CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 11777/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CrotoneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M. Fiore che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in qualità di giudicedell’esecuzione, con provvedimento in data 30 luglio 2025 ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] n. 1488/2024emessa dalla Corte di appello di Catanzaro e n. 2930/2024 emessa dalla medesima Corte diappello e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione e 20.000 euro dimulta.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando vizio di motivazione per non avere il provvedimento impugnatominimamente argomentato le ragioni degli aumenti di pena in continuazione, né la loromisura.Non da ultimo rileva l’errore di calcolo in cui è incorso il giudice dell’esecuzione cheavrebbe dovuto rideterminare la pena complessiva in anni cinque e mesi dieci, anziché inanni sei di reclusione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale Paolo A.M. Fiore ha depositato conclusioni scrittechiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.I vizi del provvedimento impugnato sono tre, due dei quali individuati dal ricorrente.1.1 Il più evidente riguarda l’errore di calcolo, che ha portato il giudice dell’esecuzione adeterminare la pena in complessivi anni sei di reclusione anziché, come corretto, in annicinque e mesi dieci.1.2 Il secondo profilo, non individuato dal ricorrente, riguarda l’erroneità del metodoutilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari per la rideterminazione della pena, posto cheentrambe le sentenze di condanna riguardano più fatti già posti in continuazione fra loro.Secondo, infatti, quello che è un incontrastato insegnamento di questa Corte «Il giudicedell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione trareati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni giàunificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti incontinuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena comedeterminata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per ireati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovocomputo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845»; Sez. 5, n. 8436 del27/09/2013,dep. 2014, Romano, Rv. 259030).Nel medesimo senso si è affermato che in tema di reato continuato, il giudicedell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle qualipronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod.pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piùgrave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti perciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a basedel nuovo computo. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01).E’ del tutto evidente che il provvedimento impugnato non abbia fatto alcunaapplicazione di tale principio, non operando il necessario scorporo.1.3 Il terzo profilo riguarda la necessità di motivazione dei singoli aumenti di pena,posto che «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina delreato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionaleesercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare,non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoliaumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da renderepossibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazionedella pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplodella pena-base» (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; Sez.1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01).Nel medesimo senso si è affermato che «in tema di quantificazione della pena aseguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornireuna congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma ancheall'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nellimite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamentosanzionatorio per le medesime fattispecie di reato» (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016,Cocomazzi. Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885).Anche sotto questo aspetto il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo delprincipio che impone anche al giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del suo poterediscrezionale in punto di rideterminazione della pena in ragione del riconoscimento dellacontinuazione, di esplicitare le ragioni delle sue scelte, onde consentire il controllo sullacorrettezza del percorso seguito per giungere alla determinazione finale.2. Per le ragioni testè evidenziate il provvedimento impugnato deve essere annullatocon rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone -ufficio gip.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] SantaluciaCORTE [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11777/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 355/2026MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 29/01/2026MASSIMILIANO MICALI R.G.N. 31882/2025GIOVANBATTISTA TONAGIOVANNI GALLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CrotoneUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M. Fiore che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, in qualità di giudicedell’esecuzione, con provvedimento in data 30 luglio 2025 ha riconosciuto il vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui alle sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] n. 1488/2024emessa dalla Corte di appello di Catanzaro e n. 2930/2024 emessa dalla medesima Corte diappello e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione e 20.000 euro dimulta.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia lamentando vizio di motivazione per non avere il provvedimento impugnatominimamente argomentato le ragioni degli aumenti di pena in continuazione, né la loromisura.Non da ultimo rileva l’errore di calcolo in cui è incorso il giudice dell’esecuzione cheavrebbe dovuto rideterminare la pena complessiva in anni cinque e mesi dieci, anziché inanni sei di reclusione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale Paolo A.M. Fiore ha depositato conclusioni scrittechiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.I vizi del provvedimento impugnato sono tre, due dei quali individuati dal ricorrente.1.1 Il più evidente riguarda l’errore di calcolo, che ha portato il giudice dell’esecuzione adeterminare la pena in complessivi anni sei di reclusione anziché, come corretto, in annicinque e mesi dieci.1.2 Il secondo profilo, non individuato dal ricorrente, riguarda l’erroneità del metodoutilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari per la rideterminazione della pena, posto cheentrambe le sentenze di condanna riguardano più fatti già posti in continuazione fra loro.Secondo, infatti, quello che è un incontrastato insegnamento di questa Corte «Il giudicedell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione trareati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni giàunificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti incontinuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena comedeterminata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per ireati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovocomputo» (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845»; Sez. 5, n. 8436 del27/09/2013,dep. 2014, Romano, Rv. 259030).Nel medesimo senso si è affermato che in tema di reato continuato, il giudicedell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle qualipronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod.pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piùgrave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti perciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a basedel nuovo computo. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01).E’ del tutto evidente che il provvedimento impugnato non abbia fatto alcunaapplicazione di tale principio, non operando il necessario scorporo.1.3 Il terzo profilo riguarda la necessità di motivazione dei singoli aumenti di pena,posto che «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina delreato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionaleesercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare,non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoliaumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da renderepossibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazionedella pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplodella pena-base» (Sez. 1, Sentenza n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; Sez.1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01).Nel medesimo senso si è affermato che «in tema di quantificazione della pena aseguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice è tenuto a fornireuna congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma ancheall'entità dell'aumento ex art. 81, cpv., cod. pen., specie quando questo, pur contenuto nellimite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamentosanzionatorio per le medesime fattispecie di reato» (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016,Cocomazzi. Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885).Anche sotto questo aspetto il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo delprincipio che impone anche al giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del suo poterediscrezionale in punto di rideterminazione della pena in ragione del riconoscimento dellacontinuazione, di esplicitare le ragioni delle sue scelte, onde consentire il controllo sullacorrettezza del percorso seguito per giungere alla determinazione finale.2. Per le ragioni testè evidenziate il provvedimento impugnato deve essere annullatocon rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone.Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone -ufficio gip.Così deciso il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]