Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05271/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 30 giugno 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Bari.

Con dette decisioni è stata affermata la responsabilità del Marzulli per il reato di omesso versamento della cauzione (art. 76 d.lgs. n.159 del 2011).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di omessa motivazione sul punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Ed invero, la motivazione espressa in sede di merito sul punto del trattamento sanzionatorio è del tutto congrua ed immune da vizi in diritto.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 30 giugno 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Bari. Con dette decisioni è stata affermata la responsabilità del Marzulli per il reato di omesso versamento della cauzione (art. 76 d.lgs. n.159 del 2011). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di omessa motivazione sul punto del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, la motivazione espressa in sede di merito sul punto del trattamento sanzionatorio è del tutto congrua ed immune da vizi in diritto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 05271/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris