CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 09466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni con memoria e nota spese. Il Presidente informa che la parte relativa alla memoria verrà stralciata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ascritti i reati di violenza contro inferiore, in danno del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], (capo A) e di insubordinazione con ingiuria aggravata, nei confronti del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], (capo B), fatti commessi in Pescia il 19 marzo 2018. Nel medesimo procedimento è stato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] il reato di insubordinazione con violenza, in danno del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], (capo C) fatto pure commesso in Pescia il 19 marzo 2018. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti, reciprocamente, parte civile; anche [OSCURATO:PERSONA] si era costituito parte civile contro [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2020 dal Tribunale militare di [OSCURATO:PERSONA] era stati riconosciuto colpevole del reato ascritto al capo A, con condanna risarcitoria generica in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultimo era stato dichiarato colpevole del reato ascritto al capo C, con condanna risarcitoria generica in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo veniva assolto dalla imputazione di cui al capo B perché il fatto non costituisce reato. La Corte militare di appello - adita con impugnazione presentata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza pronunciata in data 11 maggio 2021 ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo C perché il fatto non costituisce reato, con conferma nel resto. Le sentenze di merito hanno accertato sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che, il giorno 18 marzo 2018, presso la stazione carabinieri di Pescia, all'interno della stanza del comandante [OSCURATO:PERSONA], si erano trovati gli imputati, entrambi effettivi della menzionata stazione, con il comandante. Nell'occasione il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al luogotenente [OSCURATO:PERSONA] spiegazioni sulla procedura seguita in occasione di un fermo di uno extracomunitario irregolare, e il luogotenente aveva reagito colpendo l'inferiore con una testata. Il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi, a sua volta, colpito il luogotenente [OSCURATO:PERSONA] con uno spintone facendolo cadere all'indietro; erano poi entrati nella stanza i vice brigadieri Sanarico e Aschettino che vedevano il comandante [OSCURATO:PERSONA] aiutare [OSCURATO:PERSONA] a sollevarsi da terra.[OSCURATO:PERSONA] di merito hanno ritenuto l'attendibilità della testimonianza del luogotenente [OSCURATO:PERSONA] e delle conformi dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalle certificazioni mediche dell'ecchimosi in fronte subita da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte militare di appello ha confermato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il dato relativo ai contrasti personali esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi accusatori non era idoneo a incidere sulla valutazione compiuta, a fronte della convergenza delle dichiarazioni e del riscontro desumibile dalle certificazioni mediche. Il giudice di appello, peraltro, ha ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in danno dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse giustificata da legittima difesa a fronte dell'aggressione appena subita dall'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con i motivi dal primo al quarto vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. La Corte militare di appello, che pur ha dato atto della situazione di grave contrapposizione tra l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e gli accusatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ne aveva tenuto conto, pur essendo elementi idonei a fondare l'ipotesi alternativa, da subito prospettata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], laddove aveva dichiarato di essere caduto nel "trabocchetto" che gli era stato predisposto, secondo il quale egli sarebbe stato calunniato dai colleghi. Il secondo giudice si era limitato a dar atto dell'esistenza di personale contrapposizione tra le parti, senza considerare le molteplici emergenze processuali significative dei sentimenti di gelosia e rancore maturati dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né le dichiarazioni mendaci rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua non conoscenza dell'episodio in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto spiegazioni ad [OSCURATO:PERSONA]. Anche con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] erano emersi dati significativi di una manifesta contrapposizione con [OSCURATO:PERSONA]. Tali dati non erano stati considerati dal secondo giudice, che, quindi, data la evidente incidenza sulla logica congruità della valutazione delle dichiarazioni di accusa, era incorso nel travisamento di prova. Nella valutazione della attendibilità del compendio dichiarativo di accusa non era stato valutato, al di là del personale contrasto verso l'accusato, il dato costituito dalla costituzione di parte civile, proposta dai due accusatori, contro [OSCURATO:PERSONA]. Dato oggettivo che, di per sé, avrebbe imposto un approfondito vaglio di attendibilità.Era stata ritenuta la convergenza di ulteriori dati probatori a riscontro delle dichiarazioni accusatorie. Tale giudizio era stato determinato da travisamento delle prove medesime. Infatti: il teste Sanarico aveva riferito di aver notato, solo dopo il fatto e, precisamente, dopo che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto da solo nel suo ufficio per un'ora, che lo stesso presentava "lieve rossore sulla fronte"; il teste Aschettino aveva riferito solo di aver visto che [OSCURATO:PERSONA] lamentava dolore alla testa, dove non erano visibili ecchimosi; il teste Vellucci, intervenuto un'ora dopo il fatto, aveva visto un piccolo arrossamento sulla fronte; il teste Vignola non aveva visto ematomi sulla fronte; la teste Politano aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA], presentatosi per ricevere le cure del caso, aveva dichiarato di essere caduto; il referto del dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva attestato la presenza di arrossamento alla guancia sinistra. Con il quinto motivo viene denunciata violazione di legge del giudizio che aveva riconosciuto che la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] era giustificata da legittima difesa. Infatti, tra l'ipotetica azione aggressiva di [OSCURATO:PERSONA] e la reazione di [OSCURATO:PERSONA] mancava "attualità", e comunque, la insussistenza della azione aggressiva di [OSCURATO:PERSONA] determina l'infondatezza del giudizio sulla legittima difesa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato il difetto di motivazione dell'accertamento compiuto dal secondo giudice, che aveva ricostruito il fatto come un'aggressione compiuta (con una testata) da [OSCURATO:PERSONA] in danno del [OSCURATO:PERSONA], che aveva reagito (con uno spintone) per difendersi. L'articolata censura motivazionale riguarda il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e la considerazione di altri elementi probatori a riscontro delle accuse formulate contro l'imputato ricorrente.Da una parte, i giudici del merito non avevano tenuto conto della situazione di conflittualità personale esistente all'epoca del fatto tra gli accusatori e l'accusato e, dall'altra, avevano valorizzato come riscontri dati relativi alla sintomatologia soggettiva riferita dalla persona offesa, e rimasta priva di conferme oggettive. I motivi sono infondati. La sentenza di appello, nella doverosa valutazione della testimonianza [OSCURATO:PERSONA], unica prova diretta del fatto e della sua ascrivibilità all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha tenuto conto delle particolari relazioni personali con gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, con motivazione che in questa sede non può essere censurata, che, peraltro, non fossero tali da indurre il [OSCURATO:PERSONA] ad una testimonianza falsa e calunniosa. I giudici del merito hanno considerato anche altri elementi, provenienti da altri fonti probatorie, ritenuti a riscontro dell'accusa. I testi Sanarico e Aschettino erano intervenuti nell'immediatezza, prendendo contezza del fatto che i colleghi militari erano venuti alle mani e che, in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito al capo, circostanza che oggettivamente riscontra la ricostruzione del fatto operata dal teste [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione del fatto operata dal secondo giudice fonda la corretta valutazione della reazione del [OSCURATO:PERSONA], che aveva allontanato [OSCURATO:PERSONA] dandogli uno spintone, come atto di legittima difesa. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in c