CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 40008/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PASQUALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 21/6/2023, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina aggravata e furto, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione del diritto di difesa dell'imputato poiché la Corte non ha motivato in ordine al diniego della richiesta di riconoscere le attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01). Nel caso in esame le censure in ordine al giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e aggravanti sono state oggetto di rinunzia in appello e non possono essere proposte in questa sede, considerato peraltro che il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di accordo tra le parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa .mento della somma, che ritiene equa, di eurò tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 3 0 OTT. 2024 [OSCURATO:PERSONA]