenza che il decreto di convalida ha fatto richiamo al verbale di sequestro e che in detto verbale si è dato atto che il sequestro ha fatto seguito all'accertamento dell'alterazione dell'apparecchio tachigrafo digitale, rinvenuto a seguito del controllo di polizia. Si tratta pertanto di motivazione adeguata, che ben dà conto delle ragioni dell'apposizione del vincolo, costituite appunto dalla rilevata alterazione dello strumento. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cessuali. Così deciso, il 28 fe