CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 08326/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1413/2021depositata il 10/05/2021.Numero registro generale 31625/2021Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 8326/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/01/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1413 del 10/05/2021,così concordemente identificata dalle parti, pur non essendo la copiain atti, prodotta sia dal ricorrente che dal controricorrente, munita delc.d. glifo (ossia la stampigliatura in alto a destra, prodotta dal sistemainformatico e recante il numero del provvedimento, la data dipubblicazione e il numero di registro generale del processo) risulta,per quanto ancora qui rileva, quanto segue: l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Impallari intraprese, in forza di un decreto ingiuntivo, della sentenzadi primo grado del Tribunale di Catania di rigetto della relativaopposizione e di ordinanze di assegnazione del giudice dell’esecuzionepresso detto Tribunale, plurime azioni esecutive nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA].2. Questi propose ricorso per regolamento di competenza avverso lasentenza n. 124 del 2015 del Tribunale di Catania, di rigettodell’opposizione al monitorio. Questa Corte con ordinanza 8/07/2016n. 13846 accoglieva l’istanza di regolamento di competenza formulatada [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava la competenza del Tribunale di Padova aconoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.3. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva quindi la causa di opposizione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva.5. Il Tribunale di Padova con sentenza 2707 del 24/11/2017:accertò che [OSCURATO:PERSONA] era debitore di [OSCURATO:PERSONA] di € 13.676,75, “da maggiorarsi con gli interessi legalidalla data del deposito della Sentenza di Cassazione del 7-6-2016 alsaldo effettivo”;R.g. n. 31625 del 2021Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 8Numero registro generale 31625/2021Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 8326/2026Data pubblicazione 03/04/2026accertò in complessivi € 5.713,73 il credito residuo di ImpallariAmilcare, composto dalle spese liquidate a suo favore in dueprovvedimenti (l’ordinanza 4/04/2013 del giudice del reclamo e unasentenza del Tribunale di Padova, la n. 622/14, non compresa tra ititoli posti in esecuzione) che non venivano travolti dall’ordinanzadella Corte di Cassazione;compensò parzialmente il maggior credito dell’attore [OSCURATO:PERSONA] conquello del convenuto Impallari;rigettò le ulteriori domande;compensò tra le parti le spese di lite per la quota di un quarto, concondanna del convenuto Impallari a rifondere l’attore della residuaquota.6. [OSCURATO:PERSONA] propose appello. [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.7. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 1413 del 2021 ha:dichiarato che il credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ImpallariAmilcare, di cui al capo primo della sentenza appellata, va maggioratocon gli interessi legali maturati dalle date dei singoli esborsi,individuate come in motivazione, al saldo; dichiarato parzialmentecompensate tra le parti le spese di lite dei due gradi di giudizio, neilimiti di un quarto, e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a rifondere aTorrisi [OSCURATO:PERSONA] la restante quota di tre quarti, liquidata per il primogrado di giudizio nella misura indicata nella sentenza appellata, e,quanto al grado d’appello, liquidata per l’intero in € 3.717,50, di cui€ 2.900,00 per compensi, € 382,50 per esborsi ed il resto perrimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.8. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].9. [OSCURATO:PERSONA] risponde con controricorso.R.g. n. 31625 del 2021Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 8Numero registro generale 31625/2021Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 8326/2026Data pubblicazione 03/04/202610. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel 28/01/2026, nella quale il ricorso è stato trattato e deciso conriserva di deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare il Collegio ritiene che il ricorso, al contrario diquanto prospettato nel controricorso del [OSCURATO:PERSONA], ritualmentenotificato, rispetti i requisiti di cui all’art. 366, comma primo, cod.proc. civ. e in particolare quelli di cui al n. 3, atteso che esso,conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.30/07/2024 n. 21346), riporta i passi essenziali degli atti processualie dei documenti per la parte d'interesse ossia dell’atto di citazione inappello, in rinnovazione, che il ricorrente assume inficiata da vizioprocessuale e del quale si tratterà a breve.2. La questione preliminare del mancato rituale deposito dell’istanza ditrasmissione degli atti, formulata dal [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, deve,pure, essere disattesa alla stregua della giurisprudenza di questaCorte (segnatamente di Cass. 11/06/2021 n. 16605), condivisa dalCollegio e che si intende ribadire, secondo la quale l’omessamenzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e deidocumenti di cui all'art. 369, comma primo, nn. 2 e 3, cod. proc. civ.ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficionon determina l'improcedibilità del ricorso stesso, potendo questaconseguire soltanto a una deficienza di carattere sostanzialeconsistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai finidella decisione nell'incarto processuale e nell'indispensabilità del loroesame ai fini della decisione. Questa Corte ha pure condivisibilmentegià affermato (Cass. 13/05/2021 n. 12844) che ai fini dellaprocedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nelrispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso eformuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo,R.g. n. 31625 del 2021Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 8Numero registro generale 31625/2021Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 8326/2026Data pubblicazione 03/04/2026la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzodello stesso articolo, non potendo discendere dal suo mancatodeposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità delgiudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattereformalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso algiudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettivitàdella tutela giurisdizionale.3. I motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 163,164, 342 cod. proc. civ. e 24 Costituzione, con riferimento all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere la Corte d’appelloritenuta valida la rinnovazione della citazione costituita dall’atto cherichiamava l’originario atto di citazione e indicava la data dell’udienzadi comparizione, nullità del procedimento. Il motivo di ricorso riportao, meglio, reca la trascrizione dell’atto di rinnovazione, nel quale l’attodi appello è richiamato con la seguente espressione «atto di appelloche nel presente atto si deve intendere integralmente riportato etrascritto». Le censure si incentrano sull’incompletezza dell’atto dirinnovazione della citazione in appello, atteso che la Corte d’appellodi Venezia, adita dal [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato la nullità dell’atto dicitazione per mancata concessione all’appellato Impallari, da partedell’appellante, del termine a comparire ai sensi dell’art. 163 cod.proc. civ., revocando la dichiarazione di contumacia dell’Impallari e lariassunzione era stata effettuata mediante un mero richiamodell’originario atto di citazione in appello. Il ricorrente afferma che laCorte non avrebbe potuto concedere un ulteriore termine perprovvedere alla rinnovazione della citazione, ma avrebbe dovutodichiarare l’estinzione del processo di appello.4. Il motivo è fondato atteso che l’atto di rinnovazione notificato il30/10/2020 non contiene effettivamente il contenuto dell’atto dicitazione in appello che, viceversa, risulta richiesto dallaR.g. n. 31625 del 2021Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 8Numero registro generale 31625/2021Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 8326/2026Data pubblicazione 03/04/2026giurisprudenza espressa da questa Corte (segnatamente Cass.11/08/2019 n. 28810 e ancora più di recente Cass. 6/11/2023 n.30722) secondo la quale «qualora nel giudizio sia mancata (o non siastata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, ènulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazionedel primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, unadata già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazionedella nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezzaindispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistitada difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso diraggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto».Con le due ordinanze richiamate questa Corte ha cassato le sentenzeche avevano ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto diintegrazione del contraddittorio al litisconsorte necessariopretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazionecon allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad unasuccessiva udienza e analoga ipotesi si è concretizzata nella secondaordinanza.Nel caso in scrutinio l’atto notificato il 30/10/2020, lungi dal costituireuna nuova citazione completa, si limita a rinviare per relationemall’originario atto del 2018, senza riprodurre in sé i motivi di gravamee i capi della sentenza impugnati, con conseguente violazione degliartt. 163, 164 e 342 cod. proc. civ. L’atto di citazione in appello comerinnovato dal [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, mancante del contenuto minimorichiesto in ordine all’identificazione del bene della vita richiesto edella ragione per cui viene chiesto e non vale a sanare la detta carenzala circostanza che il destinatario dell’atto è un avvocato, ossial’Impallari.Ne deriva che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere dichiaratoestinto per mancata valida rinnovazione della citazione.R.g. n. 31625 del 2021Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 8Numero registro generale 31625/2021Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 8326/2026Data pubblicazione 03/04/2026Va in tal senso affermato il seguente principio: «ai fini dell’art. 307,terzo comma, cod. proc. civ., la rinnovazione nulla equivale arinnovazione omessa e non consente la concessione di un ulterioretermine per procedere ad una ulteriore rinnovazione (ossia allarinnovazione della rinnovazione)».5. Ai fini del giudizio di legittimità, tale vizio processuale impone lacassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art.382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il processo di appello nonpoteva essere proseguito per effetto dell’estinzione verificatasi.6. II motivo: proposto in via subordinata al mancato accoglimento delprimo motivo, violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., con riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 4e 5 d.m. n. 55 del 2014.Il motivo si incentra sulla mancanza di un’integrale compensazionedelle spese di lite e sul calcolo errato del valore sul quale effettuare ilcalcolo delle spese legali.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, atteso cheesso riguarda il regime delle spese di lite, la cui regolazione èaccessoria alla sentenza d’appello e rimane quindi caducata, ex art.336, primo comma, c.p.c., per l’effetto espansivo interno dellapronuncia cassatoria.7. La sentenza impugnata è, in conclusione, cassata senza rinvio.8. Le spese di lite seguono la soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] e tenuto contodell’attività processuale espletata in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cuiall’art. 93 cod. proc. civ. P.Q.MLa Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata.R.g. n. 31625 del 2021Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 8Numero registro generale 31625/2021Numero sezionale 324/2026Numero di raccolta generale 8326/2026Data pubblicazione 03/04/2026Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 700,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favoredell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 28/01/2026.Il PresidenteEmilio IannelloR.g. n. 31625 del 2021Ad. 28/01/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 8