CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATALLAH [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Oi30/RG. 35814 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per i reati di cui agli artt. 582-585 , 337 e 635, comma 2, cod. pen. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. La Corte di appello — ricostruita la vicenda sub iudice , anche attraverso un congruo richiamo alla sentenza di primo grado (doppia conforme) - ha correttamente sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo delle lesioni personali( cfr pagg. 2 e ss, nonché pag.4 della sentenza impugnata per una puntuale ricostruzione in fatto della vicenda e per la efficace esposizione delle ragioni logico - giuridiche in base alle quali le lesioni ( frattura della mandibola) riportate dal cittadino cinese dovevano causalmente ascriversi esclusivamente alla condotta aggressiva posta in essere dal ricorrente che — si legge in sentenza- aveva peraltro ammesso di avere sferrato un vigoroso pugno in pieno volto alla persona offesa, facendola cadere e perdere i sensi, mentre l'intervento aggressivo da parte del coimputato era successivo al danno già cagionato). Anche in punto pena (i.e. mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), la sentenza impugnata è scevra da vulnus motivazioni ed errori di diritto ( cfr pag.4 della sentenza là dove si dà atto della negativa personalità dell'imputato, anche ad onta dello stato di detenzione dello stesso per effetto del certificato di cumulo delle pene del 27 giungo 2025). Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M