Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40671/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GASPARINI in relazione ai reati in materia di armi ascrittigli ai capi A), B) e C) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al residuo reato di cui al capo E), ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e con le già concesse attenuanti generiche, in mesi 6 di reclusione ed euro 80,00 di multa; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale, il difensore dell'interessato, richiesta in via preliminare la declaratoria di estinzione del reato oggetto di condanna per intervenuta prescrizione, ha dedotto violazione della legge penale per il difetto di prova sulla sussistenza del reato presupposto; VISTA la memoria successivamente depositata dal difensore; CONSIDERATO che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.; che il ricorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v.

Sez.

U, n. 32 del 22/112000, [OSCURATO:PERSONA], RV. 217266; Sez.

U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164); che il reato di ricettazione ascritto al ricorrente risulta commesso nel "giugno 2011" e, pertanto, in assenza di periodi di sospensione, deve reputarsi prescritto nel giugno 2021, secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché il reato di cui all'art. 648, cpv., cod. pen. è estinto per prescrizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GASPARINI in relazione ai reati in materia di armi ascrittigli ai capi A), B) e C) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al residuo reato di cui al capo E), ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. e con le già concesse attenuanti generiche, in mesi 6 di reclusione ed euro 80,00 di multa; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale, il difensore dell'interessato, richiesta in via preliminare la declaratoria di estinzione del reato oggetto di condanna per intervenuta prescrizione, ha dedotto violazione della legge penale per il difetto di prova sulla sussistenza del reato presupposto; VISTA la memoria successivamente depositata dal difensore; CONSIDERATO che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.; che il ricorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v. Sez. U, n. 32 del 22/112000, [OSCURATO:PERSONA], RV. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164); che il reato di ricettazione ascritto al ricorrente risulta commesso nel "giugno 2011" e, pertanto, in assenza di periodi di sospensione, deve reputarsi prescritto nel giugno 2021, secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., perché il reato di cui all'art. 648, cpv., cod. pen. è estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 40671/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris