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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 17754/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 337/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende insieme con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti e ricorrenti incidentali – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -Intimati - PROPRIETÀ Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1199/2018 depositata il 09/07/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 giugno 2023.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione; in seguito “[OSCURATO:PERSONA]”), al fine di ottenere (per quanto ancora interessa), in relazione agli interventi di ristrutturazione del proprio fabbricato compiuti dalla convenuta con accesso nel fondo degli attori, il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 843, secondo comma, cod. civ., la ricostruzione di un muro esterno e dei muri divisori abbattuti, il risarcimento dei danni, la riduzione della profondità dei balconi, il rimborso delle spese sostenute;

2. [OSCURATO:PERSONA], in comparsa di risposta, ha eccepito di essere intervenuta su porzioni di proprietà esclusiva e che la fognatura degli attori presentava cospicue perdite che danneggiavano i muri adiacenti di proprietà della stessa società; pertanto, oltre al rigetto dell’altrui domanda, ha insistito per la condanna degli attori alla realizzazione di una nuova condotta di deflusso delle acque;

3. il Tribunale di Bergamo, riunito alla causa principale il procedimento per a.t.p. promosso dalla convenuta per gli asseriti danni da infiltrazione, con sentenza n. 2865/2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità ex art. 843, cod. civ., (euro 4.000,00), al ripristino dello stato dei muri perimetrali che essa aveva ricostruito con uno spessore inferiore a quello precedente, a demolire un pluviale, al risarcimento del danno patrimoniale (euro 9.846,50) e non patrimoniale (euro 5.000,00);

4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo grado e ne ha censurato la statuizione che definiva comuni i muri perimetrali e quella che liquidava a favore degli attori euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale; gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.

A questo procedimento è stato riunito l’appello proposto dagli attori contro la medesima sentenza (n. 2865/2014), volto ad ottenere la riforma dei capi della stessa pronuncia di rigetto delle loro domande di rimozione dai muri perimetrali degli impianti di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], di condanna della società all’eliminazione delle infiltrazioni e all’arretramento del balcone onde consentire agli appellanti l’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carraio e, infine, la quantificazione delle spese;

5. la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato non dovuta da [OSCURATO:PERSONA] la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale; inoltre, ha respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, nel quale hanno svolto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso principale [«Ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello si è pronunciata anch’ella ultra petita»], sull’assunto che trattandosi di azione risarcitoria nessun accertamento era stato richiesto sulla proprietà del muro di divisione tra i fondi delle parti e che il Tribunale di Bergamo, pronunciando in violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., aveva dichiarato la presunzione di comunione del muro in applicazione dell’art. 880, secondo comma, cod. civ., [OSCURATO:PERSONA] lamenta che anche la sentenza di appello è viziata da ultrapetizione nella parte in cui ritiene pacifica la proprietà comune del muro perimetrale;

1.1. il primo motivo è inammissibile;

1.2. la censura di ultrapetizione – vizio che, nell’ottica della ricorrente, accomunerebbe le pronunce dei giudici di merito e che non risulta essere stato formulato come mezzo d’impugnazione della decisione di primo grado –non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Lo ha chiarito da ultimo Cass. 04/09/2020, n. 18486 (che in motivazione menziona Cass. n. 10172/2015 e Cass. Sez.

U. n. 15277/2001) , secondo cui «[i] n materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame»;

2. con il secondo motivo [«Violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare un fatto decisivo e per aver omesso nella motivazione tale accertamento negativo in tema di rapporto sostanziale della motivazione»], [OSCURATO:PERSONA] censura il vizio di motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo della sentenza impugnata con riferimento al tema dell’esistenza di due muri perimetrali in aderenza o di un unico muro comune di divisione delle due proprietà finitime;

2.1. il secondo motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile;

2.2. dal primo punto di vista (infondatezza del motivo), con riferimento alla carenza strutturale della motivazione, è dato rilevare che la sentenza d’appello reca una motivazione chiara e sintetica che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»;

2.3. dal secondo punto di vista (inammissibilità del motivo), posto che le pronunce di merito collimano circa la proprietà comune del muro che divide gli immobili delle parti, la censura lede il principio della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis .

Al riguardo è utile rammentare che il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento, quest’ultimo, al quale la ricorrente si è sottratta (ex plurimis, Cass. 3/04/2023, n. 9159, che, in motivazione, richiama «Cass. Sez. 6-2, Ord. n. 8320 del 2022; Sez.

L., Sent. n. 20994 del 2019; Sez. 1, Sent. n. 26774 del 2016»);

3. con il primo motivo di ricorso incidentale [«violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. [2043] e 2059 c.c. e 2 e 42 Cost.»], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata che, in accoglimento del secondo motivo di appello di controparte, ha annullato la statuizione del Tribunale di Bergamo che condannava la società a pagare agli attori euro 5.000,00 per violazione del loro diritto alla privacy, in ragione della considerazione, svolta dalla Corte territoriale, che la fattispecie concreta esulerebbe dal perimetro del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del codice della privacy.

Rilevano al riguardo che, nella specie, come ha ben colto il Tribunale di Bergamo, la pretesa risarcitoria trovava la propria giustificazione nella lesione della proprietà, quale diritto costituzionalmente garantito;

3.1. il primo motivo di ricorso incidentale non è fondato;

3.2. è conforme a diritto il decisum della Corte di Brescia che ha riformato la statuizione con la quale il Tribunale di Bergamo (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza di primo grado) aveva liquidato una somma in via equitativa per ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali, connessi alla lesione del diritto di proprietà e di altri beni costituzionalmente garantiti - come, ad esempio, il diritto alla pr ivacy - trascurando che il danno non patrimoniale è risarcibile esclusivamente nei casi determinati dalla legge e che, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. 20/08/2020, n. 17383), il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15, del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), è quello determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21, Cost., e dall’art. 8 della CEDU, e non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, quali aspetti che ovviamente non vengono in gioco in questo giudizio in materia di proprietà fondiaria;

3.3. più in generale, al fine di delimitare l’àmbito di applicazione dell’art. 2059, cod. civ., è il caso di richiamare il fondamentale insegnamento delle Sezioni unite della Corte (Cass. Sez.

U., 11/11/2008, n. 26972), secondo cui «[i]l danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi nonpatrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso - e non il pregiudizio sofferto -abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art.2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità»;

4. con il secondo motivo [«violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1102 c.c.»], i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata che ha disatteso il motivo di appello avverso la decisione di primo grado - che, a sua volta, aveva respinto la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione delle tubazioni e conduttore inserite nel muro perimetrale – in ragione del fatto che, trattandosi di muro comune, doveva ritenersi consentito l’inserimento di tubazioni e condutture a servizio delle unità immobiliari.

Lamentano a tal proposito che la Corte di Brescia non ha bene applicato l’art. 1102, cod. civ., che dispone che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, il che nella specie non era accaduto visto che, come dimostrato dall’istruttoria, il muro perimetrale nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva inserito le tubazioni e i cavi era stato assottigliato e questo impediva il “pari uso” degli altri comproprietari;

5. con il terzo motivo [«violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1067, secondo comma, c.c.»], i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata che ha respinto il motivo di gravame con il quale essi avevano lamentato il rigetto, da parte del primo giudice, della domanda volta ad ottenere il ripristino della sporgenza del balcone posto al primo piano del fabbricato della società in difetto di prova che l’ampliamento di tale sporgenza pregiudicasse l’esercizio della servitù di passo.

Mettono in risalto che per il giudice d’appello mancava la prova dell’esistenza della servitù di passaggio senza considerare che, in effetti, il medesimo diritto risultava dimostrato per tabulasgià in primo grado;

6. il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili;

6.1. le censure ad essi sottese mirano a un nuovo esame del merito della causa e offrono una diversa interpretazione delle prove assunte nel giudizio di merito.

È palese che alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto granitico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355);

7. con il quarto motivo [«vizio di omesso esame di una domanda (rectius, di un motivo d’appello), in violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.»], i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale essi lamentavano che il Tribunale di Bergamo non aveva statuito sulle spese stragiudiziali, elencate nell’atto di appello e documentate in atti;

7.1. il motivo è fondato;

7.2. dall’esame degli atti di causa risulta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sul quarto motivo di appello incidentale, in punto di rimborso di spese stragiudiziali precedenti l’instaurazione del giudizio, e (riferendosi per errore al quarto motivo di appello, mentre in realtà si trattava del quinto motivo) ha deciso soltanto sulle spese di lite;

8. in conclusione, rigettato il ricorso principale, accolto il quarto motivo di ricorso incidentale, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale, dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale, la sentenza è cassata in relazione al quarto motivo di ricorso incidentale, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il ricorso principale, accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, disattesi gli altri motivi , cassa la sentenza in relazione alla censura accolta e rinvi a alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 337/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende insieme con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrenti e ricorrenti incidentali – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -Intimati - PROPRIETÀ Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1199/2018 depositata il 09/07/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 9 giugno 2023. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione; in seguito “[OSCURATO:PERSONA]”), al fine di ottenere (per quanto ancora interessa), in relazione agli interventi di ristrutturazione del proprio fabbricato compiuti dalla convenuta con accesso nel fondo degli attori, il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 843, secondo comma, cod. civ., la ricostruzione di un muro esterno e dei muri divisori abbattuti, il risarcimento dei danni, la riduzione della profondità dei balconi, il rimborso delle spese sostenute; 2. [OSCURATO:PERSONA], in comparsa di risposta, ha eccepito di essere intervenuta su porzioni di proprietà esclusiva e che la fognatura degli attori presentava cospicue perdite che danneggiavano i muri adiacenti di proprietà della stessa società; pertanto, oltre al rigetto dell’altrui domanda, ha insistito per la condanna degli attori alla realizzazione di una nuova condotta di deflusso delle acque; 3. il Tribunale di Bergamo, riunito alla causa principale il procedimento per a.t.p. promosso dalla convenuta per gli asseriti danni da infiltrazione, con sentenza n. 2865/2014, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità ex art. 843, cod. civ., (euro 4.000,00), al ripristino dello stato dei muri perimetrali che essa aveva ricostruito con uno spessore inferiore a quello precedente, a demolire un pluviale, al risarcimento del danno patrimoniale (euro 9.846,50) e non patrimoniale (euro 5.000,00); 4. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di primo grado e ne ha censurato la statuizione che definiva comuni i muri perimetrali e quella che liquidava a favore degli attori euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale; gli appellati si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione. A questo procedimento è stato riunito l’appello proposto dagli attori contro la medesima sentenza (n. 2865/2014), volto ad ottenere la riforma dei capi della stessa pronuncia di rigetto delle loro domande di rimozione dai muri perimetrali degli impianti di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA], di condanna della società all’eliminazione delle infiltrazioni e all’arretramento del balcone onde consentire agli appellanti l’esercizio della servitù di passaggio pedonale e carraio e, infine, la quantificazione delle spese; 5. la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bergamo, ha dichiarato non dovuta da [OSCURATO:PERSONA] la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale; inoltre, ha respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, nel quale hanno svolto ricorso incidentale, affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso principale [«Ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello si è pronunciata anch’ella ultra petita»], sull’assunto che trattandosi di azione risarcitoria nessun accertamento era stato richiesto sulla proprietà del muro di divisione tra i fondi delle parti e che il Tribunale di Bergamo, pronunciando in violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., aveva dichiarato la presunzione di comunione del muro in applicazione dell’art. 880, secondo comma, cod. civ., [OSCURATO:PERSONA] lamenta che anche la sentenza di appello è viziata da ultrapetizione nella parte in cui ritiene pacifica la proprietà comune del muro perimetrale; 1.1. il primo motivo è inammissibile; 1.2. la censura di ultrapetizione – vizio che, nell’ottica della ricorrente, accomunerebbe le pronunce dei giudici di merito e che non risulta essere stato formulato come mezzo d’impugnazione della decisione di primo grado –non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Lo ha chiarito da ultimo Cass. 04/09/2020, n. 18486 (che in motivazione menziona Cass. n. 10172/2015 e Cass. Sez. U. n. 15277/2001) , secondo cui «[i] n materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame»; 2. con il secondo motivo [«Violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare un fatto decisivo e per aver omesso nella motivazione tale accertamento negativo in tema di rapporto sostanziale della motivazione»], [OSCURATO:PERSONA] censura il vizio di motivazione e di omesso esame di un fatto decisivo della sentenza impugnata con riferimento al tema dell’esistenza di due muri perimetrali in aderenza o di un unico muro comune di divisione delle due proprietà finitime; 2.1. il secondo motivo è in parte non fondato e in parte inammissibile; 2.2. dal primo punto di vista (infondatezza del motivo), con riferimento alla carenza strutturale della motivazione, è dato rilevare che la sentenza d’appello reca una motivazione chiara e sintetica che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 2.3. dal secondo punto di vista (inammissibilità del motivo), posto che le pronunce di merito collimano circa la proprietà comune del muro che divide gli immobili delle parti, la censura lede il principio della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis . Al riguardo è utile rammentare che il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento, quest’ultimo, al quale la ricorrente si è sottratta (ex plurimis, Cass. 3/04/2023, n. 9159, che, in motivazione, richiama «Cass. Sez. 6-2, Ord. n. 8320 del 2022; Sez. L., Sent. n. 20994 del 2019; Sez. 1, Sent. n. 26774 del 2016»); 3. con il primo motivo di ricorso incidentale [«violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. [2043] e 2059 c.c. e 2 e 42 Cost.»], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata che, in accoglimento del secondo motivo di appello di controparte, ha annullato la statuizione del Tribunale di Bergamo che condannava la società a pagare agli attori euro 5.000,00 per violazione del loro diritto alla privacy, in ragione della considerazione, svolta dalla Corte territoriale, che la fattispecie concreta esulerebbe dal perimetro del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del codice della privacy. Rilevano al riguardo che, nella specie, come ha ben colto il Tribunale di Bergamo, la pretesa risarcitoria trovava la propria giustificazione nella lesione della proprietà, quale diritto costituzionalmente garantito; 3.1. il primo motivo di ricorso incidentale non è fondato; 3.2. è conforme a diritto il decisum della Corte di Brescia che ha riformato la statuizione con la quale il Tribunale di Bergamo (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza di primo grado) aveva liquidato una somma in via equitativa per ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali, connessi alla lesione del diritto di proprietà e di altri beni costituzionalmente garantiti - come, ad esempio, il diritto alla pr ivacy - trascurando che il danno non patrimoniale è risarcibile esclusivamente nei casi determinati dalla legge e che, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. 20/08/2020, n. 17383), il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15, del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), è quello determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21, Cost., e dall’art. 8 della CEDU, e non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”, quali aspetti che ovviamente non vengono in gioco in questo giudizio in materia di proprietà fondiaria; 3.3. più in generale, al fine di delimitare l’àmbito di applicazione dell’art. 2059, cod. civ., è il caso di richiamare il fondamentale insegnamento delle Sezioni unite della Corte (Cass. Sez. U., 11/11/2008, n. 26972), secondo cui «[i]l danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi nonpatrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso - e non il pregiudizio sofferto -abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art.2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità»; 4. con il secondo motivo [«violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1102 c.c.»], i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata che ha disatteso il motivo di appello avverso la decisione di primo grado - che, a sua volta, aveva respinto la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rimozione delle tubazioni e conduttore inserite nel muro perimetrale – in ragione del fatto che, trattandosi di muro comune, doveva ritenersi consentito l’inserimento di tubazioni e condutture a servizio delle unità immobiliari. Lamentano a tal proposito che la Corte di Brescia non ha bene applicato l’art. 1102, cod. civ., che dispone che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, il che nella specie non era accaduto visto che, come dimostrato dall’istruttoria, il muro perimetrale nel quale [OSCURATO:PERSONA] aveva inserito le tubazioni e i cavi era stato assottigliato e questo impediva il “pari uso” degli altri comproprietari; 5. con il terzo motivo [«violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1067, secondo comma, c.c.»], i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata che ha respinto il motivo di gravame con il quale essi avevano lamentato il rigetto, da parte del primo giudice, della domanda volta ad ottenere il ripristino della sporgenza del balcone posto al primo piano del fabbricato della società in difetto di prova che l’ampliamento di tale sporgenza pregiudicasse l’esercizio della servitù di passo. Mettono in risalto che per il giudice d’appello mancava la prova dell’esistenza della servitù di passaggio senza considerare che, in effetti, il medesimo diritto risultava dimostrato per tabulasgià in primo grado; 6. il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili; 6.1. le censure ad essi sottese mirano a un nuovo esame del merito della causa e offrono una diversa interpretazione delle prove assunte nel giudizio di merito. È palese che alla Corte di legittimità non può essere chiesta una nuova attività istruttoria ed è principio altrettanto granitico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355); 7. con il quarto motivo [«vizio di omesso esame di una domanda (rectius, di un motivo d’appello), in violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.»], i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale essi lamentavano che il Tribunale di Bergamo non aveva statuito sulle spese stragiudiziali, elencate nell’atto di appello e documentate in atti; 7.1. il motivo è fondato; 7.2. dall’esame degli atti di causa risulta che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sul quarto motivo di appello incidentale, in punto di rimborso di spese stragiudiziali precedenti l’instaurazione del giudizio, e (riferendosi per errore al quarto motivo di appello, mentre in realtà si trattava del quinto motivo) ha deciso soltanto sulle spese di lite; 8. in conclusione, rigettato il ricorso principale, accolto il quarto motivo di ricorso incidentale, rigettato il primo motivo di ricorso incidentale, dichiarati inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale, la sentenza è cassata in relazione al quarto motivo di ricorso incidentale, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il ricorso principale, accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, disattesi gli altri motivi , cassa la sentenza in relazione alla censura accolta e rinvi a alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
Sentenza Cassazione n. 17754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris