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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30396/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte della difesa del ricorrente che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di Campobasso che aveva riconosciuto CRETELLA Egidio colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) D.Lvo 30 Aprile 1992 n.285 e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto e di euro 3.000,00 di ammenda.

2. Il giudice distrettuale ha rigettato i motivi di impugnazione concernenti la responsabilità dell'imputato evidenziando da un lato che il farmaco somministrato al CRETELLA, dal basso contenuto alcolico, non era in grado di alterare il risultato, peraltro ampiamente superiore alla soglia di punibilità del range (1,5 g/l) coerentemente fornito dai due test operati dai verbalizzanti mediante apparecchio etilometrico e, al contempo, che la contestazione avanzata soltanto nei motivi di appello, concernente un possibile difetto dell'etilometro in assenza della prova dell'omologazione, della taratura e delle periodiche revisioni risultava assertiva in quanto non accompagnata da puntuale allegazione di un verosimile mal funzionamento; escludeva la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione della gravità del discostamento del tasso rilevato rispetto al valore soglia e dei precedenti penali del reo che inoltre inducevano a formulare un giudizio negativo in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha formulato tre motivi di ricorso. 3.1 Con il primo deduce violazione dell'art.379 Reg.

C.d.S. commi 6, 7 e 8 in relazione all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S.

Assume che l'onere di allegazione in ordine al non corretto funzionamento dell'etilometro era stato adempiuto fin dal primo grado del giudizio laddove in sede testimoniale i verbalizzanti erano stati invitati a precisare se l'etilometro fosse o meno corredato da tutte le certificazioni amministrative e dai controlli previsti dal regolamento (omologazione, taratura, revisioni periodiche) chiedendo poi, nell'atto di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione degli altri testimoni e l'espletamento di perizia volta ad accertare la funzionalità dell'apparecchio.3.1.1 La motivazione poi doveva ritenersi illogica laddove aveva riconosciuto che gli esiti delle prove alcolimetriche fossero coerenti con gli indici sintomatici dell'ebbrezza del conducente riscontrati dai verbalizzanti atteso che, una volta posto in dubbio il corretto funzionamento dell'apparecchio, gli indici sintomatici non avrebbero potuto consentire di desumere, da soli, il superamento della soglia del penalmente rilevante, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità. 3.2 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 cod.pen., laddove né i precedenti penali né il valore riscontrato all'esito dell'alcol test erano preclusivi del beneficio. 3.3 Con un'ultima articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di conversione della pena detentiva ai sensi della legge 689/81 pure richiesta con atto di appello e per la misura della sanzione amministrativa accessoria applicata nel massimo (anni due sospensione), benchè la sanzione penale fosse stata ancorata ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso si presenta manifestamente infondato e privo di confronto con gli argomenti assunti dal giudice di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine ad un asserito difetto di funzionamento dell'apparecchio etilometrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del CRETELLA. 1.1 Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilonnetrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). 1.2 Tale onere non è stato assolto in alcun modo laddove il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilometrico, ma si è limitato a opinare se il misuratore fosse dotato di regolare certificato di omologazione e delle revisioni periodiche, dubbi certamente non scaturiti dall'accertamento (che forniva risultati identici e coerenti con la curva alcolimetrica) e dalle risposte fornite dall'operatore di PG verbalizzante, pure riportate nel motivo di ricorso, che confermava che i certificati esistevano ed erano tenuti presso la stazione di appartenenza, risolvendosi la contestazione in una mera prospettazione congetturale.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo il giudice distrettuale fornito adeguato conto della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., richiamando la gravità della condotta in ragione del rilevante superamento della soglia di riferimento (1,5 g/l), di un atteggiamento antidoveroso desumibile dai precedenti penali, ma in particolare da uno specifico precedente in materia di guida in stato di ebbrezza conformandosi pertanto ai principi enucleati dal giudice di legittimità, nella specie sez.U, 25.2.2016 Tushaj, n. 13681 che tra l'altro così motiva "orbene, è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa.

Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all'entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione.

Naturalmente, pure in tale caso la valutazione riguarda la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza.

Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo.

Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto.

Insomma, nessuna presunzione è consentita". 2.1 'E stato altresì precisato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez.6, n.55107 del 8 Novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274647).

In tale prospettiva la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la circostanza del rilevante discostamento del tasso alcolico, tale da connotare di particolare antidoverosità la condotta del ricorrente sia con riferimento alle modalità del fatto reato (art.133 comma 1 n.1 cod.pen.), sia in relazione alla messa a repentaglio della circolazione stradale e della pubblica incolumità (art.133 comma 1 n.2 cod.pen.).

Il precedente specifico infine costituisce sintomo di ricaduta e fornisce una prognosi sfavorevole ai fini premiali.

3. Manifestamente infondato risulta poi il motivo concernente il difetto motivazionale in ordine alla mancata applicazione degli art.52 ss L.689/81 sulla richiesta conversione laddove la doglianza risulta disattesa, in termini impliciti dalla motivazione della sentenza di appello che ha richiamato la congruità della valutazione discrezionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta in ragione dell'elevato tasso alcolico che stava alla base di una maggiore rimproverabilità personale, un atteggiamento di indifferenza verso le leggi dell'ordinamento penale, l'assenza di un ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne (anche per guida in stato di ebbrezza) in ragione di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata, argomenti che appaiono del tutto adeguati a disattendere la richiesta di conversione della pena detentiva, laddove il giudizio è ancorato alla sussistenza di parametri soggettivi ma anche ad una valutazione discrezionale da svolgersi ai sensi dell'art.58 L.689/81.

4. Il motivo sulla durata della sospensione della patente di guida risulta improponibile ai sensi dell'art.606 cpv cod.proc.pen., in quanto non avanzato nei precedenti gradi di giudizio.

Comunque dall'esame della pronuncia di primo grado emerge che il veicolo condotto dal CRETELLA risultava essere di proprietà di terzi, quindi la durata della sanzione in anni due costituisce, ai sensi dell'art.186 comma 2 lett.c) il minimo della forchetta edittale, a seguito di raddoppio previsto dalla legge.5.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrete va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ragioni di esonero per assenza di colpa, va dichiarato tenuto al versamento di una somma alla Cassa per le Ammende che si indica come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni scritte della difesa del ricorrente che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Campobasso ha confermato la decisione del Tribunale di Campobasso che aveva riconosciuto CRETELLA Egidio colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) D.Lvo 30 Aprile 1992 n.285 e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto e di euro 3.000,00 di ammenda. 2. Il giudice distrettuale ha rigettato i motivi di impugnazione concernenti la responsabilità dell'imputato evidenziando da un lato che il farmaco somministrato al CRETELLA, dal basso contenuto alcolico, non era in grado di alterare il risultato, peraltro ampiamente superiore alla soglia di punibilità del range (1,5 g/l) coerentemente fornito dai due test operati dai verbalizzanti mediante apparecchio etilometrico e, al contempo, che la contestazione avanzata soltanto nei motivi di appello, concernente un possibile difetto dell'etilometro in assenza della prova dell'omologazione, della taratura e delle periodiche revisioni risultava assertiva in quanto non accompagnata da puntuale allegazione di un verosimile mal funzionamento; escludeva la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione della gravità del discostamento del tasso rilevato rispetto al valore soglia e dei precedenti penali del reo che inoltre inducevano a formulare un giudizio negativo in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha formulato tre motivi di ricorso. 3.1 Con il primo deduce violazione dell'art.379 Reg. C.d.S. commi 6, 7 e 8 in relazione all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. Assume che l'onere di allegazione in ordine al non corretto funzionamento dell'etilometro era stato adempiuto fin dal primo grado del giudizio laddove in sede testimoniale i verbalizzanti erano stati invitati a precisare se l'etilometro fosse o meno corredato da tutte le certificazioni amministrative e dai controlli previsti dal regolamento (omologazione, taratura, revisioni periodiche) chiedendo poi, nell'atto di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione degli altri testimoni e l'espletamento di perizia volta ad accertare la funzionalità dell'apparecchio.3.1.1 La motivazione poi doveva ritenersi illogica laddove aveva riconosciuto che gli esiti delle prove alcolimetriche fossero coerenti con gli indici sintomatici dell'ebbrezza del conducente riscontrati dai verbalizzanti atteso che, una volta posto in dubbio il corretto funzionamento dell'apparecchio, gli indici sintomatici non avrebbero potuto consentire di desumere, da soli, il superamento della soglia del penalmente rilevante, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità. 3.2 Con una seconda articolazione deduce violazione di legge e difetto motivazionale in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 cod.pen., laddove né i precedenti penali né il valore riscontrato all'esito dell'alcol test erano preclusivi del beneficio. 3.3 Con un'ultima articolazione deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di conversione della pena detentiva ai sensi della legge 689/81 pure richiesta con atto di appello e per la misura della sanzione amministrativa accessoria applicata nel massimo (anni due sospensione), benchè la sanzione penale fosse stata ancorata ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso si presenta manifestamente infondato e privo di confronto con gli argomenti assunti dal giudice di appello in ordine al mancato assolvimento dell'onere di allegazione in ordine ad un asserito difetto di funzionamento dell'apparecchio etilometrico con il quale era stato verificato il tasso alcolico del CRETELLA. 1.1 Va invero ribadito che in ordine all'onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell'etilometro, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, ha affermato che la documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura), non possiede rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilonnetrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni ed alle revisioni (sez.4, n.33978 del 17.3.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281828), ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, ma deve consistere in una allegazione contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione...ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n.7285 del 9.12.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n.11679 del 15.12.2020, Ibnezzayer, Rv. 280958). 1.2 Tale onere non è stato assolto in alcun modo laddove il ricorrente non ha neppure posto in dubbio il regolare funzionamento dell'apparecchio etilometrico, ma si è limitato a opinare se il misuratore fosse dotato di regolare certificato di omologazione e delle revisioni periodiche, dubbi certamente non scaturiti dall'accertamento (che forniva risultati identici e coerenti con la curva alcolimetrica) e dalle risposte fornite dall'operatore di PG verbalizzante, pure riportate nel motivo di ricorso, che confermava che i certificati esistevano ed erano tenuti presso la stazione di appartenenza, risolvendosi la contestazione in una mera prospettazione congetturale. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo il giudice distrettuale fornito adeguato conto della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., richiamando la gravità della condotta in ragione del rilevante superamento della soglia di riferimento (1,5 g/l), di un atteggiamento antidoveroso desumibile dai precedenti penali, ma in particolare da uno specifico precedente in materia di guida in stato di ebbrezza conformandosi pertanto ai principi enucleati dal giudice di legittimità, nella specie sez.U, 25.2.2016 Tushaj, n. 13681 che tra l'altro così motiva "orbene, è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all'entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione. Naturalmente, pure in tale caso la valutazione riguarda la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza. Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione è consentita". 2.1 'E stato altresì precisato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez.6, n.55107 del 8 Novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274647). In tale prospettiva la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato la circostanza del rilevante discostamento del tasso alcolico, tale da connotare di particolare antidoverosità la condotta del ricorrente sia con riferimento alle modalità del fatto reato (art.133 comma 1 n.1 cod.pen.), sia in relazione alla messa a repentaglio della circolazione stradale e della pubblica incolumità (art.133 comma 1 n.2 cod.pen.). Il precedente specifico infine costituisce sintomo di ricaduta e fornisce una prognosi sfavorevole ai fini premiali. 3. Manifestamente infondato risulta poi il motivo concernente il difetto motivazionale in ordine alla mancata applicazione degli art.52 ss L.689/81 sulla richiesta conversione laddove la doglianza risulta disattesa, in termini impliciti dalla motivazione della sentenza di appello che ha richiamato la congruità della valutazione discrezionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la gravità della condotta in ragione dell'elevato tasso alcolico che stava alla base di una maggiore rimproverabilità personale, un atteggiamento di indifferenza verso le leggi dell'ordinamento penale, l'assenza di un ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne (anche per guida in stato di ebbrezza) in ragione di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata, argomenti che appaiono del tutto adeguati a disattendere la richiesta di conversione della pena detentiva, laddove il giudizio è ancorato alla sussistenza di parametri soggettivi ma anche ad una valutazione discrezionale da svolgersi ai sensi dell'art.58 L.689/81. 4. Il motivo sulla durata della sospensione della patente di guida risulta improponibile ai sensi dell'art.606 cpv cod.proc.pen., in quanto non avanzato nei precedenti gradi di giudizio. Comunque dall'esame della pronuncia di primo grado emerge che il veicolo condotto dal CRETELLA risultava essere di proprietà di terzi, quindi la durata della sanzione in anni due costituisce, ai sensi dell'art.186 comma 2 lett.c) il minimo della forchetta edittale, a seguito di raddoppio previsto dalla legge.5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrete va condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando ragioni di esonero per assenza di colpa, va dichiarato tenuto al versamento di una somma alla Cassa per le Ammende che si indica come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa
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