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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 32533/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 27 settembre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 15 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.500 di multa, perché ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto commesso in Sicignano degli Alburni il 19 gennaio 2017.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, articolandosi le censure difensive nella sostanziale proposta di una differente lettura della valenza probatoria delle fonti dimostrative acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità, avendo la Corte di appello rimarcato, con considerazioni pertinenti, la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta (pag. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 5-6), nella quale è stata sottolineata la non abitualità della condotta illecita, ragionevolmente desunta dalle descritte modalità del fatto, oltre che dai precedenti specifici annoverati da Coschignano.

Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato c:onfronto con la motivazione non irrazionale della sentenza gravata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 27 settembre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 15 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.500 di multa, perché ritenuto colpevole dei reati di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto commesso in Sicignano degli Alburni il 19 gennaio 2017. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza, è manifestamente infondato, articolandosi le censure difensive nella sostanziale proposta di una differente lettura della valenza probatoria delle fonti dimostrative acquisite, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità, avendo la Corte di appello rimarcato, con considerazioni pertinenti, la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta (pag. 4-5 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 5-6), nella quale è stata sottolineata la non abitualità della condotta illecita, ragionevolmente desunta dalle descritte modalità del fatto, oltre che dai precedenti specifici annoverati da Coschignano. Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato c:onfronto con la motivazione non irrazionale della sentenza gravata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 32533/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris