Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11025/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11223-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11223 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 21 novembre 2019, la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale di Patti e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS con riferimento al mancato versamento dei contributi IVS anno 2013 nella gestione lavoratori autonomi agricoli dichiarando la nullità dello stesso in quanto privo degli elementi su cui si fondava l'addebito; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di nullità dell'avviso formulato in modo incompleto in quanto insuscettibile di integrazione per non risultare avvenuta né la notifica del verbale ispettivo né l'indicazione nel verbale stesso nell'avviso di addebito; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Fazio; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, conv. con modif. nella

I. n. 122/2010 in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale limitata all'accertamento dell'illegittimità formale dell'avviso, essendo, di contro, la Corte stessa tenuta ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento; che il motivo merita accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 1558/2020 Cass.20728/2019 ed i numerosi precedenti ivi richiamati) per cui gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istitutordi avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì anche per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 dicembre er-L2A) cittA,,,r /,„9-1((u DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11223-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 645/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11223 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 21 novembre 2019, la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione resa dal Tribunale di Patti e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS con riferimento al mancato versamento dei contributi IVS anno 2013 nella gestione lavoratori autonomi agricoli dichiarando la nullità dello stesso in quanto privo degli elementi su cui si fondava l'addebito; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di nullità dell'avviso formulato in modo incompleto in quanto insuscettibile di integrazione per non risultare avvenuta né la notifica del verbale ispettivo né l'indicazione nel verbale stesso nell'avviso di addebito; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Fazio; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, conv. con modif. nella I. n. 122/2010 in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale limitata all'accertamento dell'illegittimità formale dell'avviso, essendo, di contro, la Corte stessa tenuta ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento; che il motivo merita accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 1558/2020 Cass.20728/2019 ed i numerosi precedenti ivi richiamati) per cui gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istitutordi avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì anche per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 21 dicembre er-L2A) cittA,,,r /,„9-1((u DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 11025/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris