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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1979

Cassazione n. 21658/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1979 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva parzialmente il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del 12.7.2019, con cui era stata respinta la domanda del detenuto di concessione della liberazione anticipata per i semestri dal 2.4.2012 al 2.14.2018; in particolare, il provvedimento di rigetto del beneficio invocato veniva confermato con riguardo al periodo dal 2.4.2012 al 2.10.2015.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Persechino, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.125 cod. proc. pen. 4 -bis e 54

I. n. 354/1975". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

E in vero, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici di sorta, spiegato le ragioni della propria decisione (cfr. pag. 2).

A fronte di ciò, le doglianze formulate in ricorso riproducono profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici dal giudice di merito e, in ogni caso, si risolvono, sostanzialmente, in censure in fatto, che non possono essere prese in considerazione nel presente scrutinio di legittimità, perché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle emergenze procedimentali estranee al sindacato di questa Corte.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente 31ma [OSCURATO:PERSONA] enzo Siani ‘• Qat, ( Qee/v., Q.A'"/ I [OSCURATO:PERSONA] .LE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1979 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva parzialmente il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del 12.7.2019, con cui era stata respinta la domanda del detenuto di concessione della liberazione anticipata per i semestri dal 2.4.2012 al 2.14.2018; in particolare, il provvedimento di rigetto del beneficio invocato veniva confermato con riguardo al periodo dal 2.4.2012 al 2.10.2015. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Persechino, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.125 cod. proc. pen. 4 -bis e 54 I. n. 354/1975". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. E in vero, l'ordinanza impugnata ha, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici di sorta, spiegato le ragioni della propria decisione (cfr. pag. 2). A fronte di ciò, le doglianze formulate in ricorso riproducono profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico - giuridici dal giudice di merito e, in ogni caso, si risolvono, sostanzialmente, in censure in fatto, che non possono essere prese in considerazione nel presente scrutinio di legittimità, perché volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle emergenze procedimentali estranee al sindacato di questa Corte. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente 31ma [OSCURATO:PERSONA] enzo Siani ‘• Qat, ( Qee/v., Q.A'"/ I [OSCURATO:PERSONA] .LE
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