CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 25430/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14371-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 340/2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 208/2013; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.14371/2019 Cron. Rep. Ud.13/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’attuale intimato, dirigente medico presso l’Azienda U.S.L. TA, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiederne la condanna al pagamento delle differenze retributive asseritamente dovute per l’espletamento delle mansioni superiori di primario di anestesia e rianimazione presso il P.O. di Manduria per il periodo successivo ai sei o in subordine ai dodici mesi dalla cessazione del rapporto, in data 1° marzo 2005,del titolare dr. Chimienti; 2. radicatosi il contraddittorio, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, rigettò la domanda, ma la Corte tarantina, ribaltando tale decisione, riconobbe al lavoratore il diritto alla retribuzione del II livello dirigenziale (al netto della già percepita indennità di cui all’art. 18, comma 7, del c.c.n.l. del 18.6.2000) a decorrere dal dodicesimo mese successivo al 1° marzo 2005; 3. contro la sentenza della Corte territoriale l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; il lavoratore è rimasto intimato. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 (artt. 15, 15-bis e 15-ter), del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (artt. 19-24), del c.c.n.l. dell’area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale 8.6.2000 (art. 18) e dell’art. 2103 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;il dr. D’Abramo aveva svolto funzioni di direttore f.f. della struttura complessa percependo regolarmente l’indennità di sostituzione prevista dall’art. 18 c.c.n.l. 2000, sicché null’altro spettava non potendo , nell’ambito della dirigenza medica, trovare applicazione l’art. 2103 cod. civ.; 2. con il secondo mezzo lamenta motivazione “ mancante o apparente” ( ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; la sentenza impugnata richiamava incongruamente Cass. n. 27121/2017,la cui decisione si limitava ad affermare che il trattamento retributivo dei dirigenti medici è fissato dalla contrattazione collettiva che prevede, all’art. 18 cit., solo la corresponsione di una indennità di sostituzione; 3. con la terza critica si deduce (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 comma 36 della legge 23.12.1994 n. 724, avendo la Corte di merito applicato erroneamente il cumulo di rivalutazione e interessi; 4. il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti; 4.1 occorre precisare che l’intimato assunse l’incarico di primario di anestesia e rianimazione presso il P.O. di Manduria in data 1° marzo 2005, in sostituzione di altro collega andato in quiescenza, e lo mantenne fino al 30.11.2008; l’art. 18 del c.c.n.l. dell’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale 8.6.2000 consente tali nomine temporanee in sostituzione, solo per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di nomina di un nuovo titolare, tempo ivi indicatoin «sei mesi, prorogabili fino a dodici» (comma 4); il medesimo art. 18, al comma 7, precisa che: i) «Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico delladirigenza sanitaria»; ii) «Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi»; iii) «Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile» secondogli importi ivi determinati; nel caso qui in esame, l’[OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto la sola «indennità mensile» per tutto il pluriennale periodo di sostituzione, mentre il dirigente ha chiesto –e ottenuto dai giudici del merito – il trattamento economico previsto per l’incarico effettivamente espletato per tutto il periodo successivo ai 12 mesi di durata massima della sostituzione stabilita nella citata disposizione del c.c.n.l.; l’Azienda ricorrente contesta la decisione della C orte d’appello rilevando, da un lato, che l’art. 18 del c.c.n.l. in nessuna parte prevede che il trattamento economico del sostituto dirigente debba aumentare dopo il primo anno di svolgimento dell’incarico; dall’altro lato, che dalle disposizioni di legge che si assumono violate si ricava il principio del carattere omnicomprensivo del trattamento economico dei dirigenti,come determinato dalla contrattazione collettiva; 4.2la critica dell’Azienda è fondata; la questione di diritto rilevante ai fini della decisione è stata più volte affrontata da questa Corte e, negli anni più recenti, si è consolidato l’orientamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. L, n. 25415/2023) nel senso indicato dalla ricorrente ed espresso nella seguente massima: «la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.» (così Cass. n. 21565/2018, che cita, quali precedenti conformi, Cass. nn. 6299/2015; 15577/2015, 584/2016, 9879/2017; successivamente, nello stesso senso, Cass. nn. 10440/2023; 4983/2022; 33136/2019; 7863/2019; 30913/2018); né vale richiamare, come fa la C orte di merito, la diversa interpretazione (a suo tempo avallata in una sentenza di questa Corte: Cass. n. 13809/2015, rimasta isolata) secondo cui, una volta decorsi i dodici mesi di durata massima, la sostituzione sarebbe «“al di fuori” della previsione di cui all’art. 18, commi 4 e 7, c.c.n.l.» e dovrebbe riprendere pieno vigore il principio della «necessaria corrispondenza tra le funzioni svolte e la retribuzione percepita»; infatti, l’argomento non è idoneo a superare il rilievo che, con l’art. 18, comma 7, del c.c.n.l., le parti sociali hanno individuato come congrua retribuzione per il sostituto dirigente la sua normale retribuzione integrata dall’indennità mensile come ivi determinata; se tale congruità vale per il primo anno (rectius: per i primi dieci mesi dopo i due mesi in cui «non è corrisposto alcun emolumento»), non si vede per quale motivo l’indennità non dovrebbe essere congrua anche per l’ulteriore successiva durata dell’incarico; certamente, la durata ultrannuale dell’incarico provvisorio viola la previsione del c.c.n.l., ma la mancata tempestiva conclusione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], della procedura per la nomina del titolare non può essere considerata un inadempimento contrattuale nei confronti del sostituto dirigente prorogato, quanto piuttosto la violazione di un dovere della pubblica amministrazione nei confronti di tutti i potenziali aspiranti a quell’incarico; e se è vero che nella proroga sine die dell’incarico provvisorio, retribuito solo con l’indennità mensile, si annida il pericolo di un abuso nei confronti del dirigente (gravato da una responsabilità alla quale ordinariamente sarebbe correlato un compenso superiore), ancor più evidente sarebbe il pericolo di abuso, nei confronti di tutti gli altri aspiranti, nel caso in cui il conferimento dell’incarico provvisorio prorogato oltre l’anno venisse normalizzato sul piano retributivo, aggirando le norme imperative che, anche nell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, prescrivono adeguate procedura competitive per la scelta del dirigente titolare; 4.3 ne consegue che l’impugnata sentenza dev’essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con reiezione dell’originario ricorso del dirigente medico; 5. restano assorbiti il secondo motivo, col quale ci si duole della motivazione apparente e lacunosa adottata d a i giudici di secondo grado, e il terzo, con cui si lamenta l’erronea applicazione del cumulo di interessi e rivalutazione in contrasto con l’art. 22 comma 36 della legge n. 724/94: la riscontrata fondatezza del primo motivo è sufficiente, infatti,per l’ accoglimento del ricorso rende ndo superfluo l’esame dei rimanenti; 6. l’esito difforme dei due gradi di giudizio di merito, derivante dalla particolare problematicità della vicenda, che in passato ha dato luogo a precedenti contrastanti anche presso questa Corte, consiglia la compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado; mentre quelle del presente giudizio di legittimità (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore; compensa le spese dei gradi di merito e condanna il controricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida