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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07937/2026

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ORDINANZAsul ricorso 12444-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 TAVERNESE;662 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4363/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/11/2022 R.G.N. 2779/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in riforma della decisione di primo grado, harespinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenNeurmee ro irle gistro generale 12444/2023Numero sezionale 662/2026pagamento differenze retributive sul presupposto del dirNitutmoe roa ddi r accolta generale 7937/2026un superiore inquadramento contrattuale.

Data pubblicazione 31/03/2026La Corte territoriale ha escluso che la Bondi, avente qualifica diaiuto, avesse svolto, nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.2.2016,mansioni di responsabile del reparto di cui all’art. 7 del c.c.n.l.per il personale medico delle Case di cura private.2.

Avverso la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haresistito con controricorso, illustrato da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.1362 e ss. c.c., dell’art. 409 c.p.c. anche in relazione all’art. 7c.c.n.l., per avere la Corte di merito erroneamente interpretatola domanda formulata nel ricorso introduttivo, con cui era statochiesto il riconoscimento della qualifica sia di responsabile direparto e sia di Aiuto dirigente; per avere male interpretato l’art.7 del contratto collettivo ed i documenti, provenienti dalla stessadatrice di lavoro, nei quali la Bondi era espressamentequalificata responsabile di reparto.2.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsaapplicazione dell’art. 2103 c.c., per avere i giudici di appelloescluso lo svolgimento di mansioni superiori per almeno untrimestre.3.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697c.c., per avere la Corte d’appello errato nel valutare le Npurmoevroe re gistro generale 12444/2023Numero sezionale 662/2026testimoniali e le evidenze documentali provenientiN umdearol ldai r accolta generale 7937/2026controparte.

Data pubblicazione 31/03/20264.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115c.p.c., per avere la Corte d’appello utilizzato informazioniprobatorie che non esistevano nel processo e travisato ilcontenuto oggettivo delle prove documentali.5.

Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002 in ordine alla pronuncia di condanna alle spese.6.

I primi quattro motivi di ricorso, che si trattanocongiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.Sebbene formulati sub specie di violazione o falsa applicazionedi numerose disposizioni di legge, sostanziale e processuale, imotivi proposti criticano unicamente la valutazione delle prove,testimoniali e documentali, come eseguita dai giudici di appello,sollecitando una diversa lettura dei medesimi dati probatori insenso conforme a quella data dal tribunale.Simili censure esulano dal perimetro del vizio di violazione dilegge e di contratto collettivo, che presuppone una ricostruzionein fatto incontestata (v.

Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016),e si muovono unicamente sul piano della quaestio facti,invocando l’assegnazione ai documenti redatti dalla Casa di curae, in particolare, alla lettera del 2.11.2012 in cui la dr.

Bondi èindicata come “responsabile… del primo reparto comprendenteil 1° piano”, il valore di riconoscimento di un ruolo proprio delsuperiore inquadramento.

Neppure le critiche possono essereutilmente apprezzate, previa eventuale riqualificazione, ai sensidell’art. 360 n. 5 c.p.c. che, come stabilito dalle Sezioni UnNiutmee rod rie gistro generale 12444/2023Numero sezionale 662/2026questa Corte (v. sentenze n. 5083 e n. 5084 del 2014), coNnusmeerno tdei r accolta generale 7937/2026unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame dDait a pubblicazione 31/03/2026un fatto, inteso in senso storico-fenomenico, avente valoredecisivo, idoneo cioè ove considerato a determinare un esitodiverso della lite.

Le censure in esame investono non un fattostorico decisivo ma l’intero corredo probatorio, sollecitando undiverso apprezzamento e, in sostanza, una complessivarevisione del ragionamento decisorio, preclusa in questa sede dilegittimità.La Corte di merito, sulla base di una valutazione incrociata deldocumento richiamato e delle prove testimoniali, ha escluso chele mansioni svolte dalla dr.

Bondi esulassero dai confini del suoruolo di aiuto, in difetto peraltro delle necessarie allegazionisull’esecuzione di compiti caratterizzanti la figura diresponsabile di reparto, come le attività relativeall’assegnazione dei pazienti, il perseguimentodell’ottimizzazione delle risorse umane e professionali, la direttacollaborazione col direttore sanitario nella disciplina delpersonale, oppure quella di aiuto dirigente, quale medico che“coordina un servizio autonomo della struttura sanitaria per ilquale non è previsto a termine di convenzione e/oaccreditamento o di legge la figura del [OSCURATO:PERSONA]”.Non vi è spazio quindi per ritenere integrata la violazionedell’art. 2103 c.c., posto che la Corte di merito ha correttamenteapplicato il cd. procedimento trifasico (v.

Cass. n. 30580 del2019; n. 18943 del 2016)Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c.,che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr.Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass.n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancatorispetto delle regole di formazione della prova ed è rinveNnumiberiole re gistro generale 12444/2023Numero sezionale 662/2026nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite Ninum aertot dii, r accolta generale 7937/2026là dove parte ricorrente deduce nella sostanza solo un erratDoat a pubblicazione 31/03/2026apprezzamento della prova.7.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto prospettala cassazione della decisione sulle spese di lite quale meraconseguenza dell'accoglimento del ricorso, senza dedurre viziche specificamente la inficino.

Esso, pertanto, si presenta allastregua di un "non motivo" (Cass. n. 17330 del 2015; Cass. n.22478 del 2018; Cass. n. 721 del 2026).8.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.9.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.10.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 12444-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 TAVERNESE;662 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4363/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/11/2022 R.G.N. 2779/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in riforma della decisione di primo grado, harespinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenNeurmee ro irle gistro generale 12444/2023Numero sezionale 662/2026pagamento differenze retributive sul presupposto del dirNitutmoe roa ddi r accolta generale 7937/2026un superiore inquadramento contrattuale. Data pubblicazione 31/03/2026La Corte territoriale ha escluso che la Bondi, avente qualifica diaiuto, avesse svolto, nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 29.2.2016,mansioni di responsabile del reparto di cui all’art. 7 del c.c.n.l.per il personale medico delle Case di cura private.2. Avverso la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haresistito con controricorso, illustrato da memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.1362 e ss. c.c., dell’art. 409 c.p.c. anche in relazione all’art. 7c.c.n.l., per avere la Corte di merito erroneamente interpretatola domanda formulata nel ricorso introduttivo, con cui era statochiesto il riconoscimento della qualifica sia di responsabile direparto e sia di Aiuto dirigente; per avere male interpretato l’art.7 del contratto collettivo ed i documenti, provenienti dalla stessadatrice di lavoro, nei quali la Bondi era espressamentequalificata responsabile di reparto.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione o falsaapplicazione dell’art. 2103 c.c., per avere i giudici di appelloescluso lo svolgimento di mansioni superiori per almeno untrimestre.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697c.c., per avere la Corte d’appello errato nel valutare le Npurmoevroe re gistro generale 12444/2023Numero sezionale 662/2026testimoniali e le evidenze documentali provenientiN umdearol ldai r accolta generale 7937/2026controparte. Data pubblicazione 31/03/20264. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115c.p.c., per avere la Corte d’appello utilizzato informazioniprobatorie che non esistevano nel processo e travisato ilcontenuto oggettivo delle prove documentali.5. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002 in ordine alla pronuncia di condanna alle spese.6. I primi quattro motivi di ricorso, che si trattanocongiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.Sebbene formulati sub specie di violazione o falsa applicazionedi numerose disposizioni di legge, sostanziale e processuale, imotivi proposti criticano unicamente la valutazione delle prove,testimoniali e documentali, come eseguita dai giudici di appello,sollecitando una diversa lettura dei medesimi dati probatori insenso conforme a quella data dal tribunale.Simili censure esulano dal perimetro del vizio di violazione dilegge e di contratto collettivo, che presuppone una ricostruzionein fatto incontestata (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016),e si muovono unicamente sul piano della quaestio facti,invocando l’assegnazione ai documenti redatti dalla Casa di curae, in particolare, alla lettera del 2.11.2012 in cui la dr. Bondi èindicata come “responsabile… del primo reparto comprendenteil 1° piano”, il valore di riconoscimento di un ruolo proprio delsuperiore inquadramento. Neppure le critiche possono essereutilmente apprezzate, previa eventuale riqualificazione, ai sensidell’art. 360 n. 5 c.p.c. che, come stabilito dalle Sezioni UnNiutmee rod rie gistro generale 12444/2023Numero sezionale 662/2026questa Corte (v. sentenze n. 5083 e n. 5084 del 2014), coNnusmeerno tdei r accolta generale 7937/2026unicamente di veicolare in sede di legittimità l’omesso esame dDait a pubblicazione 31/03/2026un fatto, inteso in senso storico-fenomenico, avente valoredecisivo, idoneo cioè ove considerato a determinare un esitodiverso della lite. Le censure in esame investono non un fattostorico decisivo ma l’intero corredo probatorio, sollecitando undiverso apprezzamento e, in sostanza, una complessivarevisione del ragionamento decisorio, preclusa in questa sede dilegittimità.La Corte di merito, sulla base di una valutazione incrociata deldocumento richiamato e delle prove testimoniali, ha escluso chele mansioni svolte dalla dr. Bondi esulassero dai confini del suoruolo di aiuto, in difetto peraltro delle necessarie allegazionisull’esecuzione di compiti caratterizzanti la figura diresponsabile di reparto, come le attività relativeall’assegnazione dei pazienti, il perseguimentodell’ottimizzazione delle risorse umane e professionali, la direttacollaborazione col direttore sanitario nella disciplina delpersonale, oppure quella di aiuto dirigente, quale medico che“coordina un servizio autonomo della struttura sanitaria per ilquale non è previsto a termine di convenzione e/oaccreditamento o di legge la figura del [OSCURATO:PERSONA]”.Non vi è spazio quindi per ritenere integrata la violazionedell’art. 2103 c.c., posto che la Corte di merito ha correttamenteapplicato il cd. procedimento trifasico (v. Cass. n. 30580 del2019; n. 18943 del 2016)Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c.,che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr.Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass.n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancatorispetto delle regole di formazione della prova ed è rinveNnumiberiole re gistro generale 12444/2023Numero sezionale 662/2026nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite Ninum aertot dii, r accolta generale 7937/2026là dove parte ricorrente deduce nella sostanza solo un erratDoat a pubblicazione 31/03/2026apprezzamento della prova.7. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto prospettala cassazione della decisione sulle spese di lite quale meraconseguenza dell'accoglimento del ricorso, senza dedurre viziche specificamente la inficino. Esso, pertanto, si presenta allastregua di un "non motivo" (Cass. n. 17330 del 2015; Cass. n.22478 del 2018; Cass. n. 721 del 2026).8. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.9. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.10. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale peril raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026La PresidenteAdriana Doronzo
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