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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35432/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; Udito il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; .• [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 febbraio 2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione relativa alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, presupponendo una astratta inidoneità del domicilio dichiarato, tale da giustificare l'omissione della notifica o delle ricerche obbligatorie per poter effettuare la notifica al difensore, presunzione fondata sulla circostanza che la precedente notifica risalente a ben sei anni prima, aveva indicato l'inesistenza del numero civico, assunto erroneo, vista l'esistenza del civico n.10 in via L. Pavoni, come da schermata "[OSCURATO:PERSONA]" che si produceva; pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la notifica dell'avviso di fissazione di udienza, ovvero verifiche aggiornate onde accertare l'effettiva idoneità o inidoneità del domicilio, che avrebbe consentito la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. 1.2 II difensore eccepisce che erroneamente la Corte di appello, in ordine al motivo inerente la revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame dei testi addotti dalla difesa, aveva affermato che le parti avrebbero dichiarato che rinunciavano agli altri operanti; rileva inoltre che la prima occasione utile per eccepire la nullità era la presentazione dell'atto di appello e che la testimonianze dell'operante di PG Franceschini era stata travisata. 1.3 Il difensore osserva che i giudici di merito avevano riconosciuto che la fattura dei prodotti appariva ictu ocull lontana dagli standards delle case produttrici, con conseguente palese e grossolana contraffazione della merce sequestrata, inidonea a ledere la fede pubblica 1.4 II difensore lamenta che la Corte di appello non aveva approfondito adeguatamente la circostanza secondo cui all'epoca dei fatti il ricorrente non comprendeva e non parlava la lingua italiana, per cui non aveva né le conoscenze, né la capacità per individuare marchi di lusso e riconoscerne l'eventuale contraffazione: l'errore di fatto, incidendo sul momento formativo della volontà, faceva venir meno il dolo. 1.5 II difensore eccepisce che la Corte di appello erroneamente non aveva applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. sulla base del mero dato quantitativo degli articoli presuntivamente contraffatti, senza soffermarsi sull'effettivo valore della merce sequestrata, rivelatasi di qualità assai scadente; peraltro, il cospicuo patrimonio delle società dei marchi contraffatti rendeva concedibile l'attenuante. 1.6 II difensore osserva che la Corte di appello aveva operato una evidente reformatio in peius, in quanto aveva dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen., ma operato un aumento ai sensi dell'art. 81 cod.pen. 1.7 II difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva motivato adeguatamente circa l'entità della pena inflitta, limitandosi a fare un generico calcolo rideterminativo della stessa, senza alcuna motivazione a supporto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto riguardo al motivo relativo alla pena. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che già in sede di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stata accertata l'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato per inesistenza del numero civico, e che nessuna eccezione sul punto era stata sollevata, per cui correttamente tutte le notifiche successive erano state effettuate ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.: l'eccezione sulla inidoneità del domicilio dichiarato avrebbe dovuto essere proposta entro il giudizio di primo grado, con la conseguenza che l'eventuale nullità a regime intermedio verificatasi deve comunque ritenersi sanata, fermo restando che non può essere attribuita alcuna rilevanza alla schermata di [OSCURATO:PERSONA] prodotta, che non certifica in alcun modo l'esistenza dei civico n.10 di via Pavoni, ma indica soltanto la zona in cui lo stesso potrebbe trovarsi. 1.2 Quanto alla eccezione sulla revoca dei testimoni della difesa, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che, prima di dichiarare chiusa l'istruttoria dibattimentale, il giudice aveva revocato i testimoni della difesa in quanto avrebbero dovuto deporre su circostanze sulle quali avevano già deposto i precedenti testi e perché la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] era irrilevante, e su tale ordinanza nessuna censura è stata mossa, neppure in appello; pertanto, l'eccezione sul fatto che erroneamente era stato ritenuto che la difesa avesse rinunciato ai suoi testimoni è manifestamente infondata, posto che la revoca è stata disposta per altro motivo.

Sull'eccepito travisamento, il motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha riportato l'affermazione del teste Franceschini secondo cui l'imputato era "intento ad esporre...ai passanti i prodotti di bigiotteria" (pag.3 sentenza impugnata), chiedendo una inammissibile rivalutazione della suddetta testimonianza 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01) 1.4 Relativamente al requisito del dolo, la Corte di appello ha osservato che l'assunto secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto le conoscenze e le capacità per riconoscere la contraffazione dei marchi era incompatibilcon il fatto che il ricorrente viveva stabilmente in Italia e che era inimmaginabile che un venditore non si rendesse conto di cosa stava vendendo, considerazioni sulle quali il ricorso si limita a reiterare il motivo di appello, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di appello. 1.5 Correttamente è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., essendosi già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma 2, c.p., in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (Sez. un., sentenza n. 13330 del 26.4.1989, CED Cass. n. 182221; Sez.

H sentenza n. 49071 del 4.12.2012, CED Cass. n. 253906), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale la circostanza attenuante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, poiché, ove (come nel caso di specie) il minimo danno patrimoniale sia stato valorizzato ai fini di tale ultimo giudizio, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. risulta assorbita in quella (più favorevole, poiché comporta una maggiore riduzione di pena) speciale di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. (così in motivazione Sez.7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01) 1.6 Manifestamente infondato è il settimo motivo di ricorso: infatti, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.7 Fondato è invece il sesto motivo di ricorso.

La Corte di appello, pur avendo dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen., ha ugualmente operato un aumento di pena per la continuazione, malgrado fosse rimasto un unico reato per il quale l'imputato veniva condannato.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett.

L cod.proc.pen., potendo provvedere direttamente questa Corte alla rideterminazione della pena, mediante annullamento dell'aumento apportato per la continuazione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ride

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio; Udito il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; .• [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 febbraio 2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione relativa alla nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, presupponendo una astratta inidoneità del domicilio dichiarato, tale da giustificare l'omissione della notifica o delle ricerche obbligatorie per poter effettuare la notifica al difensore, presunzione fondata sulla circostanza che la precedente notifica risalente a ben sei anni prima, aveva indicato l'inesistenza del numero civico, assunto erroneo, vista l'esistenza del civico n.10 in via L. Pavoni, come da schermata "[OSCURATO:PERSONA]" che si produceva; pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la notifica dell'avviso di fissazione di udienza, ovvero verifiche aggiornate onde accertare l'effettiva idoneità o inidoneità del domicilio, che avrebbe consentito la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. 1.2 II difensore eccepisce che erroneamente la Corte di appello, in ordine al motivo inerente la revoca dell'ordinanza ammissiva dell'esame dei testi addotti dalla difesa, aveva affermato che le parti avrebbero dichiarato che rinunciavano agli altri operanti; rileva inoltre che la prima occasione utile per eccepire la nullità era la presentazione dell'atto di appello e che la testimonianze dell'operante di PG Franceschini era stata travisata. 1.3 Il difensore osserva che i giudici di merito avevano riconosciuto che la fattura dei prodotti appariva ictu ocull lontana dagli standards delle case produttrici, con conseguente palese e grossolana contraffazione della merce sequestrata, inidonea a ledere la fede pubblica 1.4 II difensore lamenta che la Corte di appello non aveva approfondito adeguatamente la circostanza secondo cui all'epoca dei fatti il ricorrente non comprendeva e non parlava la lingua italiana, per cui non aveva né le conoscenze, né la capacità per individuare marchi di lusso e riconoscerne l'eventuale contraffazione: l'errore di fatto, incidendo sul momento formativo della volontà, faceva venir meno il dolo. 1.5 II difensore eccepisce che la Corte di appello erroneamente non aveva applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. sulla base del mero dato quantitativo degli articoli presuntivamente contraffatti, senza soffermarsi sull'effettivo valore della merce sequestrata, rivelatasi di qualità assai scadente; peraltro, il cospicuo patrimonio delle società dei marchi contraffatti rendeva concedibile l'attenuante. 1.6 II difensore osserva che la Corte di appello aveva operato una evidente reformatio in peius, in quanto aveva dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen., ma operato un aumento ai sensi dell'art. 81 cod.pen. 1.7 II difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva motivato adeguatamente circa l'entità della pena inflitta, limitandosi a fare un generico calcolo rideterminativo della stessa, senza alcuna motivazione a supporto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto riguardo al motivo relativo alla pena. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha evidenziato che già in sede di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stata accertata l'inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato per inesistenza del numero civico, e che nessuna eccezione sul punto era stata sollevata, per cui correttamente tutte le notifiche successive erano state effettuate ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.: l'eccezione sulla inidoneità del domicilio dichiarato avrebbe dovuto essere proposta entro il giudizio di primo grado, con la conseguenza che l'eventuale nullità a regime intermedio verificatasi deve comunque ritenersi sanata, fermo restando che non può essere attribuita alcuna rilevanza alla schermata di [OSCURATO:PERSONA] prodotta, che non certifica in alcun modo l'esistenza dei civico n.10 di via Pavoni, ma indica soltanto la zona in cui lo stesso potrebbe trovarsi. 1.2 Quanto alla eccezione sulla revoca dei testimoni della difesa, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che, prima di dichiarare chiusa l'istruttoria dibattimentale, il giudice aveva revocato i testimoni della difesa in quanto avrebbero dovuto deporre su circostanze sulle quali avevano già deposto i precedenti testi e perché la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] era irrilevante, e su tale ordinanza nessuna censura è stata mossa, neppure in appello; pertanto, l'eccezione sul fatto che erroneamente era stato ritenuto che la difesa avesse rinunciato ai suoi testimoni è manifestamente infondata, posto che la revoca è stata disposta per altro motivo. Sull'eccepito travisamento, il motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha riportato l'affermazione del teste Franceschini secondo cui l'imputato era "intento ad esporre...ai passanti i prodotti di bigiotteria" (pag.3 sentenza impugnata), chiedendo una inammissibile rivalutazione della suddetta testimonianza 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01) 1.4 Relativamente al requisito del dolo, la Corte di appello ha osservato che l'assunto secondo cui il ricorrente non avrebbe avuto le conoscenze e le capacità per riconoscere la contraffazione dei marchi era incompatibilcon il fatto che il ricorrente viveva stabilmente in Italia e che era inimmaginabile che un venditore non si rendesse conto di cosa stava vendendo, considerazioni sulle quali il ricorso si limita a reiterare il motivo di appello, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di appello. 1.5 Correttamente è stata esclusa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., essendosi già tenuto conto del minimo valore della res ricettata ai fini della più favorevole qualificazione del fatto ex art. 648, comma 2, c.p., in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (Sez. un., sentenza n. 13330 del 26.4.1989, CED Cass. n. 182221; Sez. H sentenza n. 49071 del 4.12.2012, CED Cass. n. 253906), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale la circostanza attenuante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, poiché, ove (come nel caso di specie) il minimo danno patrimoniale sia stato valorizzato ai fini di tale ultimo giudizio, la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. risulta assorbita in quella (più favorevole, poiché comporta una maggiore riduzione di pena) speciale di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen. (così in motivazione Sez.7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01) 1.6 Manifestamente infondato è il settimo motivo di ricorso: infatti, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.7 Fondato è invece il sesto motivo di ricorso. La Corte di appello, pur avendo dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen., ha ugualmente operato un aumento di pena per la continuazione, malgrado fosse rimasto un unico reato per il quale l'imputato veniva condannato. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. L cod.proc.pen., potendo provvedere direttamente questa Corte alla rideterminazione della pena, mediante annullamento dell'aumento apportato per la continuazione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ride