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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16298/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omessa sostituzione della pena detentiva ex art. 20-bis cod. pen. è riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, previa valutazione circa i presupposti ex art. 133 cod. pen., ha escluso che la gravità del fatto di evasione commesso in uno ai plurimi precedenti penali anche specifici all'esito di esecuzione di pene alternative, consentissero di cogliere segni di mutamento della condotta del ricorrente, così pervenendo, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, a ritenere come la sostituzione della pena sarebbe stata priva di efficacia special-preventiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/04/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omessa sostituzione della pena detentiva ex art. 20-bis cod. pen. è riproduttivo di questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, previa valutazione circa i presupposti ex art. 133 cod. pen., ha escluso che la gravità del fatto di evasione commesso in uno ai plurimi precedenti penali anche specifici all'esito di esecuzione di pene alternative, consentissero di cogliere segni di mutamento della condotta del ricorrente, così pervenendo, con valutazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, a ritenere come la sostituzione della pena sarebbe stata priva di efficacia special-preventiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2
Sentenza Cassazione n. 16298/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris