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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39380/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine alla ricettazione ascrittagli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen. (per il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, e 62-bis cod. pen).

All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti.

Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f. 3), che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato l'apprezzabile gravità dei reiterati fatti accertati, commessi con modalità che palesano elevata capacità criminale (attesa la complessità dell'operazione) ed i numerosissimi precedenti specifici dell'imputato; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA])nte [OSCURATO:PERSONA] trani 'DEP() STATA í Lucidi- 'm-Imperiali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la sua condanna in ordine alla ricettazione ascrittagli alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 648 cod. pen. (per il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, e 62-bis cod. pen). All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (in particolare, f. 3), che, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato l'apprezzabile gravità dei reiterati fatti accertati, commessi con modalità che palesano elevata capacità criminale (attesa la complessità dell'operazione) ed i numerosissimi precedenti specifici dell'imputato; i giudici del merito sono, comunque, nel complesso pervenuti all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA])nte [OSCURATO:PERSONA] trani 'DEP() STATA í Lucidi- 'm-Imperiali
Sentenza Cassazione n. 39380/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris