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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14161/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 31 marzo 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Piacenza per il reato di tentato furto aggravato in concorso di cui agli artt.110, 56, 624 bis, 61 comma n. 5, cod. pen. -Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di penale responsabilità del ricorrente è generico perché fondato su argomenti che ripmpongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - il motivo è altresì versato in fatto non essendo consentito dalla legge, in sede di legittimità, contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in ogni caso, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 1 e 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 31 marzo 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Piacenza per il reato di tentato furto aggravato in concorso di cui agli artt.110, 56, 624 bis, 61 comma n. 5, cod. pen. -Considerato che il primo e unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di penale responsabilità del ricorrente è generico perché fondato su argomenti che ripmpongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - il motivo è altresì versato in fatto non essendo consentito dalla legge, in sede di legittimità, contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in ogni caso, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 1 e 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 14161/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris