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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 agosto 2021

Cassazione n. 41074/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1:12e~eé; che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria rumena di [OSCURATO:PERSONA], in virtù del mandato di arresto europeo emesso a in data 6 agosto 2021 in esecuzione della sentenza dell'8 gennaio 2020, divenuta esecutiva in data 7 luglio 2021, del Tribunale di Novaci.

Con tale sentenza il soggetto richiesto in consegna è stato condannato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione, interamente da espiare, per i reati di furto, false o di opere eseguite in assenza di autorizzazione su beni paesaggistici, commesso in Romania nel mese di luglio 2014.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Huzu, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 19, lett. b) della legge n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021, in quanto la Corte di appello di Roma aveva errato nel non ritenere comprovato il radicamento quinquennale dell'Huzu in territorio italiano alla stregua della documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 19, lett. b) della legge n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021.

Deduce il ricorrente che in sede di convalida dell'arresto provvisorio la difesa aveva prodotto al fine di mostrare il radicamento dell'Huzu sul territorio italiano un contratto di locazione regolarmente registrato a firma dello stesso e un contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto sempre dall'Huzu con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] settembre 2001 erano stati inoltre prodotte, al fine di dimostrare che il prevenuto è presente in Italia da un quinquennio, due diverse dichiarazioni: la prima a firma di [OSCURATO:PERSONA], attestante una pregressa convivenza della stessa con Huzu dal maggio 2016 al dicembre 2018 presso la sua abitazione in Ariccia; la seconda sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., che comprovava che l'Huzu ha lavorato presso tale ditta dal luglio 2019 a settembre 2019.

Ad avviso del ricorrente, queste ultime dichiarazioni congiuntamente dimostrano che l'Huzu, a partire dal 2016, ha intrapreso un graduale percorso di radicamento sul territorio italiano che sarebbe interrotto dalla consegna all'autorità giudiziaria rumena.

3. Il motivo è inammissibile.

L'art. 18 del d.

Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005 ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale» e, dunque, non per vizi della motivazione.

Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la censura formulata dal ricorrente, che pur formulata quale vizio violazione di legge, attinge la motivazione della sentenza impugnata relativamente al mancato riconoscimento del motivo facoltativo di rifiuto del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da cinque anni.

La Corte d'appello di Roma ha, infatti, motivato in modo non certo apparente circa l'insussistenza di tale presupposto; in particolare nella sentenza impugnata si rileva come la documentazione prodotta sia dimostrativa dell'intenzione del soggetto di vivere in Italia ma, essendo relativa a elementi recentissimi (contratto di locazione abitativa sottoscritto in data 20 giugno 2021, proposta di assunzione del 2021), non consenta di ritenere che il soggetto richiesto in consegna sia già legittimamente ed effettivamente residente da almeno un quinquennio in territorio italiano.

Nella valutazione della Corte di appello di Roma, del resto, anche la documentazione prodotta all'udienza il 21 settembre 2021 non raggiungerebbe la soglia necessaria per poter sostenere integrate gli estremi del radicamento richiesto dell'art. 19, lett. b) della legge n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021, in quanto lo stesso non potrebbe essere integrato dalla relazione sentimentale documentata e dalla dichiarazione di lavoro svolto per tre mesi nell'anno 2019.

Del resto, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza", rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (ex plurimis: Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419).

4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata traduzione degli atti processuali e della conseguente violazione del diritto di difesa, in quanto nel corso dell'udienza di trattazione del 21 settembre 2021 nessun atto era stato specificamente tradotto all'Huzu, che, dunque, non sarebbe stato posto in condizione di porre in essere dichiarazione alcuna in merito agli addebiti per i quali era stata richiesta la consegna dall'autorità giudiziaria rumena.

5. Il motivo si rivela inammissibile in quanto generico.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna (ex plurimis: Sez. 6, n. 50814 del 24/11/2016, Aleksishvili, Rv. 268359).

Nel corso dell'udienza svoltasi innanzi alla Corte di appello di Roma, tuttavia, il ricorrente non ha lamentato la mancata conoscenza della lingua italiana e anzi ha dichiarato espressamente di rinunciare all'assistenza dell'interprete.

Il ricorrente in tale udienza ha, peraltro, prodotto ampia documentazione al fine di comprovare il proprio radicamento sul territorio nazionale da almeno cinque anni e nel ricorso non è precisato in che modo e sulla base di quali specifici mezzi la traduzione degli atti avrebbe consentito di dispiegare difese ulteriori e diverse rispetto a quelle già formulate.

Non risulta, inoltre, comprovata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto richiesto in consegna, che, peraltro, anche all'atto dell'arresto ha dichiarato di comprendere e parlare tale lingua senza ricorrere all'assistenza di un interprete.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 21/09/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1:12e~eé; che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria rumena di [OSCURATO:PERSONA], in virtù del mandato di arresto europeo emesso a in data 6 agosto 2021 in esecuzione della sentenza dell'8 gennaio 2020, divenuta esecutiva in data 7 luglio 2021, del Tribunale di Novaci. Con tale sentenza il soggetto richiesto in consegna è stato condannato alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione, interamente da espiare, per i reati di furto, false o di opere eseguite in assenza di autorizzazione su beni paesaggistici, commesso in Romania nel mese di luglio 2014. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Huzu, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 19, lett. b) della legge n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021, in quanto la Corte di appello di Roma aveva errato nel non ritenere comprovato il radicamento quinquennale dell'Huzu in territorio italiano alla stregua della documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 19, lett. b) della legge n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021. Deduce il ricorrente che in sede di convalida dell'arresto provvisorio la difesa aveva prodotto al fine di mostrare il radicamento dell'Huzu sul territorio italiano un contratto di locazione regolarmente registrato a firma dello stesso e un contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto sempre dall'Huzu con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] settembre 2001 erano stati inoltre prodotte, al fine di dimostrare che il prevenuto è presente in Italia da un quinquennio, due diverse dichiarazioni: la prima a firma di [OSCURATO:PERSONA], attestante una pregressa convivenza della stessa con Huzu dal maggio 2016 al dicembre 2018 presso la sua abitazione in Ariccia; la seconda sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] soc.coop., che comprovava che l'Huzu ha lavorato presso tale ditta dal luglio 2019 a settembre 2019. Ad avviso del ricorrente, queste ultime dichiarazioni congiuntamente dimostrano che l'Huzu, a partire dal 2016, ha intrapreso un graduale percorso di radicamento sul territorio italiano che sarebbe interrotto dalla consegna all'autorità giudiziaria rumena. 3. Il motivo è inammissibile. L'art. 18 del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005 ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale» e, dunque, non per vizi della motivazione. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile la censura formulata dal ricorrente, che pur formulata quale vizio violazione di legge, attinge la motivazione della sentenza impugnata relativamente al mancato riconoscimento del motivo facoltativo di rifiuto del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da cinque anni. La Corte d'appello di Roma ha, infatti, motivato in modo non certo apparente circa l'insussistenza di tale presupposto; in particolare nella sentenza impugnata si rileva come la documentazione prodotta sia dimostrativa dell'intenzione del soggetto di vivere in Italia ma, essendo relativa a elementi recentissimi (contratto di locazione abitativa sottoscritto in data 20 giugno 2021, proposta di assunzione del 2021), non consenta di ritenere che il soggetto richiesto in consegna sia già legittimamente ed effettivamente residente da almeno un quinquennio in territorio italiano. Nella valutazione della Corte di appello di Roma, del resto, anche la documentazione prodotta all'udienza il 21 settembre 2021 non raggiungerebbe la soglia necessaria per poter sostenere integrate gli estremi del radicamento richiesto dell'art. 19, lett. b) della legge n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021, in quanto lo stesso non potrebbe essere integrato dalla relazione sentimentale documentata e dalla dichiarazione di lavoro svolto per tre mesi nell'anno 2019. Del resto, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza", rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (ex plurimis: Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419). 4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata traduzione degli atti processuali e della conseguente violazione del diritto di difesa, in quanto nel corso dell'udienza di trattazione del 21 settembre 2021 nessun atto era stato specificamente tradotto all'Huzu, che, dunque, non sarebbe stato posto in condizione di porre in essere dichiarazione alcuna in merito agli addebiti per i quali era stata richiesta la consegna dall'autorità giudiziaria rumena. 5. Il motivo si rivela inammissibile in quanto generico. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna (ex plurimis: Sez. 6, n. 50814 del 24/11/2016, Aleksishvili, Rv. 268359). Nel corso dell'udienza svoltasi innanzi alla Corte di appello di Roma, tuttavia, il ricorrente non ha lamentato la mancata conoscenza della lingua italiana e anzi ha dichiarato espressamente di rinunciare all'assistenza dell'interprete. Il ricorrente in tale udienza ha, peraltro, prodotto ampia documentazione al fine di comprovare il proprio radicamento sul territorio nazionale da almeno cinque anni e nel ricorso non è precisato in che modo e sulla base di quali specifici mezzi la traduzione degli atti avrebbe consentito di dispiegare difese ulteriori e diverse rispetto a quelle già formulate. Non risulta, inoltre, comprovata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto richiesto in consegna, che, peraltro, anche all'atto dell'arresto ha dichiarato di comprendere e parlare tale lingua senza ricorrere all'assistenza di un interprete. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 20
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