CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28178-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 703/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/05/2021; Ric. 2021 n. 28178 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] volto a far dichiarare l’illegittimità della sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata il 28 dicembre 2018; 2. la Corte, in sintesi, ha argomentato che, “a prescindere dalla compatibilità della direttiva n. 44/17 (e dell'ordine di servizio n. 6/17 di [OSCURATO:SOCIETA]) dell'ente competente per il trasporto pubblico locale in base alla legge regionale n. 6 del 2012 con la normativa dettata dal Codice della Strada, il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] è passibile di sanzione disciplinare, quanto meno, nel momento in cui si è rifiutato di adempiere agli ordini dei superiori gerarchici (Bettinelli e Zerlottin) che lo avevano invitato a far risalire gli utenti ed a proseguire la corsa e in seconda battuta a lasciare il mezzo per permettere al Bettinelli di sostituirlo alla guida”; per la Corte, quindi, nel caso concreto difettava la “palese illegittimità dell'ordine”, in quanto la disposizione datoriale aveva recepito quanto stabilito dall'ente competente e anche la Prefettura, sollecitata dalla organizzazione sindacale di appartenenza del Gobbo, aveva ritenuto legittima la direttiva n. 44/2017 dell'Agenzia per il [OSCURATO:PERSONA]; quindi, “questo dato - secondo la Corte - permette di escludere che l'ordine di servizio n. 6/17 fosse manifestamente contra legem”; “inoltre i due addetti all'esercizio (controllori) possedevano le abilitazioni richieste per la guida dell'autobus”; Ric. 2021 n. 28178 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’intimata società; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] 1. il motivo denuncia: “art. 360, c.p.c., punto 3, per violazione degli artt. 1322 c.c., 1324 c.c., 1374 c.c., 1419 c.c., 2086 c.c., 2104, comma 2, c.c. e 112 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. nonché punto 4 per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato”; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver ritenuto legittima la sanzione disciplinare irrogata al Gobbo, senza “rispondere alla domanda posta dal ricorrente e cioè se sia contra legem la pretesa datoriale di conduzione dell’autobus su un tratto autostradale di 20 KM con due decine di passeggeri in piedi, del tutto a prescindere da quanto palese ne fosse la illiceità”; 2.il Collegio reputa che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), c.p.c., per la decisione in Sesta Sezione, per cui, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., rimette la causa alla Quarta Sezione; P.Q.M. La Corte ritenuto non ricorrano i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezion