CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15328/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'artt. 582 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che si duole della violazione dell'art.546 cod. proc. pen. in quanto la sentenza emessa dal giudice di primo grado era priva di una reale motivazione, è manifestamente infondato il viizo di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi tassativamente previsti di nullità e di regressione del processo ex art. 604 cod. proc. pen., sicché il giudice di secondo grado (e di conseguenza la corte di cassazione investita della eccezione) non può far regredire il processo al primo giudice al fine di eliminare i difetti di motivazione della prima sentenza ma è tenuto a confermare o a riformare tale decisione, integrando, eventualmente, la motivazione mancante, come accaduto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso