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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 23707/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; letto l'atto contenente motivi nuovi depositato dal ricorrente il 27 gennaio 2023; letta la memoria depositata dal ricorrente il 3 febbraio 2023; considerato che la Corte di appello ha esaminato funditus e risolto, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità perché aliena da fratture razionali e coerente con le evidenze istruttorie, tutte le questioni riproposte da [OSCURATO:PERSONA] con i motivi di ricorso e con la successiva memoria; che la Corte di appello ha ribadito, in primo luogo, la correttezza dell'individuazione nell'odierno ricorrente del soggetto che, la sera del 2 agosto 2017, tentò di impossessarsi, dopo avere smontato il finestrino di una [OSCURATO:PERSONA], degli oggetti contenuti all'interno del veicolo, operata grazie al riconoscimento effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA] ed a quanto visivamente notato dalla p.g., intervenuta su segnalazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; che i giudici di merito, in proposito, hanno dato conto dell'esito, negativo, del più recente riconoscimento operato da [OSCURATO:PERSONA] e spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni (cfr. pagg. 1-3 della sentenza impugnata), perché tale circostanza non incrini la solidità del quadro probatorio; che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si pone in un'ottica confutativa, in quanto tale non idonea ad individuare specifici profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata; che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la qualificazione giuridica della condotta, che la Corte di appello ha ritenuto, oltre che connotata da idoneità ed univocità, propedeutica alla consumazione di un furto, preclusa dal provvidenziale intervento di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di considerazioni (cfr. pag. 3) razionalmente e giuridicamente ineccepibili, anche nella parte in cui analizzano il diverso comportamento tenuto dall'imputato nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale, prima, ed in occasione dello smontaggio del finestrino dell'autovettura, poi; che manifestamente infondato si palesa, del pari, il motivo vedente sul requisito psicologico del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avendo i giudici di merito chiarito (cfr. pagg. 4-5) che il pregresso, forzato allontanamento di Pellicane dai locali in cui egli era tenuto, ad un determinato orario, a rientrare non gli ha in alcun modo impedito di portarsi nuovamente in quel luogo, dal quale egli non avrebbe potuto legittimamente allontanarsi, onde non può dubitarsi dell'arbitrarietà della condotta da lui posta in essere e dell'esigibilità di quella doverosa e, in concreto, omessa; rilevato, da ultimo, con riferimento alla sopravvenuta modifica del regime di procedibilità del furto, operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150,11'originaria inammissibilità del ricorso per cassazione discende l'irrilevanza della novella intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità, secondo quanto stabilito, in termini generali da Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, nonché, con specifico riguardo alla disposizione evocata dal ricorrente,<Sez. 4, n. 4183 del 10/01/2023, Tonsig, non massimata); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; letto l'atto contenente motivi nuovi depositato dal ricorrente il 27 gennaio 2023; letta la memoria depositata dal ricorrente il 3 febbraio 2023; considerato che la Corte di appello ha esaminato funditus e risolto, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità perché aliena da fratture razionali e coerente con le evidenze istruttorie, tutte le questioni riproposte da [OSCURATO:PERSONA] con i motivi di ricorso e con la successiva memoria; che la Corte di appello ha ribadito, in primo luogo, la correttezza dell'individuazione nell'odierno ricorrente del soggetto che, la sera del 2 agosto 2017, tentò di impossessarsi, dopo avere smontato il finestrino di una [OSCURATO:PERSONA], degli oggetti contenuti all'interno del veicolo, operata grazie al riconoscimento effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA] ed a quanto visivamente notato dalla p.g., intervenuta su segnalazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; che i giudici di merito, in proposito, hanno dato conto dell'esito, negativo, del più recente riconoscimento operato da [OSCURATO:PERSONA] e spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni (cfr. pagg. 1-3 della sentenza impugnata), perché tale circostanza non incrini la solidità del quadro probatorio; che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si pone in un'ottica confutativa, in quanto tale non idonea ad individuare specifici profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata; che ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto concerne la qualificazione giuridica della condotta, che la Corte di appello ha ritenuto, oltre che connotata da idoneità ed univocità, propedeutica alla consumazione di un furto, preclusa dal provvidenziale intervento di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di considerazioni (cfr. pag. 3) razionalmente e giuridicamente ineccepibili, anche nella parte in cui analizzano il diverso comportamento tenuto dall'imputato nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale, prima, ed in occasione dello smontaggio del finestrino dell'autovettura, poi; che manifestamente infondato si palesa, del pari, il motivo vedente sul requisito psicologico del delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avendo i giudici di merito chiarito (cfr. pagg. 4-5) che il pregresso, forzato allontanamento di Pellicane dai locali in cui egli era tenuto, ad un determinato orario, a rientrare non gli ha in alcun modo impedito di portarsi nuovamente in quel luogo, dal quale egli non avrebbe potuto legittimamente allontanarsi, onde non può dubitarsi dell'arbitrarietà della condotta da lui posta in essere e dell'esigibilità di quella doverosa e, in concreto, omessa; rilevato, da ultimo, con riferimento alla sopravvenuta modifica del regime di procedibilità del furto, operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150,11'originaria inammissibilità del ricorso per cassazione discende l'irrilevanza della novella intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità, secondo quanto stabilito, in termini generali da Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, nonché, con specifico riguardo alla disposizione evocata dal ricorrente,<Sez. 4, n. 4183 del 10/01/2023, Tonsig, non massimata); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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