CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 17742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al G.i.p. di Velletri. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto del ricorso. 4, Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22/10/2020, con la quale il g.i.p. del Tribunale di Velletri, preso atto dell'emissione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di un decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non notificato, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Il decreto penale di condanna era stato richiesto ed emesso in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 61, n. 11, cod. pen., commesso in data 22/12/2012. Il Procuratore ricorrente osserva che il termine di prescrizione non è ancora decorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, dal momento che, atteso l'assoluto silenzio serbato dal giudicante, quanto alla natura del fatto attribuito al Mancini, il reato va considerato così come contestato, ossia quale furto pluriaggravato, ai sensi dell'art. 625, ult. comma, cod. pen., con la conseguenza che il termine ordinario di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è di dodici anni e mezzo e alla data odierna non è ancora decorso, alla luce del tempus commissi delicti (22/12/2012). Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri. Così deciso il 17/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente .useppe [OSCURATO:PERSONA] r4t,t1) CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]—