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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 08084/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via Ovidio n. 32 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 794, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Accertamento del reddito -Spese per incrementi patrimoniali - Adesione a normativa condonistica - Art. 1, co. 197, l. 1 97 /2022 - Cessazione della materia del contendere.

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n.

TD7010300412/2013 con cui veniva rideterminato, ai fini Irpef, il reddito personale conseguito nell’anno d’imposta 2008, sulla base della maggiore capacità contributiva dimostrata da una serie di spese ed incrementi patrimoniali, non compatibili con il reddito dichiarato in base ai parametri normativi vigenti.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che rigettava il ricorso.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], la quale riteneva che l’Amministrazione finanziaria non avesse dimostrato l’incongruità del reddito dichiarato dal contribuente anche in relazione all’anno successivo a quello oggetto di accertamento, il 2009.

In conseguenza accoglieva l’impugnativa.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Calabria ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso.

4.1. In prossimità dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata innanzi alla sottosezione sesta, il difensore del controricorrente ha fatto pervenire istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5, della legge n. 130 del 2022, che è stata accolta nei termini di legge con ordinanza n. 35596/22.

5. In prossimità della successiva udienza, fissata per il 14.3.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato documentazione ed ha domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere.

Ragioni della decisione

1. Mediante il primo motivo diricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 (nel ricorso indicato come 699) del 1973, ed all’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto che, sia nell’atto impositivo, sia in sede giudiziale, risultasse mancante la dimostrazione della incongruità del reddito dichiarato in riferimento all’annualità successiva a quella oggetto di accertamento.

2. Con il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la nullità della sentenza pronunziata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed all’art.132 cod. proc. civ., per essere la sentenza della CTR motivata in maniera meramente apodittica, solo affermando che il contribuente avrebbe validamente contrastato le presunzioni offerte dall’Ufficio circa l’incongruità del reddito dichiarato per la seconda annualità, il 2009, e l’Amministrazione finanziaria non avrebbe efficacemente replicato.

3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

Occorre infatti rilevare che il controricorrente ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, in relazione all’avviso di accertamento per cui è causa, n.

TD7010300412/2013.

3.1. Ha pertanto prodotto prova della spedizione telematica della domanda di definizione, ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 3.3.2023, e la quietanza di versamento della prima rata (prot. tel.

B0329601601020323 4768738, del 2.3.2023).

4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente [OSCURATO:PERSONA] aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, e dichiara cessata la materia del contendere.

Le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via Ovidio n. 32 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 794, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 18.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Accertamento del reddito -Spese per incrementi patrimoniali - Adesione a normativa condonistica - Art. 1, co. 197, l. 1 97 /2022 - Cessazione della materia del contendere. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TD7010300412/2013 con cui veniva rideterminato, ai fini Irpef, il reddito personale conseguito nell’anno d’imposta 2008, sulla base della maggiore capacità contributiva dimostrata da una serie di spese ed incrementi patrimoniali, non compatibili con il reddito dichiarato in base ai parametri normativi vigenti. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che rigettava il ricorso. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], la quale riteneva che l’Amministrazione finanziaria non avesse dimostrato l’incongruità del reddito dichiarato dal contribuente anche in relazione all’anno successivo a quello oggetto di accertamento, il 2009. In conseguenza accoglieva l’impugnativa. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR della Calabria ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso. 4.1. In prossimità dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata innanzi alla sottosezione sesta, il difensore del controricorrente ha fatto pervenire istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5, della legge n. 130 del 2022, che è stata accolta nei termini di legge con ordinanza n. 35596/22. 5. In prossimità della successiva udienza, fissata per il 14.3.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato documentazione ed ha domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo motivo diricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 (nel ricorso indicato come 699) del 1973, ed all’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto che, sia nell’atto impositivo, sia in sede giudiziale, risultasse mancante la dimostrazione della incongruità del reddito dichiarato in riferimento all’annualità successiva a quella oggetto di accertamento. 2. Con il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la nullità della sentenza pronunziata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed all’art.132 cod. proc. civ., per essere la sentenza della CTR motivata in maniera meramente apodittica, solo affermando che il contribuente avrebbe validamente contrastato le presunzioni offerte dall’Ufficio circa l’incongruità del reddito dichiarato per la seconda annualità, il 2009, e l’Amministrazione finanziaria non avrebbe efficacemente replicato. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Occorre infatti rilevare che il controricorrente ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, in relazione all’avviso di accertamento per cui è causa, n. TD7010300412/2013. 3.1. Ha pertanto prodotto prova della spedizione telematica della domanda di definizione, ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 3.3.2023, e la quietanza di versamento della prima rata (prot. tel. B0329601601020323 4768738, del 2.3.2023). 4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. 5. Ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente [OSCURATO:PERSONA] aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, e dichiara cessata la materia del contendere. Le s
Sentenza Cassazione n. 08084/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris