CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10958/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via P. Paruta n. 24, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Mendola n.32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] IPOTECHEr.g. n. 10958/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 1384/2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 10 ottobre2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 3 maggio 2023Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l.28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto pubblico del 5 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] alienò a [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo complessivo di euro 70.000, dei cespiti immobiliari, ubicati nel Comune di Nembro, sui quali in precedenza la venditrice aveva consentito l’iscrizione di ipoteca a favore del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (cui in seguito era succeduto, per effetto di plurime fusioni, il [OSCURATO:SOCIETA].) a garanzia dell’adempimento di un mutuo erogato dall’istituto bancario a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto notificato il 21 marzo 2017, [OSCURATO:PERSONA] dichiarò a [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:SOCIETA]. di voler, ai sensi dell’art.2890 cod. civ. e dell’art. 792 cod. proc. civ., liberare gli immobili compravenduti dalle ipoteche sugli stessi insistenti, offrendo di pagare, a tal fine ed ai sensi dell’art. 2889 cod. civ., il prezzo di acquisto (euro 70.000) maggiorato degli interessi legali. 3. Con ricorso al Presidente del Tribunale di Bergamo del 24 aprile 2017, il [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo l’incongruità del prezzo offerto siccome non conforme al disposto dell’art. 2890, secondo comma, cod. civ., chiese al giudice la determinazione dell’effettivo valore degli immobili ex art. 568 cod. proc. civ., previa nomina di un esperto, nonché, all’esito, la assegnazione di un termine per l’eventuale formulazione di istanza di espropriazione ex art. 2891 cod. civ..r.g. n. 10958/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le modalità di deposito del prezzo offerto ed effettuato quest’ultimo dal Brignoli, il Tribunale di Bergamo, all’esito di udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 14 settembre 2017, dato atto che l’istituto bancario non aveva richiesto l’espropriazione,rilevata comunque l’inosservanza delle condizioni stabilite dall’art. 2891 cod. civ.e ritenuto, per l’effetto, il valore del bene definitivamente fissato nel prezzo offerto dall’acquirente, dispose la cancellazione dell a iscrizione ipotecaria ed il pagamento al creditore [OSCURATO:SOCIETA]. della somma offerta e depositata. 4. La decisione in epigrafe ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi spiegata dal [OSCURATO:SOCIETA]. avverso detta ordinanza. Per quanto ancora qui d’interesse, il T ribunale bergamasco ha ritenuto che l’art. 2890, secondo comma, cod. civ. (nella parte in cui prevede che in ogni caso il prezzo non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione) non «contiene alcuna diversa ed autonoma causa di inammissibilità della domanda per il caso di “non congruità” del prezzo» e che unico strumento previsto a disposizione del creditore è il « diritto di far vendere i beni secondo il procedimento delineato dall’art. 2891 cod. civ., da esercitarsi nel termine ivi fissato e secondo le modalità ivi previste», circostanza nella specie non verificatasi. 5. Tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (a sua volta mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti del [OSCURATO:SOCIETA].; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; non svolge difese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]. 6. Fissato per l’udienza pubblica del 3 maggio 2023 , il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l.n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore r.g. n. 10958/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale. 7. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il P.G. ha depositato conclusioni scritte motivate. 8. Le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si assume, in estrema sintesi, che il giudice investito della istanza del terzo acquirente di liberazione del bene acquistato dalle ipoteche, è tenuto ad una valutazione della sussistenza delle condizioni per l’accoglimento di essa, tra le quali la congruità del prezzo, cioè a dire il fatto che la somma offerta non sia inferiore al valore stabilito come base degli incanti in caso di espropriazione forzata. Detta valutazione - si prosegue - va compiuta nel contraddittorio tra le parti, nella udienza ad hoc fissata ai sensi dell’art. 793 cod. proc. civ., attraverso l’ausilio di un esperto stimatore: determinato così il valore del bene, ove esso sia superiore al prezzo offerto, il terzo offerente può aumentare l’offerta ma, in caso contrario, la richiesta di liberazione va disattesa. Ha errato dunque la sentenza gravata -così conclude l’impugnante - nel ravvisare nell’istanza di espropriazione ex art. 2891 cod. civ. (la quale, peraltro, comporta l’obbligo per il creditore di offrire un aumento del decimo rispetto all’importo offerto dall’acquirente) l’unico strumento di tutela del creditore ipotecario a fronte di una istanza di liberazione per una somma non congrua. 2. Il secondo motivo censura, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2891 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la dichiarazione di nullità del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. siccome non contenente richiesta di espropriazione degli immobili oggetto di ipoteca, evincendosi invece - a dire dell’impugnante - la r.g. n. 10958/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] chiara volontà di «postergare ad un momento successivo l’esercizio del diritto disciplinato dal richiamato articolo, avendo rappresentato un problema di congruità del prezzo offerto dal terzo acquirente […] che imponeva una preventiva valutazione da parte del Tribunale». 3. Il ricorso è inammissibile. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il potere di rappresentare la parte in giudizio, con le correlate facoltàdi nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di naturasostanziale in ordine al r apporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di siffatto potere si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processumdel rappresentante, il cui accertamento - attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale -può essere effettuato anche d’ ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (così, sulle orme di Cass., Sez. U, 16/11/2009, n. 24179; Cass. 20/02/2013, n. 4248; Cass.31/07/2015, n. 16274; Cass. 28/02/2019, n. 5925). In forza di detto principio, colui che proponga l’impugnazione di legittimità in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., i documenti che giustificanol’attribuzione in suo favore del potere rappresentativo sostanziale: in caso di omessa produzione ovvero di documentazione inidonea al fine, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ. (da ultimo, Cass. 18/01/2022, n. 1334; Cass.27/02/2017, n. 4924). 3.1. Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a sua volta mandataria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria in blocco dei crediti del [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso per cassazione «in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura r.g. n. 10958/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conferita dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Consigliere della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , con firma autenticata il 25/05/2020 dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in Milano, rep. 142719, racc. 36506»; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha, in detta veste, nominato i difensori che hanno redatto il ricorso in esame. Dettaprocura (con sottoscrizione autenticata per notar Matarrese del 25 maggio 2020), allegata alla produzione del ricorrente, non conferisce tuttavia a [OSCURATO:PERSONA] alcun potere rappresentativo sostanziale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Con tale atto sono stati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA] i poteri di seguito sintetizzati: comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria costituendosi in giudizio o effettuando impugnazioni; sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria in ogni stato e grado del giudizio (con analitica menzione degli atti autorizzati); nominare, sostituire e revocare legali incaricati della difesa in giudizio; eleggere domicili; predisporre qualsiasi atto o lettera in relazione aipoteri di cui sopra; fare quanto necessario per la migliore esecuzione dell’incarico. Come appare evidente, la devoluzione di poteri concerne solo e soltanto attività da svolgersi in àmbito processuale o comunque relative a controversie instaurande o instaurate. Difetta dunquein capo a [OSCURATO:PERSONA] il potere di rappresentare la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in quest a sede : e tanto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nemmeno essendo praticabili meccanismi di sanatoria del vizio nell’àmbito delgiudizio di legittimità, nel quale non è applicabile l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 22/12/2021, n. 41205; Cass.06/10/2016, n. 20016). 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - r.g. n. 10958/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità in euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso