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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 33727/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 febbraio 2024 il Giudice di pace,di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato non diversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata per il delitto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen.

In particolare, il giudice non professionale ha ritenuto che la mancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di p.o., alla prima udienza non poteva ritenersi giustificata per effetto dell'impedimento per motivi di salute, semplicemente rappresentato dal difensore ma non documentato, con conseguente remissione extraprocessuale ex art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.

H) del d.lgs. n. 150/2022.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella veste di difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico motivo eccepisce l'errata equiparazione tra il decreto di formulazione della imputazione e citazione in giudizio dell'imputato, notificato al ricorrente che non era stato citato come testimone per l'udienza del 28 febbraio 2024, e la citazione disposta dall'organo giudicante, mai notificata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorso, invero, è stato presentato dalla persona offesa, che non era costituita parte civile.

Al riguardo, deve essere ribadito che il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, M., Rv. 269714; Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012, Bossi, Rv. 253927).

Va, peraltro, evidenziato che, trattandosi di un'impugnazione non limitata ai soli effettila civili, essa sarebbe risultata inammissibile anche se la persona offesa si fosse costituita parte civile.

Va ricordato che, nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata da essa chiesta quale persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 48696 del 19/09/2014, Buffolino, Rv. 261283).

Ebbene, nel caso in esame, il procedimento non è stato instaurato con il ricorso immediato previsto dall'art. 21 del citato D. L.vo, così come disposto dall'art. 38 dello stesso decreto, atteso che il decreto di formulazione della imputazione e citazione in giudizio dell'imputato è stato disposto dal P.M.

Invero, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il regime delle impugnazioni dinanzi al giudice di pace, si osserva che il D.L.vo 28 giugno 2000, n. 274 non detta disposizioni specificamente riferite alla parte civile, se non per il caso del ricorrente che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, a norma dell'art. 21 dello stesso D.L.vo (art. 38).

E, solo in questo caso, la persona offesa riveste la posizione di un vero e proprio accusatore privato che, dunque, al pari di quello pubblico, potrà impugnare la sentenza di proscioglimento con i suoi stessi limiti, vale a dire mediante ricorso per cassazione per tutti i vizi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., allorquando intenda impugnare anche agli effetti penali; nel caso in cui, invece, la persona offesa costituita parte civile intenda impugnare il proscioglimento ai soli effetti civili, la stessa potrà proporre appello in base alla regola generale stabilità dall'art. 576 cod. proc. proc. (Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] c/ D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283748).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

3. Nulla per le spese dell'imputato, dal momento che quest'ultimo si è limitato a depositare mere conclusioni (senza neppure offrire un principio di prova sui danni), senza apportare alcun contributo al dibattito processuale (v., mutatis mutandis, posto che la sentenza si occupa della posizione speculare della parte civile, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione: par. 20.2.1.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla sulle spese dell'imputata.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2024 il Giudice di pace,di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha dichiarato non diversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata per il delitto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen. In particolare, il giudice non professionale ha ritenuto che la mancata comparizione di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di p.o., alla prima udienza non poteva ritenersi giustificata per effetto dell'impedimento per motivi di salute, semplicemente rappresentato dal difensore ma non documentato, con conseguente remissione extraprocessuale ex art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. H) del d.lgs. n. 150/2022. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nella veste di difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo eccepisce l'errata equiparazione tra il decreto di formulazione della imputazione e citazione in giudizio dell'imputato, notificato al ricorrente che non era stato citato come testimone per l'udienza del 28 febbraio 2024, e la citazione disposta dall'organo giudicante, mai notificata. Motivi della decisione 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso, invero, è stato presentato dalla persona offesa, che non era costituita parte civile. Al riguardo, deve essere ribadito che il ricorso per cassazione presentato da persona offesa che non sia costituita parte civile va dichiarato inammissibile perché proposto da non avente diritto, non essendovi alcuna previsione normativa che legittima tale impugnazione (Sez. 5, n. 17802 del 14/03/2017, M., Rv. 269714; Sez. 7, n. 48896 del 15/11/2012, Bossi, Rv. 253927). Va, peraltro, evidenziato che, trattandosi di un'impugnazione non limitata ai soli effettila civili, essa sarebbe risultata inammissibile anche se la persona offesa si fosse costituita parte civile. Va ricordato che, nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata da essa chiesta quale persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 48696 del 19/09/2014, Buffolino, Rv. 261283). Ebbene, nel caso in esame, il procedimento non è stato instaurato con il ricorso immediato previsto dall'art. 21 del citato D. L.vo, così come disposto dall'art. 38 dello stesso decreto, atteso che il decreto di formulazione della imputazione e citazione in giudizio dell'imputato è stato disposto dal P.M. Invero, tenuto conto delle peculiarità che caratterizzano il regime delle impugnazioni dinanzi al giudice di pace, si osserva che il D.L.vo 28 giugno 2000, n. 274 non detta disposizioni specificamente riferite alla parte civile, se non per il caso del ricorrente che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, a norma dell'art. 21 dello stesso D.L.vo (art. 38). E, solo in questo caso, la persona offesa riveste la posizione di un vero e proprio accusatore privato che, dunque, al pari di quello pubblico, potrà impugnare la sentenza di proscioglimento con i suoi stessi limiti, vale a dire mediante ricorso per cassazione per tutti i vizi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., allorquando intenda impugnare anche agli effetti penali; nel caso in cui, invece, la persona offesa costituita parte civile intenda impugnare il proscioglimento ai soli effetti civili, la stessa potrà proporre appello in base alla regola generale stabilità dall'art. 576 cod. proc. proc. (Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, [OSCURATO:PERSONA] c/ D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283748). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 3. Nulla per le spese dell'imputato, dal momento che quest'ultimo si è limitato a depositare mere conclusioni (senza neppure offrire un principio di prova sui danni), senza apportare alcun contributo al dibattito processuale (v., mutatis mutandis, posto che la sentenza si occupa della posizione speculare della parte civile, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione: par. 20.2.1.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese dell'imputata. Co
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