CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 43591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2021 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 29 maggio 2018 del Tribunale di Trapani (in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione, col riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione delle sanzioni accessorie per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all'anno d'imposta 2012), ha disposto la confisca dei beni dell'imputato fino a concorrenza dell'imposta evasa, pari ad euro 277.944,00. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando violazione di legge, ha osservato che il primo Giudice aveva disposto con separato provvedimento, definito integrativo della decisione ma senza instaurare il contraddittorio, la confisca del denaro già oggetto di sequestro preventivo per equivalente, in esecuzione del decreto del 13 maggio 2016 del Giudice per le indagini preliminari. Oltre all'evidente nullità del provvedimento cd. integrativo di correzione, in tal modo il ricorrente non era stato in grado di provare che l'Agenzia delle Entrate era stata regolarmente ammessa al passivo del fallimento dello stesso Trovato, così creando una sorta di duplicazione ai danni della par candido creditorum. 2.2. Col secondo motivo, lamentando l'ingiustificata mancata ammissione di documentazione proveniente da Istituto di credito, il ricorrente ha osservato che da detta documentazione si evinceva l'avvenuto pagamento di circa metà delle rate del mutuo contratto con la banca, con rilievo circa l'elemento psicologico del reato e al tentativo di porre rimedio alla situazione aziendale. La difficoltà di reperimento del documento era quindi legata alla situazione della procedura fallimentare. 2.3. Col terzo motivo infine è stata censurata la motivazione nella parte in cui era stato affermato che non sarebbe stata fornita la rigorosa dimostrazione dello stato di assoluta impossibilità dell'adempimento, mentre al contrario il ricorrente, privo di beni personali, aveva fatto il possibile per reperire fondi al fine di potere proseguire l'attività. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione al primo profilo di censura, il ricorrente non si confronta in alcun modo col rilievo della sentenza impugnata la quale, dopo avere preso atto del provvedimento assunto fuori udienza e a conclusione del primo giudizio da parte del Tribunale di Trapani (circa la disposta confisca delle somme già materialmente apprese), ha correttamente osservato, in tal modo riformando la prima decisione in adesione al gravame della pubblica accusa, che la statuizione ablatoria doveva in ogni pronunciarsi con riferimento all'intero profitto indebito.In questo senso pertanto è stata disposta la confisca dei beni dell'imputato odierno ricorrente fino all'ammontare dell'imposta evasa, pari ad euro 277.944,00 (ed anche su detta quantificazione non vi è questione processuale).. Va da sé che ogni eventuale ulteriore questione, quanto ad es. a possibili eventuali conflitti in sede esecutiva tra procedure ovvero al momento di riparto dei beni fallimentari, non appartiene a questo giudizio di cognizione, tanto più che avanti alla Corte territoriale - al di là delle omissioni del primo Giudice in ordine a statuizioni sulla confisca - la pubblica accusa si era formalmente doluta proponendo appello per invocare appunto la confisca di un importo corrispondente alle somme non versate all'Erario, e che in tale sede non risultano essere state sollevate questioni di sorta da parte della difesa. 4.2. In ordine al secondo e al terzo motivo di doglianza, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, anzitutto l'omesso versamento dell'Iva dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa (cfr. Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale, Rv. 283347; cfr. Sez. 3, n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Mattiazzo, Rv. 278909). In tal senso è stato anche osservato che l'omesso versamento dell'Iva dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude appunto la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter cit., sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (in specie, ben il 43% del fatturato, Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237). 4.2.1. Ciò posto, correttamente la sentenza impugnata ha postulato la necessità della rigorosa dimostrazione dell'esclusione di responsabilità, appunto invocando il principio in forza del quale - trattandosi in definitiva di somme di pertinenza dell'Erario, riscosse per quest'ultimo dall'imprenditore che emette la fattura - l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (cfr. Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128). Al contrario, la sentenza impugnata ha non illogicamente dato conto della sostanziale genericità delle lamentele dell'odierno ricorrente, quanto agli ulteriori procedimenti instaurati per analoghe omissioni, quanto alla destinazione delle somme comunque incassate dall'imprenditore, quanto in definitiva alla dimostrazione della corretta gestione imprenditoriale in grado di assorbire l'ineludibile rischio d'impresa, anche affrontando con prudenza ed oculatezza le criticità dei rapporti con le Pubbliche amministrazioni.5. Non può quindi che concludersi, stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore