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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07945/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte in ordine alla indeterminatezza dell'imputazione sono manifestamente infondate, atteso che emerge chiaramente che è contestata la detenzione a fini di spaccio di quantità imprecisate di eroina; considerato che il secondo motivo, concernente la mancata indicazione del nominativo del ricorrente nel dispositivo, trascura di considerare che nel dispositivo è scritto che si conferma nel resto la sentenza impugnata, così facendosi riferimento proprio al ricorrente, per il quale la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte in ordine alla indeterminatezza dell'imputazione sono manifestamente infondate, atteso che emerge chiaramente che è contestata la detenzione a fini di spaccio di quantità imprecisate di eroina; considerato che il secondo motivo, concernente la mancata indicazione del nominativo del ricorrente nel dispositivo, trascura di considerare che nel dispositivo è scritto che si conferma nel resto la sentenza impugnata, così facendosi riferimento proprio al ricorrente, per il quale la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0
Sentenza Cassazione n. 07945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris