CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16189/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3DI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 42320/24 - VUCANI Klejdi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73. comma quinto, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen.; Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'eccessività della pena sotto il profilo, nello specifico, dell'individuazione della pena base per la fattispecie di spaccio di lieve entità; Considerato che, sul punto, la motivazione della Corte d'appello appare sorretta da adeguata motivazione, avendo i giudici di merito valorizzato il dato ponderale non modesto e la natura della sostanza (circa 40 grammi di eroina); elementi, questi, che impediscono una rivalutazione in melius del trattamento sanzionatorio, a fronte anche della riqualificazione del fatto ai sensi della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i