CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 22224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, provvedendo sul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ha escluso che la trasmissione di cc!. rom e di altri supporti contenenti dati digitali indicata in sede di reclamo, potesse rientrare fra la corrispondenza del detenuto la cui ricezione è ammessa previo visto di controllo, disponendo altresì la non operatività di tale visto nel caso di trasmissione di detti supporti informatici intercorrente con il difensore relativa agli atti giudiziari talmente voluminosi da non potere essere consultati in cartaceo. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 15 e 34 Cost., 616 quarto comma cod. pen. e 18-ter Ord. pen. Deduce che l'art. 616, quarto comma, cod. pen., richiamato dall'ultimo paragrafo dell'art. 18.1. della circolare DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, nel definire la "corrispondenza", contempla anche quella informatica e telematica e che nessun'altra disposizione contiene indicazioni di segno contrario, sicché la decisione impugnata, negando l'inclusione di detta corrispondenza fra quella che può essere consentita previo visto di controllo, ha introdotto una non prevista limitazione in materia di esercizio di un diritto garantito dall'art. 15 Cost. Rileva, inoltre, che il provvedimento è incorso nella violazione delle disposizioni costituzionali ove ha limitato la trasmissione di supporti informatici nel caso della corrispondenza con il difensore, facendo riferimento al vago criterio della voluminosità o meno degli atti processuali contemplato dall'art. 16.4. della circolare del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, cioè a un genere di limitazioni non ammesse dagli artt. 103, comma 6, cod. proc. pen e 35 disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come rilevato nelle articolate e puntuali conclusioni depositate dal Procuratore generale, il provvedimento impugnato, confrontandosi con tutta la specifica disciplina dettata in materia e applicabile sia alla generalità dei detenuti (art. 18 Ord. pen), sia a quelli sottoposti a regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (art. 38 reg. esec. Ord pen. e Circolare DAP n. 3676/6126, oltre che regolamenti interni), ha escluso correttamente che fra la corrispondenza che il detenuto ha diritto di intrattenere, avente natura epistolare, telegrafica e telefonica, possa farsi rientrare anche quella telematica e informatica menzionata per ben altre finalità dall'art. 616, cod. pen. I riferimenti nel ricorso all'art. 18.1 della citata circolare non possono smentire tale lettura, richiamandosi una disposizione puramente descrittiva, senza che risulti smentita la nozione di corrispondenza ai fini di cui trattasi asseverata nella stessa circolare ove ci si riferisce a mezzi di comunicazioni fra le persone con carattere attuale non parificabili alla trasmissione di [OSCURATO:PERSONA].Il percorso seguito dal provvedimento si pone in linea con quanto affermato nella sentenza Sez. 1, n. 1901 del 30/09/2020, dep. 2021, laddove questa Corte ha ad altri fini rilevato che il compact-disk costituisce un supporto informatico che può contenere dati elettronici e che in quanto tale non può in sé equipararsi ai suindicati strumenti di comunicazione fra le persone. Dall'esame delle altre sentenze richiamate nel ricorso, Sez. 1 n. 6786 del 2019 e Sez. 1 n. 22226 del 2021, non risulta che esse abbiano affermato i principi citati dalla difesa. L'uso dei supporti informatici per motivi di studio e la trasmissione degli atti giudiziari da parte del difensore, trovano una considerazione e un'apposita regolamentazione estranea al tema della trasmissione della corrispondenza quale forma di comunicazione fra le persone. Alcuna limitazione del diritto alla difesa è comunque riscontrabile nelle disposizioni impartite quanto agli atti giudiziari, posto che il detenuto può ricevere dal difensore tali atti in cartaceo e si prevede semplicemente la possibilità di agevolare la consultazione nel caso di documenti troppi voluminosi, attraverso una loro ricezione in supporto informatico esclusa dal visto di controllo. 3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]