CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 05365/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 203/2026 CC - 22/01/2026 R.G.N. 18683/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5365/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, da svolgere all'estero o in Italia, per l'espiazione di una pena residua pari a mesi due e giorni ventisei di reclusione, e gli ha concesso la detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata. Il Tribunale ha ritenuto non concedibile la misura dell'affidamento in prova da svolgere all'estero perché la breve durata della pena da espiare rende probabile la mancata accettazione da parte dello Stato richiesto, e ha ritenuto non concedibile l'analoga misura da svolgere in Italia perché il condannato non ha indicato alcuna attività lavorativa o di volontariato da svolgere nel territorio, mentre la breve durata della pena impedisce una efficace attivazione dell'UEPE nel reperimento di un'attività gratuita che possa riempire di contenuti rieducativi la misura stessa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e la carenza della motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di affidamento in prova. Il Tribunale ha omesso di tenere conto della condotta successiva al reato, in particolare dell'avere il ricorrente adempiuto all'obbligo risarcitorio previsto nella sentenza di condanna, dimostrando così l'avvio di un serio percorso rieducativo, che doveva indurre alla concessione della misura alternativa richiesta. Il Tribunale l'ha respinta solo per la mancata indicazione di un'attività lavorativa o di volontariato da svolgere nel territorio italiano, ma egli svolge già un lavoro, in Germania ove risiede. Il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto, anche al fine di concedere la misura alternativa all'estero, come richiesto. Quest'ultima istanza, inoltre, è stata rigettata solo affermando che la brevità della pena da espiare, in quanto inferiore a sei mesi di reclusione, rende probabile il rifiuto da parte dello Stato estero, se richiesto, ma la sussistenza di motivi per il rifiuto può e deve essere valutata esclusivamente dallo Stato richiesto, e non può il Tribunale di sorveglianza effettuare tale valutazione, oltre tutto in chiave solo prognostica, al fine di respingere l'istanza nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa italiana. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e la carenza della motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di concessione della detenzione domiciliare all'estero. Il ricorrente, in via subordinata, aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare in Germania, presso la sua residenza, come consentito dalla decisione quadro 2009/829/GAI. Il Tribunale non ha motivato in merito all'accoglibilità di tale richiesta, benché la giurisprudenza di legittimità la ritenga ammissibile, ed ha concesso la detenzione domiciliare indicando, come luogo di detenzione, il residence di attuale dimora del ricorrente, senza valutare il possesso della residenza e di un lavoro all'estero, e senza considerare che l'obbligatorio trattenimento in Italia potrebbe provocargli gravi danni e la perdita del posto di lavoro. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, non essendo motivata la prognosi di rifiuto dell'esecuzione della misura alternativa da parte dello Stato estero. 4. In data 03 settembre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria, con cui ribadisce i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso è fondato, e deve essere accolto. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto dell'evoluzione positiva del condannato, riportando le note favorevoli riferite dal ricorrente stesso senza contestarne la fondatezza, ha respinto l'istanza di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi all'estero, segnatamente in Germania ove il ricorrente risiede, per la sola considerazione che «l'entità della pena espianda, inferiore ai mesi 6 di reclusione, renda probabile la mancata accettazione della stessa da parte dello Stato estero a norma del d.lgs. 38/2016». 1.2. Il d.lgs. n. 38/2016 ha dato attuazione alla decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio Europeo, del 27 novembre 2008, volta ad estendere tra gli Stati dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale. E' stato così completato, nel diritto interno italiano, il processo di conformazione al sistema europeo di rafforzata cooperazione in materia giudiziaria, che aveva già interessato le discipline del mandato di arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati, del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nel territorio dell'Unione, e del reciproco riconoscimento delle decisioni relative a misure alternative alla detenzione cautelare; analoghi provvedimenti risultano essere stato adottati dalla Germania, al fine di conformarsi alla decisione quadro 2008/947/GAI. La decisione quadro, nel preambolo, esplicita gli obiettivi perseguiti, in particolare quello di garantire l'esecuzione di misure di sospensione o liberazione condizionale della pena, o di sanzioni sostitutive di questa, irrogate dall'Autorità giudiziaria di uno dei Paesi membri, nel luogo di residenza della persona condannata, situato in Paese membro diverso, allo scopo di favorirne il reinserimento sociale, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici, culturali con il luogo dove è posto il suo centro di interessi, la sua attività lavorativa, il suo nucleo familiare. Questa Corte ha più volte illustrato le caratteristiche e i limiti di questa disciplina, individuando i criteri generali che delimitano la categoria degli istituti dei quali può senza dubbio essere richiesta l'esecuzione in un Paese diverso, membro dell'Unione, ed ha costantemente ritenuto, per quanto qui rileva, che la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale rientri tra tali istituti, trattandosi di una sanzione sostitutiva della detenzione, ricompresa quindi nelle ipotesi di cui all'art. 2 del decreto legislativo e della decisione quadro, avente una esplicita finalità rieducativa, e le cui limitazioni sono compatibili con quelle elencate all'art. 4 dei predetti testi normativi (Sez. 1, n. 23720 del 20/06/2025, Rv. 288282; Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Rv. 283366; Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018, dep. 2019, Rv. 275807). 1.3. L'ordinanza impugnata non ha negato la astratta concedibilità di detta misura alternativa alla detenzione, da eseguirsi all'estero, ma ha respinto la richiesta del ricorrente sulla base del disposto dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 38/2016. Tale norma stabilisce che «La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi»: essa si conforma al punto 18 della decisione quadro, secondo cui deve essere riconosciuta allo Stato di esecuzione la facoltà di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l'esecuzione della sanzione sostitutiva che preveda un lavoro o una prestazione socialmente utile, qualora essi «siano in linea di principio espletati in un arco di tempo inferiore a sei mesi». La subordinazione della eseguibilità della misura alternativa alla detenzione nello Stato estero ad una sua durata non inferiore a sei mesi non costituisce, pertanto, un vincolo obbligatorio e insuperabile, dal momento che la decisione quadro stabilisce solo che allo Stato richiesto deve essere consentito di rifiutare il riconoscimento della sentenza, se relativa ad una sanzione sostitutiva di durata inferiore. L'ordinanza stessa riconosce la mera facoltatività del rifiuto, avendo affermato che la mancata accettazione della richiesta da parte Stato estero è solo «probabile». La valutazione circa l'accoglimento o meno della richiesta di esecuzione della sanzione sostitutiva, pertanto, deve essere effettuata dallo Stato estero richiesto, che può scegliere di avvalersi o meno del diritto al rifiuto per la breve durata della stessa; tale valutazione non può essere compiuta, in chiave meramente prognostica, dallo Stato richiedente, o quanto meno l'astratta probabilità di un rifiuto non può giustificare il diniego della concessione della misura alternativa, da parte del Tribunale di sorveglianza. La motivazione del rigetto della richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi in Germania, fondata solo sul «probabile» rifiuto da parte dello Stato estero, è pertanto illegittima e manifestamente illogica, non costituendo tale mera probabilità una causa di diniego del beneficio. 2. La motivazione dell'ordinanza impugnata è illogica anche nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da svolgersi in Italia per non avere il ricorrente indicato di avere reperito la disponibilità di un'attività lavorativa o di volontariato praticabile nel territorio di Pistoia, valutando tale circostanza in termini negativi perché il ricorrente «non pare essersi impegnato su tal fronte». Il Tribunale non sembra avere tenuto conto dell'originaria indicazione di una disponibilità lavorativa, apparentemente venuta meno per un fatto non imputabile al ricorrente, indicazione che appare contrastare la valutazione di una carenza di impegno nella ricerca di un lavoro, e non ha tenuto conto della proposizione, in via principale, della richiesta di esecuzione della misura alternativa all'estero. La motivazione, poi, è contraddittoria in quanto l'ordinanza stessa dà atto che il ricorrente non è supportato dall'UEPE nella individuazione di un'attività gratuita, perché la brevità della durata della misura da espiare costituirebbe un ostacolo all'attivazione di tale ente, ma non ha valutato se e in che termini tale mancata attivazione dell'UEPE possa incidere sulla capacità del ricorrente di reperire un'attività di volontariato ritenuta idonea. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione della sua richiesta di eseguire all'estero la misura della detenzione domiciliare concessa dal Tribunale di sorveglianza. Tale richiesta, però, non è accoglibile, perché detta misura non rientra tra quelle alle quali è applicabile la decisione quadro 2008/947/GAI e la normativa del d.lgs. n. 38/2016: tali norme, come detto, stabiliscono in linea generale le caratteristiche degli istituti a cui è applicabile la procedura di riconoscimento reciproco, ed appare evidente che essi non comprendono misure del tutto privative della libertà personale. Questa Corte ha, infatti, stabilito che «La misura alternativa della detenzione domiciliare non può essere eseguita in altro Stato, membro dell'Unione europea, in cui il condannato ha la residenza, poiché, non facendo cessare lo stato detentivo di quest'ultimo, non rientra nell'ambito di applicazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 23 ottobre 2019» (Sez. 1, n. 20771 del 04/03/2022, Rv. 283366, cit.). E' errato il richiamo, da parte del ricorrente, alla decisione quadro 2009/829/GAI e al d.lgs. n. 36/2016 relativo alla sua attuazione, perché essi riguardano il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e in essi è prevista la riconoscibilità di misure che stabiliscono un obbligo di permanenza domiciliare, che invece non sono comprese nell'elenco degli istituti ammessi dalla decisione quadro 2008/947/GAI e dal d.lgs. n. 38/2016, qui applicabili, dovendo essere eseguita non una misura cautelare, ma una sentenza definitiva. L'impossibilità di accoglimento dell'istanza rende irrilevante l'omessa motivazione dell'ordinanza, sul punto, non potendo in ogni caso essere assunta una decisione diversa. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto con riferimento alla valutazione della concedibilità della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, da svolgere all'estero o in Italia, e rigettato nel resto. L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]