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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 13936/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; viste le conclusioni delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trasmesse 1'8 febbraio 2023; Ritenuto che tali conclusioni appaiono tardive, in quanto presentate oltre il termine dei quindici giorni antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell'art. 172, comma 5, dello stesso codice (v.

Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01).

Considerato che i motivi di ricorso sono meramente enunciativi, in quanto privi di effettiva illustrazione e di concreto svolgimento delle censure proposte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, senza statuizioni ulteriori a beneficio delle parti civili; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nik.[OSCURATO:PERSONA] La sPESE Di ()ARTE.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; viste le conclusioni delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trasmesse 1'8 febbraio 2023; Ritenuto che tali conclusioni appaiono tardive, in quanto presentate oltre il termine dei quindici giorni antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere, a norma dell'art. 172, comma 5, dello stesso codice (v. Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01). Considerato che i motivi di ricorso sono meramente enunciativi, in quanto privi di effettiva illustrazione e di concreto svolgimento delle censure proposte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, senza statuizioni ulteriori a beneficio delle parti civili; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nik.[OSCURATO:PERSONA] La sPESE Di ()ARTE. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 13936/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris