CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08312/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 56, 624-bis cod. pen.; rilevato che la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della massima diminuzione della pena per la forma tentata; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. ritenuto che il primo motivo prospettato nel ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito offerto adeguata motivazione in ordine alla congruità della scelta sanzionatoria adottata; considerato che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (così, ex multis, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826); considerato, alla luce dell'orientamento appena richiamato, che la giustificazione offerta dalla Corte di merito risulta del tutto adeguata a sostenere il diniego del beneficio, avendo i giudici valorizzato a questo fine i gravi e specifici precedenti penali dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 202