Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 207/2007
ECLI:EU:C:2019:426
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0281
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. [OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 16 maggio 2019 (
1
)
Causa C‑281/18 P
[OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Revoca della decisione iniziale della commissione di ricorso che ha parzialmente respinto la domanda di annullamento del marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA]»
1.
La presente impugnazione verte, in sostanza, sulla determinazione della base giuridica che consente alle commissioni di ricorso dell’EUIPO di revocare le proprie decisioni.
2.
La controversia è sorta allorché la Asociación repowermap.org (in prosieguo: la «repowermap») ha tentato di ottenere l’annullamento di un marchio dell’Unione europea («[OSCURATO:PERSONA]») di cui era titolare un’altra impresa (la [OSCURATO:PERSONA] AG) per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione.
3.
In esito al procedimento amministrativo, la Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione dell’8 febbraio 2016, ha parzialmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio (
2
). Dopo che tale decisione era stata impugnata dalla repowermap dinanzi al Tribunale (
3
), la medesima commissione di ricorso l’ha revocata (il 3 agosto 2016), ritenendola insufficientemente motivata.
4.
[OSCURATO:PERSONA] AG ha quindi proposto un ricorso avverso la decisione del 3 agosto 2016 dinanzi al Tribunale, che l’ha respinto con sentenza del 21 febbraio 2018, contro la quale è diretta l’impugnazione.
I.
Contesto normativo. Regolamento (CE) n. 207/2009 (
4
)
5.
Alla controversia è applicabile ratione temporis il regolamento n. 207/2009, nella sua prima versione, modificato nel 2015 (
5
) e successivamente sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 (
6
).
6.
L’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 così dispone:
«1. Qualora l’[OSCURATO:PERSONA] effettui un’iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore procedurale evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l’iscrizione o l’atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l’errore non era evidente alla parte.
2. La cancellazione dell’iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d’ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall’organo che ha effettuato l’iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro sei mesi dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.
3. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 né la possibilità che, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e gli errori manifesti nelle decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché gli errori imputabili all’[OSCURATO:PERSONA] nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione».
7.
L’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 prevede quanto segue:
«In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento, nel regolamento d’esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri».
II.
Fatti
A.
Procedimento dinanzi all’EUIPO
8.
[OSCURATO:PERSONA] AG è titolare del marchio denominativo dell’Unione «[OSCURATO:PERSONA]», registrato per prodotti e servizi delle classi 4, 9, 37, 39, 40 e 42 dell’Accordo di Nizza (
7
). Tali categorie di prodotti e servizi comprendono o implicano, tra l’altro, l’energia elettrica, la sua produzione nonché altri aspetti tecnici.
9.
Il 3 giugno 2013 la repowermap chiedeva che fosse dichiarata la nullità del marchio [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che si trattava di un segno descrittivo e privo di carattere distintivo per tutti i prodotti e servizi per i quali era stato registrato (
8
).
10.
Con decisione del 9 luglio 2014, la divisione di annullamento dell’EUIPO:
–
accoglieva parzialmente la domanda di dichiarazione di nullità in relazione ad alcuni prodotti e servizi rientranti nelle classi 37 (
9
) e 42 (
10
);
–
respingeva detta domanda in relazione a tutti gli altri prodotti e servizi;
–
per quanto riguarda il carattere distintivo del segno, rilevava che la repowermap non aveva dimostrato che il termine [OSCURATO:PERSONA] fosse comunemente in uso nel commercio per indicare i prodotti e servizi rimanenti, di modo che vi era luogo a considerarlo come marchio.
11.
La repowermap impugnava la decisione della divisione di annullamento dinanzi alla commissione di ricorso, la quale respingeva il ricorso con decisione dell’8 febbraio 2016. Secondo la divisione di annullamento, il segno non era descrittivo e la repowermap non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che esso fosse di uso comune per i beni e i servizi controversi.
12.
Il 26 aprile 2016 la repowermap adiva il Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’8 febbraio 2016 (causa T‑188/16).
13.
Nelle more del procedimento T‑188/16 dinanzi al Tribunale, il 3 agosto 2016 (
11
), la commissione di ricorso decideva di revocare la decisione dell’8 febbraio 2016. Essa giustificava detta revoca adducendo l’«insufficienza di motivazione [della decisione dell’8 febbraio 2016]» in relazione ai prodotti e servizi, insufficienza che costituiva «un errore evidente di procedura ai sensi dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009». Annunciava inoltre che avrebbe tempestivamente adottato una nuova decisione (
12
), cosa che faceva il 26 settembre 2016 (
13
).
B.
Sentenza impugnata
14.
Con ricorso del 10 ottobre 2016 la [OSCURATO:PERSONA] AG impugnava dinanzi al Tribunale la decisione della commissione di ricorso del 3 agosto 2016, deducendo quattro motivi di nullità: i) l’assenza di base giuridica; ii) l’incompetenza della commissione di ricorso a revocare le proprie decisioni; iii) la violazione dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO nonché dei principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di autorità della cosa giudicata, nonché iv) un difetto di motivazione.
15.
Per quanto qui rileva, osservo che la [OSCURATO:PERSONA] AG ha sostenuto quanto segue nel suo ricorso dinanzi al Tribunale:
–
la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 in quanto il difetto di motivazione non costituirebbe un errore procedurale, bensì un errore di diritto sostanziale (
14
);
–
ai sensi della parte A, sezione 6, punto 1.3.1, delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO, non è possibile revocare una decisione che sia stata impugnata dinanzi a una commissione di ricorso. Tale principio dovrebbe applicarsi, per analogia, alle decisioni delle commissioni di ricorso impugnate dinanzi al Tribunale;
–
il fatto che un qualsiasi organo dell’EUIPO possa liberamente modificare l’oggetto della controversia in procedimenti in corso sarebbe contrario ai principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di autorità della cosa giudicata.
16.
Con sentenza del 21 febbraio 2018 (
15
) il Tribunale ha respinto i quattro motivi di nullità e, pertanto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] AG.
17.
Il Tribunale ha accolto la tesi secondo cui l’insufficienza di motivazione non può essere considerata un errore procedurale. Esso ha dedotto da una sentenza precedente (
16
) che «la motivazione di una decisione incide sulla sostanza stessa di tale decisione e che un difetto di motivazione non può essere considerato come errore procedurale ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009». Pertanto, la commissione di ricorso «non poteva fondare la decisione impugnata sull’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009» (
17
).
18.
Ciò posto, il Tribunale ha dichiarato che «le commissioni di ricorso possono, in linea di principio, fondarsi sul principio generale di diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo» (
18
). A suo giudizio, l’esistenza di una disposizione specifica (l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009) non ostava all’applicazione di detto principio, indipendentemente da tale disposizione.
19.
Per avvalorare tale affermazione, esso ha nuovamente richiamato due proprie sentenze precedenti (
19
), dalle quali ha dedotto che, «anche quando il legislatore ha disciplinato la procedura di ritiro degli atti di un’istituzione, tale istituzione può comunque revocare un atto sulla base del principio generale di diritto che autorizza il ritiro di atti amministrativi illegittimi, purché siano rispettate determinate condizioni [l’osservanza di un termine ragionevole e del legittimo affidamento del beneficiario]» (
20
).
20.
Secondo il Tribunale, la nozione di «errore procedurale evidente» non è definita in nessuno dei regolamenti ai quali fa riferimento l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e quest’ultima disposizione «non è scevr[a] da ambiguità e, pertanto, non è sufficientemente chiar[a] per escludere l’applicazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009» (
21
).
21.
Il Tribunale ha quindi incentrato la sua analisi sulle condizioni di applicazione del principio generale di diritto sopra menzionato, concludendo (
22
) che:
–
la decisione impugnata (di revoca) era stata adottata entro un termine ragionevole, poco meno di sei mesi dopo quella dell’8 febbraio 2016;
–
la [OSCURATO:PERSONA] AG non poteva far valere il legittimo affidamento, in quanto la repowermap aveva impugnato la decisione dell’8 febbraio 2016 (
23
).
22.
Il Tribunale ha escluso che il principio del ritiro sia in contrasto con i principi della buona amministrazione, della certezza del diritto e dell’autorità della cosa giudicata. Da un lato, è legittimo e nell’interesse di una sana gestione amministrativa che gli errori e le omissioni da cui una decisione sia viziata siano rettificati. Dall’altro, poiché il ritiro deve avvenire entro un termine ragionevole, è tutelato il diritto dell’interessato a confidare nella legittimità dell’atto. Infine, alle decisioni delle commissioni di ricorso, che non hanno natura giurisdizionale, bensì amministrativa, non può attribuirsi autorità di cosa giudicata (
24
).
III.
Procedimento dinanzi alla Corte e domande delle parti
23.
[OSCURATO:PERSONA] AG ha depositato il suo ricorso di impugnazione presso la cancelleria della Corte il 24 aprile 2018. L’EUIPO e la repowermap hanno presentato le loro comparse di risposta rispettivamente il 25 luglio e il 17 agosto 2018.
24.
[OSCURATO:PERSONA] AG chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e condannare l’EUIPO alle spese. Quest’ultimo e la repowermap chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.
25.
Il 14 marzo 2019 si è tenuta un’udienza alla quale hanno partecipato la [OSCURATO:PERSONA] AG, l’EUIPO e la repowermap.
IV.
Esame dell’impugnazione
26.
Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] AG abbia dedotto cinque motivi d’impugnazione, la Corte ha invitato l’avvocato generale a concentrare la sua analisi sul secondo e il terzo (
25
), con i quali detta società censura:
–
l’erronea applicazione del principio generale che autorizza il ritiro di un atto amministrativo, in violazione degli articoli 80 e 83 del regolamento n. 207/2009 (secondo motivo); e
–
la violazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009, in quanto l’onere della prova sarebbe stato invertito a detrimento della ricorrente (terzo motivo).
27.
Anche se ciò comporta un’alterazione del consueto metodo di analisi delle impugnazioni, ritengo che, nel caso di specie, possa giovare alla chiarezza esporre in via preliminare, prima di esaminare ciascuno dei due motivi, alcune osservazioni sull’oggetto della discussione.
A.
Osservazioni preliminari
1.
Il principio generale di diritto che autorizza il ritiro degli atti illegittimi nel diritto dell’Unione
28.
Con il termine «ritiro», nel senso più ampio del termine, si indicano due fenomeni giuridicamente distinti, che possono incidere su atti amministrativi dal contenuto favorevole all’interessato:
–
da un lato, la decisione con la quale un’istituzione priva di effetti un proprio atto precedente, non necessariamente illegittimo, in base a considerazioni di opportunità (
26
), e
–
dall’altro, il «riesame d’ufficio» per motivi di legittimità, che viene disposto (subordinatamente al rispetto di talune condizioni) nel caso in cui l’atto precedente sia inficiato da vizi che ne determinano l’illegittimità (
27
).
29.
L’atto di ritiro che viene in rilievo nel presente procedimento corrisponde alla seconda delle due categorie sopra menzionate: si tratta, in realtà, di un
riesame d’ufficio
effettuato unilateralmente da un organismo dell’Unione (una commissione di ricorso) in relazione ad un atto che esso stesso ha emanato e che successivamente ritiene viziato da un errore che ne determina l’illegittimità.
30.
La giurisprudenza iniziale (
28
) della Corte aveva enunciato il principio ora in esame come principio generale comune al diritto amministrativo dei sei Stati membri dell’allora Comunità economica europea. La sua formulazione può essere sintetizzata con i termini della sentenza de Compte/Parlamento: «bisogna riconoscere ad ogni istituzione comunitaria che accerta che un atto da essa appena emanato è viziato da illegittimità il diritto di revocarlo con effetto retroattivo entro un termine ragionevole (…)», anche se «la revoca retroattiva di un atto amministrativo favorevole è generalmente soggetta a condizioni molto rigorose» (
29
).
31.
Successivamente, il principio è stato applicato in settori molto diversi, quali, inter alia, lo Statuto dei funzionari e del personale delle istituzioni dell’Unione (
30
), i contributi del FEAOG (
31
), la fissazione delle quote di produzione dei prodotti siderurgici nel quadro del Trattato CECA (
32
) o la fissazione degli aiuti comunitari nel settore dei semi oleaginosi (
33
).
32.
Non esaminerò ora la questione se tale principio rivesta o meno il
rango costituzionale
acquisito da altri, per esempio i principi della parità di trattamento (
34
) o della certezza del diritto (
35
), con i quali la revoca degli atti definitivi si trova intrinsecamente in tensione. È sufficiente sottolineare che il primo deve essere applicato tentando di conciliare la certezza del diritto (della quale costituisce un riflesso il legittimo affidamento del beneficiario dell’atto apparentemente valido) con il principio di uguaglianza, vale a dire l’interesse dell’Unione al corretto funzionamento delle sue istituzioni e agenzie (
36
).
33.
Esercitando il proprio potere di revoca per motivi di illegittimità, la pubblica autorità sacrifica una parte della certezza giuridica del cittadino nell’interesse generale, il quale richiede un’azione amministrativa giuridicamente esente da vizi. Occorre quindi adottare le necessarie cautele allorché si debba incidere negativamente sulla sfera giuridica di soggetti che hanno precedentemente beneficiato di un atto favorevole della stessa Amministrazione, che ha riconosciuto loro un diritto soggettivo (
37
).
34.
Da quanto precede si evince che il legislatore dell’Unione può modulare l’applicazione del principio della revocabilità degli atti amministrativi illegittimi aventi un contenuto favorevole agli interessati. Pertanto, esso può stabilire i limiti che le istituzioni dell’Unione devono rispettare in tale ambito, soprattutto quando ciò serva a garantire la certezza del diritto. Siffatta limitazione è particolarmente importante nei procedimenti inter partes, in quanto, date le posizioni contrapposte degli interessati, le decisioni di revoca adottate dall’Amministrazione avranno effetti negativi per alcuni e contemporaneamente recheranno vantaggio ad altri, incidendo sulla situazione giuridica di soggetti che avevano già ottenuto una decisione favorevole ai loro interessi.
35.
Ritengo, pertanto, che il legislatore dell’Unione abbia facoltà di stabilire quali tipi di vizio (di merito o formali), e con quale intensità, debbano ricorrere perché possa ammettersi la revoca. In udienza, l’EUIPO e la repowermap hanno negato l’esistenza di tale facoltà, sostenendo l’efficacia illimitata del principio generale della revocabilità degli atti amministrativi illegittimi, in qualunque circostanza.
36.
Tale tesi non mi sembra convincente e di fatto trascura che, anche nell’attuale versione, il riferimento agli errori
evidenti
contenuto nell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 riduce già l’ambito di applicazione di detto principio. Se quest’ultimo avesse un valore assoluto, il legislatore dell’Unione semplicemente non potrebbe limitarne l’applicazione con una norma di diritto derivato, dato che l’illegittimità di un atto non dipende dalla circostanza che il vizio che lo inficia sia manifesto o meno.
2.
L’applicazione del principio al diritto dei marchi dell’Unione
37.
Nel diritto dei marchi dell’Unione europea, la tensione tra la revoca e la certezza del diritto si rispecchia negli articoli 80, paragrafo 1, e 83 del regolamento n. 207/2009.
38.
All’articolo 80, il legislatore ha ritenuto opportuno limitare i casi in cui gli organi dell’EUIPO possono revocare le proprie decisioni: unicamente quando esse risultino «inficiate da un errore procedurale evidente».
39.
Con l’articolo 83 esso ha ammesso che, «[i]n assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento [o in altri regolamenti da questo derivati], l’[OSCURATO:PERSONA] prend[a] in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri».
40.
Anche se tornerò più avanti sull’interpretazione data a questi due articoli nella sentenza impugnata, desidero anticipare che non ravviso alcuna ambiguità nell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Il sintagma «errore procedurale evidente» (
38
) richiede, al pari di qualsiasi espressione giuridica, un’attività di interpretazione, per accertare se si sia verificato un errore evidente (e grave) nell’ambito di un procedimento. Tuttavia, a parte tale operazione ermeneutica, comune ad ogni applicazione di norme giuridiche, non rilevo alcuna ambiguità nella disposizione.
41.
Non mi sembra neppure che tale articolo contenga una «lacuna» giuridica, e non solo perché vale al riguardo l’apotegma inclusio unius, exclusio alterius. A mio avviso, l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 introduce un’esplicita limitazione della facoltà di revoca, che esso riserva agli errori formali escludendo quelli di merito. Se il legislatore avesse voluto estendere a questi ultimi la facoltà di revoca, lo avrebbe certamente indicato. Il giudice dell’Unione si sostituirebbe al legislatore qualora dichiarasse che, di fronte a una disposizione di siffatto tenore, possono ampliarsi le facoltà di revoca al fine di colmare tale presunta lacuna.
3.
La revoca delle decisioni delle commissioni di ricorso
42.
Su un piano teorico, è discutibile che le commissioni di ricorso dispongano della facoltà di revocare le proprie decisioni quando contro queste ultime penda un ricorso dinanzi al Tribunale. Nonostante la loro natura amministrativa, vi è un certo consenso sulla funzione quasi giurisdizionale (
39
) di dette commissioni, in generale, e di quelle dell’EUIPO, in particolare (
40
). Per analogia, si potrebbe applicare loro il medesimo criterio che vale per gli organi giurisdizionali stricto sensu, vale a dire l’impossibilità di revocare d’ufficio le loro sentenze, anche nel caso in cui vi rilevino a posteriori un errore, formale o sostanziale.
43.
In quest’ottica (ripeto, puramente teorica), le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso potrebbero essere annullate unicamente secondo il procedimento ordinario istituito dal legislatore dell’Unione ai fini del riesame degli atti delle sue istituzioni e agenzie, vale a dire attraverso il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, cui fa riferimento l’articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (
41
).
44.
Tuttavia, anche tale questione è lasciata alla libertà di configurazione normativa del legislatore dell’Unione. Nell’ambito del suo margine di potere discrezionale, quest’ultimo può sia vietare sia consentire che le commissioni di ricorso revochino le loro decisioni mentre si trovano sub iudice.
45.
In tale contesto, occorre riconoscere che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, menzionando le decisioni inficiate da un errore procedurale evidente, non distingue tra i diversi organismi dell’EUIPO, uno dei quali è per l’appunto la commissione di ricorso. Né il regolamento di procedura di dette commissioni (
42
) né il regolamento di esecuzione vigente all’epoca dei fatti contengono un’esclusione al riguardo (
43
).
B.
Sul secondo motivo di impugnazione
1.
Argomenti delle parti
46.
[OSCURATO:PERSONA] AG critica il fatto che il Tribunale abbia applicato il principio generale della revocabilità degli atti amministrativi illegittimi per confermare la decisione impugnata. A suo parere, l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 è una lex specialis che autorizza l’EUIPO ad utilizzare i principi generali ammessi in materia negli Stati membri nel caso in cui detto regolamento presenti una lacuna giuridica. Inoltre, detta disposizione consentirebbe soltanto di invocare i principi comuni agli Stati membri, e non i principi generali del diritto dell’Unione.
47.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] AG, l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 non presenta alcuna lacuna giuridica: esso introdurrebbe un’eccezione all’irrevocabilità, mediante la quale conferirebbe all’EUIPO la facoltà di revocare una decisione unicamente quando la stessa sia viziata da un errore procedurale evidente. Se si estendesse tale facoltà ad altri tipi di vizi, l’articolo 80 risulterebbe svuotato di senso, in quanto il legislatore ha voluto piuttosto che essi restassero fuori dal campo di applicazione della deroga.
48.
[OSCURATO:PERSONA] AG censura inoltre il fatto che il Tribunale faccia riferimento a sentenze relative alla revoca di decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato (
44
) o di pratiche collusive tra imprese (
45
), che riguardano norme estranee al regolamento n. 207/2009.
49.
Infine, allega che, sotto il profilo sistematico, l’articolo 61 del regolamento n. 207/2009 prevede unicamente la revoca degli atti da parte degli organi dell’EUIPO le cui decisioni siano state impugnate dinanzi alle commissioni di ricorso nei procedimenti ex parte. Ne deduce che, data l’assenza di una disposizione analoga per il riesame dei casi inter partes, il legislatore abbia voluto che il ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale escludesse la possibilità di revocare d’ufficio la decisione di una commissione di ricorso.
50.
In via principale, l’EUIPO e la repowermap obiettano che tale motivo di impugnazione è irricevibile, in quanto si limita a ripetere gli argomenti svolti in primo grado riguardo all’assenza di una lacuna giuridica nel regolamento n. 207/2009, senza individuare chiaramente l’errore di diritto commesso dal Tribunale.
51.
In subordine, nel merito, l’EUIPO dissente dalla [OSCURATO:PERSONA] AG quanto alla pertinenza delle sentenze concernenti la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] di revocare le proprie decisioni. Tale giurisprudenza sarebbe semplice espressione del principio generale della revocabilità degli atti amministrativi illegittimi che creano diritti soggettivi. Nel caso di specie sarebbero state rispettate le condizioni alle quali deve essere subordinata la revoca (vale a dire, l’osservanza di un termine ragionevole e il legittimo affidamento del beneficiario).
52.
La repowermap sottolinea che nel ricorso di impugnazione non è stato chiarito in quale misura la diversità delle materie (aiuti di Stato/diritto dei marchi) influisca sulle condizioni di applicazione del principio della revocabilità delle decisioni amministrative.
2.
Analisi del motivo di impugnazione
a)
Sulla ricevibilità
53.
Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, «[i] motivi e [gli] argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione».
54.
Se è vero che non si deve cadere in un formalismo eccessivo nell’applicazione di tale regola, tuttavia non si può neppure prescindere da essa. Proprio in materia di marchi dell’Unione, la Corte ha precisato che, se il ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione svolta dal Tribunale, possono essere di nuovo discussi i punti di diritto esaminati in primo grado (
46
).
55.
Atteso che la [OSCURATO:PERSONA] AG lamentava dinanzi al Tribunale una violazione dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009 e il suo motivo di annullamento su questo punto è stato respinto nella sentenza, non vi è nulla di anomalo nel fatto che gli argomenti dedotti in primo grado siano esposti anche in sede di impugnazione, diretti in questa fase processuale contro le correlate considerazioni del Tribunale.
56.
Ciò premesso, non si può ignorare che la [OSCURATO:PERSONA] AG, la quale è tenuta a
precisare gli elementi contestati
della sentenza impugnata, non ha indicato, ai punti da 31 a 41 del suo ricorso di impugnazione, relativi al secondo motivo, i punti o passaggi specifici della sentenza che intende criticare. Pertanto, essa non ha rispettato l’obbligo di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, né la giurisprudenza che lo interpreta, secondo la quale l’impugnazione deve indicare con precisione gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento (
47
).
57.
D’altro lato, in udienza, in risposta a un quesito della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] AG ha precisato che il secondo motivo è diretto contro i punti 65 e 66 della sentenza impugnata. Se ignorasse la tardività di tale precisazione, la Corte potrebbe ammettere il motivo, sulla base di una lettura meno rigorosa della propria giurisprudenza. Infatti, nonostante tutto, le altre parti e la stessa Corte hanno potuto individuare, in particolare nella fase orale del procedimento, i punti controversi che formano oggetto del secondo motivo di impugnazione.
58.
In definitiva, nell’ottica dell’
ortodossia
processuale e seguendo la giurisprudenza alla lettera, si dovrebbe dichiarare irricevibile il secondo motivo di impugnazione. Tuttavia, per l’ipotesi in cui la Corte non fosse di questo avviso, esprimerò il mio parere sugli errori di diritto che con tale motivo vengono imputati (senza la necessaria precisione) alla sentenza impugnata.
b)
Nel merito
59.
[OSCURATO:PERSONA] AG sostiene (
48
) che il legislatore non ha previsto che le commissioni di ricorso potessero riesaminare d’ufficio i propri atti, argomento che essa ribadisce nell’ambito del terzo motivo (
49
). Per le ragioni precedentemente esposte, non credo che la sua tesi su questo punto possa essere accolta.
60.
Per contro, il secondo motivo di impugnazione può essere accolto ove sia dimostrato che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi ad applicare l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009.
1)
L’autosufficienza dell’articolo 80
61.
Come ho già anticipato nelle osservazioni preliminari, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] AG che il legislatore dell’Unione ha scelto, all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di limitare ai casi di «errore procedurale evidente» i motivi di revoca che l’EUIPO può addurre.
62.
Tale scelta, espressa chiaramente nella disposizione, è una dimostrazione del potere del legislatore di modulare, anche limitandolo, il ricorso al principio della revocabilità da parte delle istituzioni e agenzie dell’Unione (
50
). Essa si impone quindi all’EUIPO e agli organi giurisdizionali che controllano l’operato di tale [OSCURATO:PERSONA].
63.
Ritengo che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sia una norma
autosufficiente
, nel senso che essa delimita il perimetro della facoltà di revoca. Pertanto, non si può oltrepassare tale perimetro per sostenere che i motivi di revoca che ne sono esclusi (ad esempio, gli errori di merito) potrebbero essere
recuperati
in forza del principio generale o dell’articolo 83 del medesimo regolamento. Quest’ultima disposizione entra in gioco soltanto in
assenza
di altre disposizioni del regolamento (o di altri regolamenti derivati), assenza che non è ravvisabile nel caso in esame.
64.
Ciò posto, non condivido il richiamo operato dal Tribunale ad alcune sue sentenze (
51
) per sostenere che la presente fattispecie sarebbe analoga a quella prevista dall’articolo 9 del regolamento n. 659/1999 (
52
). In dette sentenze, il Tribunale aveva dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva revocare in qualunque circostanza (a determinate condizioni riguardanti il termine e il legittimo affidamento dei destinatari) i propri atti illegittimi, a prescindere dal menzionato articolo 9 del regolamento n. 659/1999.
65.
Senza che occorra ora prendere posizione sull’interpretazione dell’articolo 9 del regolamento n. 659/1999, è sufficiente rilevare che l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 presenta una struttura giuridica molto diversa. A mio avviso, l’articolo 9 del regolamento n. 659/1999 menziona un’ipotesi specifica (le informazioni inesatte fornite dalle parti) che non esclude altri motivi di revoca. Al contrario, l’articolo 80, paragrafo 1,
esaurisce
, per così dire, la materia laddove autorizza la revoca soltanto quando ricorra un errore procedurale evidente.
66.
La diversa struttura normativa delle due disposizioni implica che si possa dedurre, in teoria, l’applicabilità generalizzata del principio della revocabilità degli atti illegittimi al di là dell’articolo 9 del regolamento n. 659/1999, ma non in relazione all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
67.
Pertanto, il secondo motivo di impugnazione su questo punto dovrebbe essere accolto. Tuttavia, tale accoglimento non comporterebbe necessariamente l’annullamento della sentenza impugnata se, nonostante tutto, il Tribunale avesse qualificato correttamente l’errore che inficiava la prima decisione della commissione di ricorso. Come illustrerò nel prosieguo, mi sembra che il Tribunale abbia errato anche sotto tale profilo.
2)
Natura dell’errore nella decisione revocata
68.
Nella sentenza impugnata, di nuovo facendo riferimento a un’altra sua pronuncia (
53
) il Tribunale ha affermato che «la motivazione di una decisione incide sulla sostanza stessa di tale decisione e che un difetto di motivazione non può essere considerato come errore procedurale ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009» (
54
). Su tale base, esso ha respinto la valutazione della commissione di ricorso, la quale aveva qualificato come errore procedurale il difetto di motivazione della sua prima decisione (
55
).
69.
Credo, tuttavia, che tale premessa non sia giuridicamente corretta e che la commissione di ricorso avesse giustamente qualificato l’insufficienza di motivazione come errore procedurale.
70.
Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, «l’obbligo di motivazione costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto dell’Unione controverso» (
56
).
71.
In caso di violazione dell’obbligo di motivare un atto (in quanto la motivazione è inesistente o insufficiente, se tale insufficienza è rilevante), quest’ultimo sarà viziato da un errore
formale
o procedurale, ma non di merito. La motivazione costituisce una «forma sostanziale» (
57
), vale a dire una parte imprescindibile del procedimento che conduce all’adozione della decisione finale e alla sua configurazione esterna. Per contro, l’accertamento dell’esattezza giuridica dei punti della motivazione esposti nella decisione riguarda l’esame del merito, vale a dire il controllo della legittimità
sostanziale
dell’atto.
72.
L’osservanza dell’obbligo di motivazione deve essere valutata alla luce non soltanto del tenore letterale dell’atto, ma anche del suo contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione (
58
). L’esame della motivazione presenta un marcato carattere casistico, cosicché, in funzione del contesto e dell’ambito della decisione, un esercizio di analoga intensità può essere considerato una motivazione sufficiente, insufficiente o inesistente a seconda delle circostanze.
73.
Dalla lettera del 22 giugno 2016 inviata alle parti dalla commissione di ricorso si evince che essa aveva rilevato, «in seguito al ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea» (si fa riferimento al ricorso della repowermap che ha dato luogo alla causa T‑188/16, attualmente sospesa), un difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.
74.
Effettivamente, ai punti 94 e 95 del ricorso dinanzi al Tribunale, la repowermap lamentava che la decisione della commissione di ricorso (successivamente revocata) non contenesse un solo punto, né una frase, in cui fossero esaminati i motivi per i quali il segno controverso non era descrittivo riguardo ai prodotti e servizi considerati. Ripeto che la commissione di ricorso ha revocato la propria decisione dell’8 febbraio 2016 in seguito a tali affermazioni.
75.
Pertanto, l’errore riconosciuto dalla commissione di ricorso riguardava l’insufficienza di motivazione della sua decisione dell’8 febbraio 2016. Tale errore, come detta commissione ha poi correttamente considerato, poteva essere qualificato come errore procedurale. In realtà, nessuna delle parti nega l’insufficienza della motivazione o il carattere
evidente
di tale vizio, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
76.
In siffatte circostanze, ritengo che il Tribunale abbia violato l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dichiarando, al punto 59 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non poteva fondare la decisione controversa su detta disposizione.
3)
Conseguenze processuali dell’accoglimento del secondo motivo di impugnazione
77.
Secondo una giurisprudenza costante, «se la motivazione di una sentenza del Tribunale rivela una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo risulta fondato per altri motivi di diritto, una siffatta violazione non è idonea a comportare l’annullamento di tale sentenza e occorre procedere ad una sostituzione della motivazione» (
59
). Detta violazione comporterà invece l’infondatezza e, pertanto, l’inefficacia della successiva argomentazione della sentenza basata su di essa (
60
).
78.
Nel caso di specie, il Tribunale ha infine confermato, ancorché con argomenti che ritengo erronei, la decisione di revoca adottata dalla commissione di ricorso il 3 agosto 2016. Se, come credo, tale revoca era conforme all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si potrebbero sostituire (sempre che si superi l’ostacolo dell’irricevibilità) i correlati punti della motivazione della sentenza con altri che confermino la qualificazione come errore procedurale evidente, invocata dalla commissione di ricorso per revocare la propria decisione dell’8 febbraio 2016.
C.
Sul terzo motivo di impugnazione
1.
Argomenti delle parti
79.
[OSCURATO:PERSONA] AG addebita al Tribunale di avere invertito e, pertanto, violato le norme relative all’onere della prova nell’applicazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009. Sostiene che, essendo stato l’EUIPO a richiamare il principio generale della revocabilità degli atti amministrativi illegittimi, spettava a tale organismo provare l’esistenza di detto principio in tutti gli Stati membri. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non si poteva esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] AG che indicasse quale Stato membro non riconoscesse tale principio.
80.
A parere della [OSCURATO:PERSONA] AG, l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 si riferirebbe soltanto alle norme di procedura degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Orbene, non esisterebbe in detti Stati un principio comune che comporti la possibilità per gli uffici nazionali dei marchi di revocare le proprie decisioni.
81.
L’EUIPO e la repowermap ritengono che il terzo motivo di impugnazione sia fondato su un’interpretazione erronea della sentenza impugnata e che il Tribunale non abbia invertito l’onere della prova. Esso avrebbe semplicemente ricordato che il principio della revocabilità degli atti amministrativi illegittimi è comune agli Stati membri, come ha riconosciuto la Corte fin dalle sue prime sentenze e come hanno costantemente ribadito le decisioni degli organi giurisdizionali dell’Unione. In tale contesto, la sentenza impugnata ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] AG il fatto di non aver fornito la prova dell’inesistenza di detto principio nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro.
82.
La repowermap aggiunge che la funzione di un principio generale di diritto è di offrire un criterio interpretativo e correggere gli effetti indesiderati delle norme, sicché il suo riconoscimento giurisprudenziale ne renderebbe superflua la dimostrazione.
2.
Analisi del motivo di impugnazione
83.
In udienza si è discusso se il Tribunale abbia applicato il principio generale della revocabilità degli atti amministrativi illegittimi
direttamente
oppure
tramite
l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009.
84.
Il dubbio sorge dopo avere letto la frase finale del punto 66 della sentenza impugnata, uno dei pochi nei quali il Tribunale menziona detta disposizione. In tale frase si afferma, in particolare, che, «tenuto conto che la nozione di errore procedurale evidente non è definita all’interno dei regolamenti testé menzionati, l’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (…) non è scevro da ambiguità e, pertanto, non è sufficientemente chiaro per escludere l’applicazione dell’articolo 83 del regolamento n. 207/2009».
85.
Dai punti da 62 a 65 della sentenza impugnata si evince, a mio avviso, che il Tribunale ha inteso applicare direttamente il principio generale della revocabilità degli atti illegittimi, dopo avere ritenuto che esistesse una lacuna nell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009. Ritengo che sia questa la vera ratio della sentenza e che il suo punto 66 si limiti ad aggiungere un riferimento teorico all’articolo 83. In realtà, l’unico punto della sentenza specificamente dedicato a tale disposizione (il 93) contiene la risposta a un’ulteriore deduzione della ricorrente, e non l’argomentazione fondamentale per il rigetto del ricorso.
86.
Insomma, in tale contesto, il Tribunale richiama l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009 ad abundantiam, e non in quanto ratio decidendi della sentenza. Ne discende che il terzo motivo deve essere considerato inconferente, in conformità con una costante giurisprudenza, e che il suo eventuale accoglimento non potrebbe comportare l’annullamento della sentenza impugnata (
61
).
87.
Tuttavia, per il caso in cui la Corte non condividesse tale valutazione, esaminerò in subordine il merito del motivo.
88.
Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] AG faceva valere che «l’EUIPO avrebbe dovuto esporre i principi generali del diritto nazionale basandosi sui principi applicabili in tutti gli Stati membri senza eccezione» (
62
).
89.
Il Tribunale ha respinto tale argomento in base al rilievo che il principio della revocabilità degli atti illegittimi è comune a tutti gli Stati membri, come affermato nelle prime sentenze della Corte di giustizia (
63
) e successivamente confermato dalla Corte e dal Tribunale (
64
).
90.
Orbene, supponendo che l’articolo 83 fosse applicabile, nella presente controversia occorreva, una volta esclusa la pertinenza dell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, non tanto esaminare i profili del principio della revocabilità in generale, o la sua trattazione da parte della giurisprudenza, bensì interpretare l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale, in assenza di una disposizione di procedura in detto regolamento, «l’[OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione i principi
di diritto processuale
(
65
) generalmente riconosciuti negli Stati membri».
91.
In altri termini, una volta riconosciuta l’esistenza di una lacuna (quod non) nell’articolo 80 del regolamento n. 207/2009, si doveva verificare se detto principio fosse applicabile, e a quali condizioni, alla revoca delle decisioni degli uffici nazionali dei marchi (comprese le commissioni di ricorso) conformemente ai diritti nazionali. Spettava all’EUIPO fornire una prova al riguardo.
92.
Il Tribunale ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] AG il fatto di «non [aver] indica[to] un solo Stato membro nel quale tale principio non sia riconosciuto» (
66
). Tuttavia, ripeto, in realtà era all’EUIPO che il Tribunale avrebbe dovuto chiedere la prova relativa a tale
materia
specifica (e non in generale) per dimostrare in che modo i diritti degli Stati membri consentissero ai loro uffici nazionali dei marchi di revocare le proprie decisioni.
93.
In definitiva, qualora non si accogliesse la mia analisi secondo cui è inconferente, il presente motivo di impugnazione dovrebbe essere accolto.
94.
Tale accoglimento potrebbe comportare unicamente il rinvio della causa al Tribunale, dato che, per fondare la sua tesi favorevole alla revoca decisa dalla commissione di ricorso, l’EUIPO non ha mai invocato (
67
) l’articolo 83 del regolamento n. 207/2009.
95.
In tali circostanze, il Tribunale dovrebbe concedere un termine all’EUIPO affinché possa produrre la prova del modo in cui viene applicato, nel diritto degli Stati membri, il principio della revocabilità delle decisioni adottate dagli uffici dei marchi (
68
).
V.
Sulle spese
96.
Dal momento che le presenti conclusioni vertono unicamente su due dei cinque motivi di impugnazione, non posso prendere posizione sulla condanna alle spese, ciò che sarebbe necessario (ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte) se l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] AG fosse infondata nella sua interezza.
VI.
Conclusione
97.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia che voglia:
1)
dichiarare irricevibile o, in subordine, respingere il secondo motivo dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] AG avverso la sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2018 nella causa T‑727/16, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – repowermap.org ([OSCURATO:PERSONA]);
2)
respingere in quanto inconferente il terzo motivo di detta impugnazione o, in subordine, accoglierlo e rinviare la causa al Tribunale.
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) Decisione dell’8 febbraio 2016, procedimento R 2311/2014-5.
(
3
) Causa T‑188/16, repowermap/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), sospesa dinanzi al Tribunale.
(
4
) Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
(
5
) Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della [OSCURATO:PERSONA], recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della [OSCURATO:PERSONA] relativo alle tasse da pagare all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (
GU 2015, L 341, pag. 21
).
(
6
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
).
(
7
) Relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come modificato il 28 settembre 1979.
(
8
) Essa faceva riferimento, in tal senso, all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
(
9
) Menzionava i seguenti: «Costruzione; riparazione; servizi d’installazione; costruzione e riparazione nonché manutenzione di installazioni di trasmissione e installazioni di distribuzione, installazioni di media e bassa tensione, installazioni di illuminazione pubblica nonché installazioni elettriche; costruzione, riparazione e manutenzione di installazioni di distribuzione di corrente; installazione e manutenzione di centrali di trasformatori e di installazioni di distribuzione per l’energia elettrica; installazione e manutenzione dell’illuminazione pubblica delle strade; costruzione, installazione e manutenzione di grandi fabbriche di grandi pompe termiche; consulenza nell’ambito dei servizi citati».
(
10
) Indicava, in particolare: «Servizi in campo tecnologico nonché relative prestazioni di ricerca e sviluppo; perizie tecniche su installazioni elettriche; servizi d’ingegneria nell’ambito delle attività di concessione, di conteggio e di informazione nonché del controllo delle installazioni in relazione all’approvvigionamento energetico».
(
11
) Procedimento R 2311/2014-5 (REV).
(
12
) Punti da 16 a 18 della decisione del 3 agosto 2016.
(
13
) La decisione del 26 settembre 2016 non è rilevante ai fini della presente impugnazione. Sia la [OSCURATO:PERSONA] AG che la repowermap l’hanno impugnata dinanzi al Tribunale, il quale ha sospeso i procedimenti in attesa della sentenza nella presente impugnazione.
(
14
) In risposta a un quesito del Tribunale, essa ha aggiunto che il principio generale di diritto che autorizza il ritiro di un atto amministrativo illegittimo non poteva essere utilizzato come base giuridica della decisione impugnata.
(
15
) Sentenza repowermap.org/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (T‑727/16; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2018:88
).
(
16
) Sentenza del 22 novembre 2011, mPAY24/UAMI – Ultra (MPAY24) (
T‑275/10
, non pubblicata,
EU:T:2011:683
).
(
17
) Sentenza impugnata, punti 57 e 59.
(
18
) Ibidem, punto 61.
(
19
) Sentenze del 12 settembre 2007, González e Díez/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑25/04
,
EU:T:2007:257
, punto
97
), e del 18 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑421/07 RENV
,
EU:T:2015:654
, punto
47
); v. punti da 63 a 65 della sentenza impugnata.
(
20
) Sentenza impugnata, punto 65.
(
21
) Ibidem, punto 66.
(
22
) Ibidem, punti da 67 a 82.
(
23
) Il Tribunale ha aggiunto che la motivazione lacunosa della decisione dell’8 febbraio 2016 riguardo alla relazione del marchio contestato con i prodotti e servizi rimanenti avrebbe dovuto suscitare nella [OSCURATO:PERSONA] AG, quale operatore economico diligente, dubbi sulla sua legittimità. Esso ha richiamato in tal senso le sentenze del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (
C‑199/06
,
EU:C:2008:79
, punto
68
), e del 20 giugno 1991, Cargill/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑248/89
,
EU:C:1991:264
, punto
22
).
(
24
) Punti da 84 a 86 della sentenza impugnata.
(
25
) Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, con il quarto, la violazione del legittimo affidamento della [OSCURATO:PERSONA] AG e, con il quinto, un errore di motivazione.
(
26
) Un esempio paradigmatico di un tale
ritiro
è quello previsto all’articolo 50 del Trattato UE.
(
27
) Ciò vale, in particolare, per l’articolo 80 del regolamento n. 207/2009. Le versioni linguistiche da me consultate (tedesca, francese, inglese, spagnola, italiana, neerlandese e portoghese) utilizzano il termine «revoca», o altro termine analogo nella rispettiva lingua, per indicare l’atto di privare di effetti un provvedimento precedente in considerazione del suo carattere illegittimo. Al fine di mantenere la congruenza con la normativa dell’Unione, utilizzerò il termine «revoca» (e non «riesame d’ufficio») ovvero «revocabilità» e la relativa forma verbale.
(
28
) Nella sentenza del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblée commune (
7/56 e da 3/57 a 7/57
,
EU:C:1957:7
, pag. 112).
(
29
) Sentenza del 17 aprile 1997 (
C‑90/95 P
,
EU:C:1997:198
, punto
35
).
(
30
) Oltre alla sentenza del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblée commune (
7/56 e da 3/57 a 7/57
,
EU:C:1957:7
), v. anche sentenza del 9 marzo 1978, Herpels/[OSCURATO:PERSONA] (
54/77
,
EU:C:1978:45
, punto
38
).
(
31
) Sentenza del 26 febbraio 1987, [OSCURATO:PERSONA] d’Abruzzo/[OSCURATO:PERSONA] (
15/85
,
EU:C:1987:111
, punti
12
e segg.).
(
32
) Sentenza del 3 marzo 1982, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
14/81
,
EU:C:1982:76
, punti
10
e
11
).
(
33
) Sentenza del 20 giugno 1991, Cargill/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑248/89
,
EU:C:1991:264
, punto
20
).
(
34
) Sentenza del 15 ottobre 2009, Audiolux e a. (
C‑101/08
,
EU:C:2009:626
, punti
53
e
54
).
(
35
) V., in particolare, sentenza del 13 gennaio 2014, Kühne & Heitz (
C‑453/00
,
EU:C:2004:17
, punto
24
).
(
36
) Ciò è espressamente indicato nella sentenza del 22 marzo 1961, Snupat/[OSCURATO:PERSONA] (
42/59 e 49/59
,
EU:C:1961:5
, pag. 153).
(
37
) Ne è prova la formulazione dell’articolo III‑36(3), terza frase, delle ReNEUAL [OSCURATO:PERSONA] on EU [OSCURATO:PERSONA] – Book III – [OSCURATO:PERSONA]Making (ReNEUAL SC 2014, pag. 94), le cui spiegazioni indicano che detto articolo «empowers public authorities only under very restrictive conditions to withdraw such a decision» (pag. 141, punto 138). Pur non essendo vincolanti, tali norme evidenziano la sensibilità generalizzata nel diritto amministrativo di buona parte degli Stati membri.
(
38
) In tale contesto, «evidente» è sinonimo di «manifesto», aggettivo più in linea con altre versioni linguistiche, come quelle francese («manifeste») o tedesca («offensichtlich»). Nella versione in lingua inglese viene utilizzato il termine «obvious».
(
39
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa UAMI/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑530/12 P
,
EU:C:2013:782
, paragrafo
93
); in relazione alle medesime commissioni, ma dell’[OSCURATO:PERSONA] comunitario delle varietà vegetali (UCVV), v. sentenza del 21 maggio 2015, Schräder/UCVV (
C‑546/12 P
,
EU:C:2015:332
, punto
73
).
(
40
) La loro attività non si riduce al riesame degli atti di un’amministrazione pubblica, bensì prepara il terreno per il procedimento giurisdizionale dell’Unione, definendo le questioni di fatto e di diritto che potranno formare oggetto di discussione dinanzi al Tribunale. V. sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (
C‑29/05
,
ECLI:EU:C:2007:162
, punti
53
e
54
).
(
41
) Il riferimento è rimasto identico nell’articolo 72 del regolamento 2017/1001.
(
42
) Regolamento (CE) n. 216/96 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (
GU 1996, L 28, pag. 11
), modificato dal regolamento (CE) n. 2082/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 dicembre 2004 (
GU 2004, L 360, pag. 8
), e abrogato dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 della [OSCURATO:PERSONA], del 18 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e abroga i regolamenti della [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 (
GU 2017, L 205, pag. 1
).
(
43
) Regolamento (CE) n. 2868/95 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (
GU 1995, L 303, pag. 1
).
(
44
) Trattasi delle sentenze del 12 settembre 2007, González e Díez/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑25/04
,
EU:T:2007:257
), e del 18 settembre 2015, Kadi/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑421/07 RENV
,
EU:T:2015:654
).
(
45
) Trattasi della sentenza del 15 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑413/10 e T‑414/10
,
EU:T:2015:500
, punto
187
).
(
46
) «Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato»: sentenze del 10 maggio 2012, Rubinstein e L’Oréal/UAMI (
C‑100/11 P
,
EU:C:2012:285
, punto
110
), e del 17 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (
C‑252/15
,
EU:C:2016:178
, punto
24
e giurisprudenza citata).
(
47
) V., ad esempio, sentenza del 28 febbraio 2018, mobile.de/EUIPO (
C‑418/16 P
,
EU:C:2018:128
, punto
35
e giurisprudenza citata).
(
48
) Punto 36 dell’atto di impugnazione.
(
49
) Punto 48 dell’atto di impugnazione.
(
50
) V. paragrafo 34 delle presenti conclusioni.
(
51
) Citate alla nota 44 delle presenti conclusioni.
(
52
) «[OSCURATO:PERSONA] può revocare una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell’articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione»: regolamento (CE) n. 659 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (
GU 1999, L 83, pag. 1
).
(
53
) Ovvero la sentenza del Tribunale del 22 novembre 2011, MPAY24 (
T‑275/10
,
EU:T:2011:683
).
(
54
) Sentenza impugnata, punto 57.
(
55
) Ibidem, punto 59.
(
56
) V., tra altre, sentenze del 25 luglio 2018, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑588/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2018:607
, punto
74
); del 14 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑519/15
,
EU:C:2016:682
, punto
40
), e del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑367/95 P
,
EU:C:1998:154
, punti
63
e
67
e giurisprudenza citata).
(
57
) Sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, punto
130
).
(
58
) Sentenze del 7 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑643/16
,
EU:C:2018:67
, punto
73
), e del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (
C‑62/14
,
EU:C:2015:400
, punto
70
e giurisprudenza citata).
(
59
) V. sentenze del 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA] (da
C‑465/09 P a C‑470/09 P
, non pubblicata,
EU:C:2011:372
, punto
171
e giurisprudenza citata), e, più recentemente, ordinanza del 22 novembre 2018, King/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑412/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2018:947
, punto
18
).
(
60
) Ciò vale quanto meno per i punti da 60 a 91 della sentenza impugnata.
(
61
) V., ad esempio, ordinanza dell’11 giugno 2015, Faci/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑291/14
, non pubblicata,
EU:C:2015:398
, punto
50
e giurisprudenza ivi citata).
(
62
) Punto 93 della sentenza impugnata.
(
63
) Vengono citate le sentenze del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblée commune (
7/56 e da 3/57 a 7/57
,
EU:C:1957:7
, pagg. 112 e 113); del 22 marzo 1961, Snupat/[OSCURATO:PERSONA] (
42/59 e 49/59
,
EU:C:1961:5
, pag. 153), e del 13 luglio 1965, Lemmerz‑Werke/[OSCURATO:PERSONA] (
111/63
,
EU:C:1965:76
, pag. 988).
(
64
) Vengono citate le sentenze del 3 marzo 1982, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
14/81
,
EU:C:1982:76
, punto
10
); del 5 dicembre 2000, Gooch/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑197/99
,
EU:T:2000:282
, punto
53
); del 12 settembre 2007, González e Díez/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑25/04
,
EU:T:2007:257
, punto
97
), e dell’11 luglio 2013, BVGD/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑104/07 e T‑339/08
, non pubblicata,
EU:T:2013:366
, punto
63
).
(
65
) Il corsivo è mio.
(
66
) Punto 93 della sentenza impugnata.
(
67
) Tale disposizione è stata menzionata marginalmente nell’esposizione dei motivi favorevoli alla facoltà della commissione di ricorso di revocare un atto per difetto di motivazione, sul fondamento dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
(
68
) Sullo scambio di informazioni tra l’[OSCURATO:PERSONA] e le autorità degli Stati membri, v. articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 2017/1001, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (
GU 2018, L 104, pag. 37
).